|
Art. 1 Sessioni
- Sedi di esame.
Gli esami
di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione
di perito industriale hanno luogo ogni anno in unica sessione indetta
con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le prove di esame hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno
previsto dall'ordinanza ministeriale e proseguono secondo il calendario
stabilito a norma degli articoli seguenti.
Salvo quanto previsto nel successivo art. 9, gli esami si svolgono
nelle città sedi dei collegi dei periti industriali ed hanno luogo
presso gli istituti tecnici industriali statali di volta in volta
indicati nell'ordinanza di cui ai precedenti comma.
I candidati possono presentare domanda di ammissione agli esami
soltanto ad uno degli istituti tecnici industriali statali della
provincia in cui ha sede il collegio dei periti industriali competente
ad attestare il soddisfacimento del requisito di cui al terzo comma
dell'art. 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17.
Il contributo di L. 3.000 e la tassa di L. 10.000 previsti dall'art.
4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni,
sono versati dai candidati in favore dell'istituto tecnico statale
prescelto come sede di esame.
Art. 2 Requisiti
di ammissione
Agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera
professione di perito industriale sono ammessi soltanto i candidati
che siano in possesso del diploma di maturità tecnica industriale
conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto
e che abbiano soddisfatto, nel settore della specializzazione relativa
al diploma posseduto, almeno uno dei requisiti prescritti dall'art.
2, terzo comma, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, in conformità
delle direttive impartite dal Consiglio nazionale dei periti industriali.
Art. 3 Domande
di ammissione.
Le domande
di ammissione agli esami, compilate secondo le modalità stabilite
dal successivo art. 4, devono essere indirizzate all'istituto tecnico
statale prescelto come sede di esame, redatte in carta legale ed
unitamente ai documenti di rito inviate mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, entro il termine stabilito dall'ordinanza
ministeriale, al collegio dei periti industriali indicato nel precedente
art. 1.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato dall'ordinanza ministeriale che indice la relativa sessione
di esame. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande
con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale ne
sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro
i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente
art. 2.
L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano
emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
Art.
4 Modalità per la presentazione delle domande
Le
domande per l'ammissione agli esami debbono essere indirizzate all'istituto
tecnico statale della sede prescelta ed inviate al collegio dei
periti industriali, in conformità di quanto previsto nel precedente
art. 3.
Nella domanda, redatta su carta legale e corredata della documentazione
indicata nel successivo art. 5, i candidati debbono indicare:
- cognome e nome;
- luogo e data di
nascita;
- l'istituto tecnico
presso il quale è stato conseguito il diploma di perito industriale,
la specializzazione e l'anno scolastico relativo;
- la pratica professionale
svolta ovvero la scuola superiore diretta a fini speciali presso
la quale è stato conseguito il relativo diploma, con indicazione
della specializzazione e della data del
- conseguimento;
- la specializzazione
per la quale si intende conseguire l'abilitazione all'esercizio
della libera professione;
- la residenza anagrafica
e l'indirizzo al quale desiderano che vengano loro inviate le
eventuali comunicazioni relative agli esami;
- la dichiarazione
sotto la propria responsabilità, pena la esclusione in qualsiasi
momento dagli esami, di non aver prodotto per la stessa sessione
altra domanda di ammissione ad una diversa sede di esame;
- data e firma.
La firma dei candidati
apposta in calce alla domanda deve essere legalizzata a norma delle
vigenti disposizioni.
Art.
5 Documentazione
Alla domanda
di ammissione agli esami devono essere allegati i seguenti documenti
rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:
- diploma di perito
industriale in originale o in copia autentica;
- certificazione
rilasciata dal presidente del competente collegio dei periti industriali
attestante l'iscrizione al registro dei praticanti e l'avvenuto
compimento del biennio di pratica o comunque l'assolvimento delle
condizioni stabilite dal terzo comma dell'art. 2 della legge 2
febbraio 1990, n. 17;
- un breve curriculum
in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attività
professionale ed agli eventuali ulteriori studi compiuti dopo
il conseguimento del diploma di perito industriale;
- eventuali pubblicazioni
di carattere professionale;
- ricevute da cui
risulti l'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami
nella misura di L. 6.000 dovuta all'erario e del contributo nella
misura di L. 3.000 dovuto all'istituto tecnico statale sede di
esame, a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive
modificazioni, e del precedente art. 1;
- un elenco sottoscritto
su carta semplice dei documenti, numerati in ordine progressivo,
prodotti a corredo della domanda.
Art.
6 Adempimenti dei collegi dei periti industriali.
Subito
dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito
dalla relativa ordinanza ministeriale, i collegi dei periti industriali
verificano la regolarità delle domande ricevute ed utilmente prodotte
e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, trasmettono
al Ministro della pubblica istruzione gli elenchi nominativi dei
candidati in possesso dei requisiti, suddivisi per specializzazioni,
ai fini della determinazione del numero delle commissioni esaminatrici
da nominare.
Le domande prodotte dai candidati con allegata la relativa documentazione
e gli elenchi di cui al comma precedente vengono consegnati dagli
stessi collegi dei periti industriali ai rispettivi istituti tecnici
statali sedi degli esami, prima dell'insediamento delle commissioni
esaminatrici e secondo le modalità stabilite dall'ordinanza ministeriale
che indice la relativa sessione di esame.
Art.
7 Commissioni esaminatrici
Le
commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Ministro
della pubblica istruzione e sono composte dal presidente e da quattro
membri.
Il presidente viene scelto nelle seguenti categorie:
- professori universitari
di ruolo ordinario o straordinario;
- professori universitari
associati o fuori ruolo;
- presidi di ruolo
ordinario degli istituti tecnici industriali.
Uno dei membri della
commissione viene scelto tra i professori di ruolo delle scuole
secondarie superiori, docenti laureati di materie tecniche, che
insegnino o abbiano effettivamente insegnato tali discipline negli
istituti tecnici industriali.
Gli altri tre componenti della commissione sono scelti tra periti
industriali liberi professionisti iscritti all'albo professionale
da almeno dieci anni, nell'ambito di terne di nominativi segnalate
dal Consiglio nazionale dei periti industriali in numero corrispondente
ai commissari da nominare.
Nelle sedi in cui l'ordinamento italiano riconosce il bilinguismo,
viene assicurata una composizione della commissione tale da consentire
ai candidati lo svolgimento degli esami nella lingua materna
Art.
8 Sostituzioni. Commissari aggregati.
Con lo stesso
decreto di nomina di cui al precedente articolo il Ministro della
pubblica istruzione designa per ciascuna commissione anche tre membri
supplenti, di cui uno scelto dalla categoria dei docenti delle scuole
secondarie e due dalle terne designate dal Consiglio nazionale dei
periti industriali.
In caso di assenza all'atto dell'insediamento della commissione
o di successivo impedimento di qualcuno dei commissari, il presidente
dispone con proprio provvedimento la relativa definitiva sostituzione
nominando il membro supplente scelto in via prioritaria nella categoria
corrispondente.
Alla eventuale sostituzione dei presidenti delle commissioni esaminatrici
provvede il Ministro della pubblica istruzione.
Il presidente pur integrare la commissione esaminatrice con la nomina
di commissari aggregati nel caso in cui dalla commissione stessa
sia ritenuto necessario ai fini della valutazione delle prove scritte
o scritto-grafiche ed orali di tutti i candidati, aspiranti all'abilitazione
all'esercizio della libera professione in specializzazioni diverse.
I commissari aggregati, che debbono possedere i requisiti previsti
dal terzo comma del precedente art. 7, partecipano soltanto alle
operazioni di esame relative ai candidati per i quali si è resa
necessaria la loro nomina, ed esprimono voto consultivo in sede
di deliberazioni collegiali della commissione.
In caso di
accertata urgenza e necessità ed al fine di assicurare il regolare
svolgimento degli esami, il Ministro della pubblica istruzione,
ferma restando la scelta tra le categorie ivi menzionate, pur disporre
deroghe dal possesso degli ulteriori requisiti indicati nel precedente
art. 7.
Art.
9 Funzionamento delle commissioni.
Di
norma viene costituita una commissione esaminatrice per ciascuna
sede di collegio dei periti industriali, cui vengono possibilmente
assegnati non meno di quaranta e non più di sessanta candidati.
Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino
rispettivamente in numero inferiore o superiore ai limiti indicati,
è data facoltà al Ministro della pubblica istruzione di costituire
commissioni esaminatrici per candidati provenienti da diverse sedi
di collegi dei periti industriali o più commissioni operanti nella
medesima località.
Nella prima seduta la commissione elegge nel proprio seno il componente
al quale affidare le funzioni di segretario e delibera circa la
eventuale necessità di fare ricorso alla nomina di membri aggregati.
Tutte le decisioni
della commissione vengono adottate con la presenza di tutti i membri
e deliberate a maggioranza.
A conclusione di ciascuna seduta viene redatto processo verbale
letto e sottoscritto dal presidente e da tutti i commissari.
Ai componenti delle commissioni esaminatrici, compresi i membri
aggregati, sono corrisposte le indennità stabilite dalla legge 8
dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni e, quando spetti,
il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti statali.
Art.
10 Prove di esame. Valutazioni.
Gli esami
consistono in due prove scritte, o scrittografiche, ed in una prova
orale.
Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove di esame sono
indicati negli allegati A, B e C.
La valutazione delle prove viene effettuata dalla commissione esaminatrice
sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 20
sono assegnati a ciascuna delle prove scritte o scritto-grafiche
e 60 alla prova orale.
Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che conseguono
una valutazione di almeno 12/20 in ciascuna delle prove scritte
o scritto-grafiche.
La prova orale si intende superata e quindi l'abilitazione all'esercizio
della libera professione conseguita solo da parte dei candidati
ammessi che conseguono in tale prova una valutazione di almeno 36/60.
La votazione complessiva attribuita ai candidati che conseguono
l'abilitazione all'esercizio della
libera professione
di perito industriale è costituita dalla somma delle votazioni ottenute
nella prova scritta o scritto-grafica e nella prova orale.
Art.
11 Svolgimento delle prove di esame.
Il
tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova scritta
o scritto-grafica viene indicato in calce al rispettivo tema.
I temi, unici per ciascuna prova e per ciascuna specializzazione,
vengono inviati dal Ministero della pubblica istruzione.
La valutazione degli elaborati ha inizio il giorno successivo al
termine della prova scritta o scritto-grafica e si effettua collegialmente.
Di norma vengono valutati giornalmente non meno di dodici elaborati.
Per lo svolgimento delle prove orali vengono convocati giornalmente
non meno di sei candidati.
L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le prove
orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati,
entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati,
mediante affissione all'albo dell'istituto tecnico sede degli esami
ed a quello della sede del competente collegio dei periti industriali,
al quale spetta in ogni caso di effettuare al riguardo eventuali
comunicazioni individuali.
Lo svolgimento delle prove orali, che sono pubbliche, ha inizio
non oltre il quindicesimo giorno dalla pubblicazione dell'elenco
di cui al comma precedente.
Non sono consentite prove suppletive e pertanto i candidati che
risultino per qualsiasi motivo assenti anche ad una sola delle prove
scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione
di esami. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti
tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della
commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova
orale nel giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere
riconvocati in altra data, fissata con riferimento alle esigenze
prospettate dagli interessati ed alla necessità della sollecita
conclusione della sessione d'esami.
Art.
12 Annullamento di prove di esami.
Le
commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati
dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano
sul regolare svolgimento delle prove.
Nei casi in cui venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione
di uno dei requisiti indicati nel precedente art. 2 o nei casi in
cui si verifichino frodi o comportamenti contrari alle norme relative
ai doveri dei candidati durante lo svolgimento delle prove, le commissioni
esaminatrici dispongono con provvedimento motivato l'annullamento
delle prove eventualmente gi` sostenute e l'esclusione degli interessati
dal proseguimento degli esami.
Dopo la chiusura della sessione di esame tale potere di annullamento
spetta al Ministro della pubblica istruzione, il quale pur anche
disporre in qualsiasi momento l'annullamento collettivo di parte
o di tutte le prove di esame qualora emergano motivi di irregolarità
sostanziali o procedurali verificatesi nello svolgimento delle stesse.
I casi di frodi o di infrazioni disciplinari vengono segnalati al
competente collegio dei periti industriali per l'adozione dei provvedimenti
di competenza, che possono prevedere anche l'eventuale esclusione
degli autori da una o più successive sessioni di esami.
Art.
13 Pubblicazione dei risultati delle prove orali.
La
valutazione della prova orale viene deliberata dalla commissione
giudicatrice per ciascun candidato subito dopo la conclusione del
relativo esame.
Del risultato delle prove orali viene data comunicazione ai candidati
esaminati al termine di ciascuna seduta giornaliera.
Art.
14 Candidati non abilitati.
I
candidati che non conseguono l'abilitazione, come pure quelli dichiarati
assenti o esclusi dal proseguimento degli esami, debbono ripetere,
qualora si ripresentino ad una successiva sessione, tutte le prove
previste dal presente regolamento.
Gli stessi candidati sono tenuti a pagare nuovamente per intero
la tassa ed il contributo indicati nel precedente art. 5, nel caso
di domanda di ammissione ad una successiva sessione di esame, essendo
comunque esclusa la possibilità di chiedere il rimborso o di avvalersi
di quelli già versati.
Art.
15 Adempimenti conclusivi.
Entro
il giorno successivo a quello previsto dal calendario come conclusivo
delle prove orali, la commissione esaminatrice riassume i risultati
delle prove d'esame e redige l'elenco dei candidati dichiarati abilitati
all'esercizio della libera professione di perito industriale, con
l'indicazione della specializzazione e del voto complessivo attribuito
a ciascuno di essi e costituito dalla somma dei voti riportati nelle
prove scritte o scritto-grafiche e nella prova orale.
Copia di tale elenco viene affissa nell'albo dell'istituto tecnico
sede degli esami ed in quello del competente collegio dei periti
industriali.
Gli atti relativi all'espletamento della sessione vengono dopo la
sua chiusura consegnati dalla commissione esaminatrice all'istituto
tecnico statale sede di esame, presso il quale sono conservati a
disposizione del Ministro della pubblica istruzione per i periodi
di tempo previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 101 del regio
decreto 4 maggio 1925, n. 653.
I collegi dei periti industriali provvedono tempestivamente a trasmettere
al Ministero della pubblica istruzione gli elenchi dei candidati
che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione
di perito industriale ai fini degli adempimenti di competenza.
Art.
16 Diplomi e certificazioni.
I
diplomi relativi al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio
della libera professione di perito industriale sono firmati per
il Ministro della pubblica istruzione e rilasciati in unico esemplare,
su modulo fornito dal Provveditorato generale dello Stato, dal preside
dell'istituto tecnico statale presso il quale hanno avuto luogo
gli esami.
In caso di perdita del diploma originale pur essere rilasciato dal
preside dell'istituto soltanto un certificato sostitutivo dello
stesso, in conformità della procedura prevista dalle vigenti disposizioni
per i diplomi di maturità.
I diplomi ed ogni altra certificazione possono essere rilasciati
dallo stesso preside solo previa presentazione di domanda in carta
legale e di attestazione da parte degli aventi diritto dell'avvenuto
versamento della tassa di L. 9.000 a favore dell'erario e del contributo
di L. 10.000 a favore dell'istituto, a norma dell'art. 8 della legge
8 dicembre 1956, n. 1378 (9), e successive modificazioni, e del
precedente art. 1.
Art.
17 Liquidazione dei compensi ai commissari.
Le
competenze spettanti ai componenti delle commissioni esaminatrici
a norma dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 (9), e
successive modificazioni, vengono liquidate dagli istituti tecnici
statali di cui al precedente art. 2, in conformità di quanto previsto
per gli esami di maturità dall'art. 6 del decreto-legge 21 giugno
1980, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio
1980, n. 383.
I fondi all'uopo occorrenti vengono accreditati dal Ministero della
pubblica istruzione, a seconda delle necessità, secondo le vigenti
procedure di contabilità dello Stato.
Art.
18 Rinvio.
Per quanto
non previsto dal presente regolamento si applicano nella parte compatibile
le norme di cui al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive
modificazioni, concernente il regolamento sugli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni ed alla legge 5 aprile
1969, n. 119.(Si omettono gli allegati)
|