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Delibera n° 215/30 del 2 giugno 1997
CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Il Consiglio Nazionale, considerata la necessità di individuare una formula
di valutazione degli onorari relativi a prestazioni professionali non
contemplate nella vigente tariffa, e riguardanti principalmente prestazioni
conseguenti a recente legislazione, allo scopo di evitare disparità di
trattamento degli onorari nei confronti sia dei professionisti che dei
committenti ed al fine, anche, di autodisciplinare la categoria
VISTI
- Regio Decreto 11/2/1929 n° 275 concernente il regolamento per l'esercizio
della professione di Perito Industriale;
- Legge 12/3/1957 n° 146 e successive modificazioni ed integrazioni;
- le disposizioni normative e legislative vigenti.
PREMESSO che l'applicazione di disposizioni tariffarie
è obbligatorio
PROPONE
un elenco degli onorari "a discrezione" da utilizzare per la
disposizione in parcella in base all’art. 40 ed a titolo esemplificativo
e non limitativo all'art. 41 della tariffa professionale di cui alla legge
146/57 e successive modificazioni.
Gli onorari stabiliti dal presente elenco costituiscono minimi deontologicamente
inderogabili.
Le maggiorazioni non previste come vincolanti dovranno essere espressamente
concordate tra le parti.
Nota: Gli onorari di seguito esposti e aggiornati costituiranno
il riferimento a cui dovrà attenersi il Consiglio del Collegio per la
espressione di pareri sugli onorari.
Gli onorari riportati si intendono validi ed aggiornati considerando
il valore di indice ISTAT iniziale pari a 243,89 in base 1982=100 (corrispondente
a giugno 1996).
Gli stessi onorari dovranno essere rivalutati mediante coefficiente di
aggiornamento con indice ISTAT Nazionale valevoli ai fini dell'applicazione
della scala mobile delle retribuzioni nei settori dell'Industria, Commercio,
Agricoltura ed Artigianato con la seguente formula:
Or = Oi x Riv
dove:
Or = Onorario Ricercato
Oi = Onorario Iniziale
Riv = Rapporto tra l'indice del costo della vita aggiornato e costo della
vita iniziale
Tali adeguamenti verranno resi noti annualmente dal Consiglio Nazionale
dei Periti Industriali ogni qualvolta l’indice del costo della vira subisca
una variazione, rispetto a quello utilizzato per la determinazione della
presente tariffa, superiore al 5%.
RIMBORSI DA ADDIZIONARE AGLI ONORARI
SPESE DI TRASFERIMENTO
Le spese di percorrenza su strade ordinarie con mezzi propri, sono rimborsate
secondo le tariffe chilometriche applicate sul luogo, oltre al rimborso
a piè di lista.
FORFETTIZZAZIONE DELLE SPESE
Il professionista ha la facoltà di percepire i compensi accessori a norma
degli artt. 5, 6 e 7 della Legge 146/57 e del D.M. 30/10/69, ovvero di
conglobare tutti i suddetti compensi in una cifra che non potrà superare
il 60% degli onorari. In caso di disaccordo con il committente, la percentuale
di tale conglobamento sarà determinata dal Consiglio del Collegio Provinciale,
in ogni caso entro il predetto limite massimo.
CONSIDERAZIONI
- L'onorario è valutato a Discrezione dal Perito Industriale, in via
generale, per tutte quelle prestazioni che per la loro natura, l'entità
delle trattazioni e la particolare specializzazione del Professionista
è un fattore determinante, inoltre sono in particolare quelli interessanti
opere di importo inferiore a lire 1.000.000 e quelle non compensabili
direttamente con i criteri della Percentuale, della Quantità e del Tempo.
- Il compenso a Discrezione non dovrà mai essere inferiore a quello
computato per Vacazione e si raccomanda comunque un concordato o un
disciplinare prezzi preventivo.
- Le presenti tariffe debbono costituire la base per il calcolo delle
parcelle da emettere per prestazioni a Discrezione, inoltre possono
essere di integrazione ad altre prestazioni quali quelle a Percentuale,
a Quantità e a Vacazione.
- Il professionista per ovvi motivi di etica, con particolare riguardo
al problema della concorrenza sleale tra Colleghi e fra Categorie affini,
non deve assumere incarichi al di sotto di tali importi i quali debbono
intendersi come minimi inderogabili.
- Gli importi tariffari a Discrezione esposti ed aggiornati nelle schede
costituiranno il riferimento a cui si atterrà il Consiglio del Collegio,
anche attraverso la apposita Commissione, nella valutazione degli onorari
indicati nelle parcelle ai fini della espressione del parere.
- Maggiorazioni potranno essere ammesse, secondo quanto previsto dalla
tariffa vigente e comunque nel caso di svolgimento d'incarichi professionali
complessi previo accordo stipulato fra le parti; per prestazioni particolari
valgono gli artt. 10 e 22 della Legge 146/57 premesso che le tariffe
considerate saranno quelle del presente tariffario a Discrezione.
- I riferimenti alla legge 146/57 e successivi aggiornamenti più volte
richiamata nella stesura delle tariffe di seguito riportate, sono ad
ulteriore chiarimento della procedura da adottare.
- La presente pubblicazione può essere duplicata solo a titolo e diritto
dei Periti Industriali iscritti all'Albo Professionale.
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