Delibera n° 215/30 del 2 giugno 1997

CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA


Il Consiglio Nazionale, considerata la necessità di individuare una formula di valutazione degli onorari relativi a prestazioni professionali non contemplate nella vigente tariffa, e riguardanti principalmente prestazioni conseguenti a recente legislazione, allo scopo di evitare disparità di trattamento degli onorari nei confronti sia dei professionisti che dei committenti ed al fine, anche, di autodisciplinare la categoria

VISTI

  • Regio Decreto 11/2/1929 n° 275 concernente il regolamento per l'esercizio della professione di Perito Industriale;
  • Legge 12/3/1957 n° 146 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • le disposizioni normative e legislative vigenti.

PREMESSO che l'applicazione di disposizioni tariffarie è obbligatorio

PROPONE

un elenco degli onorari "a discrezione" da utilizzare per la disposizione in parcella in base all’art. 40 ed a titolo esemplificativo e non limitativo all'art. 41 della tariffa professionale di cui alla legge 146/57 e successive modificazioni.

Gli onorari stabiliti dal presente elenco costituiscono minimi deontologicamente inderogabili.

Le maggiorazioni non previste come vincolanti dovranno essere espressamente concordate tra le parti.

Nota: Gli onorari di seguito esposti e aggiornati costituiranno il riferimento a cui dovrà attenersi il Consiglio del Collegio per la espressione di pareri sugli onorari.

Gli onorari riportati si intendono validi ed aggiornati considerando il valore di indice ISTAT iniziale pari a 243,89 in base 1982=100 (corrispondente a giugno 1996).

Gli stessi onorari dovranno essere rivalutati mediante coefficiente di aggiornamento con indice ISTAT Nazionale valevoli ai fini dell'applicazione della scala mobile delle retribuzioni nei settori dell'Industria, Commercio, Agricoltura ed Artigianato con la seguente formula:

Or = Oi x Riv

dove:
Or = Onorario Ricercato
Oi = Onorario Iniziale
Riv = Rapporto tra l'indice del costo della vita aggiornato e costo della vita iniziale

Tali adeguamenti verranno resi noti annualmente dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali ogni qualvolta l’indice del costo della vira subisca una variazione, rispetto a quello utilizzato per la determinazione della presente tariffa, superiore al 5%.

RIMBORSI DA ADDIZIONARE AGLI ONORARI

SPESE DI TRASFERIMENTO
Le spese di percorrenza su strade ordinarie con mezzi propri, sono rimborsate secondo le tariffe chilometriche applicate sul luogo, oltre al rimborso a piè di lista.

FORFETTIZZAZIONE DELLE SPESE
Il professionista ha la facoltà di percepire i compensi accessori a norma degli artt. 5, 6 e 7 della Legge 146/57 e del D.M. 30/10/69, ovvero di conglobare tutti i suddetti compensi in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari. In caso di disaccordo con il committente, la percentuale di tale conglobamento sarà determinata dal Consiglio del Collegio Provinciale, in ogni caso entro il predetto limite massimo.

CONSIDERAZIONI

  1. L'onorario è valutato a Discrezione dal Perito Industriale, in via generale, per tutte quelle prestazioni che per la loro natura, l'entità delle trattazioni e la particolare specializzazione del Professionista è un fattore determinante, inoltre sono in particolare quelli interessanti opere di importo inferiore a lire 1.000.000 e quelle non compensabili direttamente con i criteri della Percentuale, della Quantità e del Tempo.
  2. Il compenso a Discrezione non dovrà mai essere inferiore a quello computato per Vacazione e si raccomanda comunque un concordato o un disciplinare prezzi preventivo.
  3. Le presenti tariffe debbono costituire la base per il calcolo delle parcelle da emettere per prestazioni a Discrezione, inoltre possono essere di integrazione ad altre prestazioni quali quelle a Percentuale, a Quantità e a Vacazione.
  4. Il professionista per ovvi motivi di etica, con particolare riguardo al problema della concorrenza sleale tra Colleghi e fra Categorie affini, non deve assumere incarichi al di sotto di tali importi i quali debbono intendersi come minimi inderogabili.
  5. Gli importi tariffari a Discrezione esposti ed aggiornati nelle schede costituiranno il riferimento a cui si atterrà il Consiglio del Collegio, anche attraverso la apposita Commissione, nella valutazione degli onorari indicati nelle parcelle ai fini della espressione del parere.
  6. Maggiorazioni potranno essere ammesse, secondo quanto previsto dalla tariffa vigente e comunque nel caso di svolgimento d'incarichi professionali complessi previo accordo stipulato fra le parti; per prestazioni particolari valgono gli artt. 10 e 22 della Legge 146/57 premesso che le tariffe considerate saranno quelle del presente tariffario a Discrezione.
  7. I riferimenti alla legge 146/57 e successivi aggiornamenti più volte richiamata nella stesura delle tariffe di seguito riportate, sono ad ulteriore chiarimento della procedura da adottare.
  8. La presente pubblicazione può essere duplicata solo a titolo e diritto dei Periti Industriali iscritti all'Albo Professionale.