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CONSIGLIO
NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
Direttiva per la
disciplina delle modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato,
nonché sulla tenuta dei relativi registri.
(Art 2.5 Legge 2 febbraio 1990, N. 17)
Art.
1
Nozione e finalità del praticantato
1.
Il praticantato è l'istituto
in forza del quale il Perito Industriale libero professionista e gli altri
liberi professionisti di cui all'art. 2, comma 3.d) della Legge 2 febbraio
1990, n. 17 ammettono il praticante a frequentare il proprio studio.
2. Il periodo di praticantato deve consentire l'acquisizione della
pratica professionale inerente la propria specializzazione e idonea a
sostenere l'esame di Stato previsto all'art. 2, comma 2 della Legge n.
17/90.
3. All'esame di Stato abilitante all'esercizio della libera professione
possono partecipare anche coloro che dimostrino di essere in possesso
dei requisiti indicati all'art. 2, commi 3.a) - 3.b) - 3.c) della Legge
17/1990.
4. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma è da considerarsi
equivalente a tutti gli effetti al praticantato.
5. Tutti gli aspiranti all'esame di Stato dovranno essere iscritti
preventivamente nel Registro dei Praticanti.
Art. 2
Durata del praticantato
La durata del praticantato
e delle forme equivalenti sono indicate all'art. 2, comma 3 della Legge
n. 17/1990.
Art. 3
Obblighi del praticante e del professionista
1.
Il praticante deve eseguire diligentemente le disposizioni del professionista,
garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed
è tenuto all'osservanza delle norme di etica professionale propria dei
liberi professionisti.
2.Il praticantato, per sua natura a finalità, esclude ogni rapporto
di lavoro subordinato fra le parti.
3. Ogni professionista singolo od associato non potrà ammettere
contemporaneamente pi di due praticanti presso il proprio studio.
4.Il professionista deve impegnarsi all'istruzione del praticante
ed a produrre le dichiarazioni previste dalla presente direttiva.
Art. 4
Titolo di studio
Per l'iscrizione del Registro
dei Praticanti è necessario il possesso del diploma di Maturità Tecnica
Industriale conseguita presso un Istituto Tecnico Statale o presso un
Istituto Tecnico legalmente riconosciuto.
Art. 5
Registro dei praticanti
1.Ciascun
Consiglio Provinciale dei Periti Industriali provvede ad istituire il
Registro dei Praticanti nel quale devono essere iscritti coloro che, muniti
del titolo di studi di cui all'art. 4 della presente direttiva, intendono
svolgere la pratica professionale.
2. Nello stesso Registro saranno iscritti coloro i quali possono
dimostrare, con adeguata documentazione, di essere in possesso dei requisiti
indicati all'art.2, commi 3.a) - 3.b) - 3.c) della Legge n.17/1990 e intendono
essere ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
libera professione.
3. Dal Registro dei Praticanti dovrà risultare per ogni iscritto:
- il numero d'ordine attribuito al praticante, il suo cognome e nome,
luogo e data di nascita,
residenza, data di conseguimento del diploma, specializzazione, numero
di codice fiscale;
- data di decorrenza dell'iscrizione;
- dati anagrafici del professionista, con almeno cinque anni di iscrizione
nell'Albo Professionale, presso il quale si svolge il praticantato, Albo
di appartenenza, numero di iscrizione, numero di codice fiscale, numero
di partita l.V.A. ed indirizzo dello studio, ovvero tutti i dati dimostranti
l'avvenuta effettuazione (o quella in corso) di attività equivalente ed
alternativa al praticantato, ai sensi dell'art. 2, commi 3.a) - 3.b) -
3.c) della Legge n. 17/1990;
- data di presentazione delle relazioni semestrali;
- eventuali provvedimenti di sospensione della pratica;
- data di compimento del biennio di effettivo praticantato;
- data del rilascio del certificato di compiuta pratica;
- ogni altro fatto modificativo riguardante il praticante e lo svolgimento
della pratica;
- data della cancellazione con relativa motivazione.
4.Il
Registro, tenuto presso la Segreteria del Collegio, deve essere numerato
e vidimato in ogni foglio dal Presidente del Collegio.
5. La pratica deve essere effettuata presso un perito industriale,
ingegnere o altro professionista di cui all'art. 2, comma 3.d) e comma
4 della Legge n .17/1990 che eserciti l'attività nel settore della specializzazione
relativa al diploma del praticante, iscritti nei rispettivi albi professionali
da almeno un quinquennio. Sono considerati altri Professionisti in settori
affini, ai soli fini di quanto previsto dal comma 4 dell'art.2 della citata
legge n.17/1990, quelli delle professioni di seguito elencate, purché
esercitanti attività nel settore della specializzazione relativa al diploma
del praticante:
a) per la specializzazione
Chimica Conciaria: Dottore in Chimica e Biologo;
b) per la specializzazione Chimica Industriale: Dottore in Chimica e Biologo;
c) per la specializzazione Industria Tintoria: Dottore in Chimica;
d) per la specializzazione Edilizia: Architetto e Geometra;
e) per la specializzazione Industria Mineraria: Geologo
6. L'iscritto nell'albo professionale il quale, dopo l'entrata
in vigore del D.L.15 febbraio 1969, n 9, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 5 aprile 1969, n. 19, abbia conseguito un secondo diploma
di maturità tecnica industriale in una specializzazione diversa da quella
iniziale, se intende ottenere l'iscrizione nell'albo professionale anche
per questa seconda specializzazione, deve iscriversi nel Registro dei
Praticanti per poi sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della libera
professione, senza la necessità di sottoporsi alla procedura del praticantato
ovvero ad una delle altre forme di attività equivalenti.
Art.
6
Iscrizione nel Registro dei praticanti
1.
L'iscrizione nel Registro dei praticanti si ottiene a seguito di istanza,
redatta in carta legale e rivolta al Consiglio Provinciale di residenza
del richiedente e, ove non esista, al Consiglio Provinciale viciniore.
2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare di effettuare la
pratica professionale a tempo pieno, di non svolgere praticantato per
altre specializzazioni e/o altre attività professionali, ovvero di aver
acquisito o di aver in corso di acquisizione uno dei tre requisiti equivalenti
ed alternativi al praticantato (art. 2. - 3.a) - 3.b) - 3.c) Legge 17/1990).
3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a).certificato di nascita;
b) certificato di residenza anagrafica;
c) certificato di cittadinanza;
d) certificato generale del Casellario Giudiziale di data non anteriore
a tre mesi dalla presentazione;
e) originale o copia autenticata del titolo di studio;
f) dichiarazione del professionista di cui all'art.2, comma 3.d) e comma
4 della Legge n 17/1990, di aver ammesso il richiedente a frequentare
il proprio studio per lo svolgimento della pratica. ll professionista
deve precisare quanti praticanti frequentano il proprio studio. Nel caso
che venga scelta una delle tre forme alternative ed equivalenti al praticantato,
per l'iscrizione nel Registro dei Praticantati dovrà essere presentata
analoga dichiarazione del datore di lavoro ovvero la dichiarazione di
iscrizione e frequenza alla scuola superiore diretta ai fini speciali
rilasciata dalla scuola stessa;
g) ricevuta del versamento della tassa di iscrizione nel Registro dei
Praticanti nella misura dimostrata dal Consiglio Provinciale ai sensi
dell'art. 7, secondo comma del D.L.L. 23 novembre 1944, n.382, secondo
quanto indicato all'art.17 della presente direttiva;
h) due fotografie formato tessera firmate dal richiedente.
I documenti di cui alle lettere a), b), c), d), d) devono essere in regola
con le disposizioni che disciplinano l'imposta di bollo. l dati di cui
alle lettere a), b), c), se non vengono acclarati con la presentazione
di altrettanti certificati in bollo, devono essere trascritti in calce
alla domanda dal Presidente o dal Segretario del Collegio rilevandoli
da un documento personale valido munito di fotografia rilasciato da una
pubblica autorità, ammonendo l' interessato sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace. l dati di cui
alle lettere a), b), c), così rilevati sono definitivi e non sono soggetti
alla sostituzione con altrettanti certificati in bollo. l documenti di
cui alle lettere a), b), e) possono essere sostituiti con una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 4, Legge 4 gennaio
1968, n. 15.
4. La domanda, sottoscritta dal richiedente, deve elencare i documenti
allegati e contenere l'esplicita dichiarazione attestante la conoscenza
e l'accettazione della presente direttiva, I'impegno alla sua osservanza
e a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro 30
giorni dal verificarsi delle stesse.
5. Al momento della ricezione della domanda di iscrizione il Collegio
Provinciale deve apporre sulla stessa timbro e data di ricevimento.
6. Al praticante deve essere rilasciata ricevuta di presentazione
se la domanda è consegnata direttamente al Collegio Provinciale. Per le
domande inoltrate tramite l'Amministrazione Postale avrà valore la data
di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento.
7. La domanda priva di alcuna delle dichiarazioni e/o dei documenti
sopra indicati è improponibile e si intende quindi come non presentata,
ancorché munita di timbro del Collegio con la data di ricevimento.
8. Il praticante può frequentare uno studio di un professionista
sito in provincia diversa da quella della propria residenza.
Art.
7
Delibera di iscrizione
1.
Il Consiglio Provinciale
provvede alla delibera di iscrizione nel Registro dei Praticanti ovvero
al suo rigetto entro 60 giorni dalla data della regolare presentazione
della domanda, salvo la non compiuta istruzione della stessa per motivi
non imputabili al Consiglio del Collegio. La delibera di rigetto deve
essere motivata.
2. L'iscrizione nel Registro dei Praticanti è deliberata con effetto
dalla data della regolare presentazione della domanda.
3. La Segreteria del Collegio Provinciale provvede entro quindici
giorni dalla data della deliberazione adottata a darne comunicazione all'interessato,
al professionista ed agli eventuali soggetti di cui al punto 3.f) dell'art.
6 della presente direttiva a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Se il praticante svolge il tirocinio presso lo studio di un
professionista o alle dipendenze di terzi residenti in altra provincia,
la deliberazione va comunicata negli stessi termini anche al Consiglio
Provinciale di detta provincia.
Art.
8
Trasferimento del praticante
1.
In caso di trasferimento
di residenza del praticante in altra provincia, lo stesso, per non perdere
l'anzianità maturata, entro trenta giorni dal trasferimento, deve presentare
domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti al Consiglio Provinciale
territorialmente competente unendo il certificato di residenza, e deve
notificare il trasferimento al Consiglio Provinciale di provenienza.
2. Il Consiglio Provinciale di provenienza deve trasferire al Consiglio
Provinciale di nuova residenza tutta la documentazione riguardante il
praticante.
3. Al Consiglio Provinciale al quale è inoltrata la domanda di
trasferimento dovrà essere corrisposta dal Consiglio Provinciale di provenienza
una quota della tassa di iscrizione di cui all'art. 6, comma 3.g) della
presente normativa in misura proporzionale al tempo di praticantato ancora
da espletare.
4. Il praticante viene iscritto con l'anzianità gai maturata e
la deliberazione del Consiglio Provinciale è assunta e comunicata con
le modalità previste dall'art. 7 della presente direttiva.
5. Il praticante che intende completare il periodo di pratica presso
altri professionisti (o datori di lavoro), deve darne comunicazione scritta
al Consiglio Provinciale, allegando le attestazioni di cessazione e di
ammissione rilasciate dai predetti soggetti.
6. Qualora il trasferimento sia conseguenziale al decesso del professionista
(o datore di lavoro) od alla chiusura dello studio (o azienda) dove veniva
espletata la pratica, la relativa attestazione è sostituita da idonea
documentazione probante da esibire a cura del praticante.
Art.
9
Convalida del periodo di pratica
1.
Ai fini della vigilanza sull'espletamento
dei periodi di pratica, il praticante, al termine di ogni semestre (30
giugno e 31 dicembre) o in caso di passaggio da una sede all'altra e al
termine del periodo di praticantato, deve presentare al Consiglio Provinciale
un attestato sottoscritto dal professionista comprovante la frequenza
regolare dello studio e l'indicazione delle attività svolte. Per coloro
che espletano la pratica con attività subordinata, analoga attestazione
dovrà essere rilasciata dal datore di lavoro. Il documento rilasciato
dalla scuola superiore diretta ai fini speciali al positivo termine del
ciclo di studi costituisce attestazione di frequenza.
2. La presentazione dell'attestazione convalida il periodo di pratica
trascorso. La prima attestazione deve anche precisare la data di inizio
di svolgimento della pratica.
3. Il mancato invio della attestazione periodica entro i termini
di cui sopra, salvo i casi di cui al comma 7 dell'art. 10 della presente
direttiva, sar considerata interruzione della pratica a far tempo dalla
data dell'ultima attestazione presentata. In mancanza di invio della prima
attestazione, non si considererà iniziato il periodo di praticantato.
Art.
10
Sospensione del praticantato Cancellazione - Ricongiunzione
1.
Qualsiasi interruzione (eccetto
le eventuali sospensioni per brevi malattie non superiore a venti giorni)
sospende la durata della pratica e dovrà essere comunicata al Consiglio
Provinciale entro quindici giorni dall'inizio dell'interruzione a cura
del praticante e del professionista (o del datore di lavoro) presso il
quale si svolge la pratica, ovvero congiuntamente, con l'indicazione dei
motivi che hanno determinato l'interruzione e la durata.
2. Il Consiglio Provinciale deve deliberare l'interruzione del
praticantato: a) a seguito di comunicazione di interruzione da parte del
praticante o del professionista o del datore di lavoro b) quando vengono
a mancare i requisiti e le disponibilità previste dall'art. 6 della presente
direttiva; c) quando venga a mancare l'attestazione semestrale di frequenza
e di profitto del praticante; d) qualora, modificandosi le condizioni
iniziali, il professionista o il datore di lavoro cessino anche temporaneamente
la loro attività.
3. L'interruzione che può dar luogo alla sospensione ed alla cancellazione
dal Registro dei Praticanti deve essere comunicata al praticante ed al
professionista (o datore di lavoro) mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento entro 15 giorni dalla delibera.
4. Ai fini del raggiungimento del prescritto periodo di pratica,
il praticantato antecedente alla sospensione si cumula con quello successivamente
compiuto.
5. Qualora, dopo una interruzione, il praticante voglia completare
il periodo di pratica, dovrà darne comunicazione al Consiglio Provinciale
indicando i motivi che hanno determinato l'interruzione.
6. Qualora l'interruzione, non superiore a tre mesi, sia determinata
da gravi motivi o circostanze di riconosciuta necessità, è facoltà del
Consiglio Provinciale, dopo valutazione dei motivi addotti, pronunciarsi
con delibera motivata sul riconoscimento del periodo di sospensione del
praticantato.
7. Non può essere autorizzata la ricongiunzione se l'interruzione
è durata oltre sei mesi, a meno che le cause determinanti siano state
l'assolvimento di obblighi militari o di servizi considerati dalla legge
sostitutivi dello stesso, la gravidanza, il puerperio o la malattia, oppure
la cessazione temporanea dell'attività da parte del professionista (o
del datore di lavoro).
8. Al fine del raggiungimento dei periodi necessari per l'ammissione
agli esami di abilitazione possono utilizzarsi congiuntamente periodi
di praticantato, di contratto di formazione e lavoro, e periodi di attività
tecnica subordinata. Agli effetti del cumulo dovrà dimostrarsi di aver
effettuato, in aggiunta al periodo (o periodi) di pratica professionale
o con contratto di formazione e lavoro, un periodo (o periodi) di attività
tecnica subordinata che stia al periodo triennale nella stessa proporzione
in cui il periodo (o periodi) mancante corrisponde al biennio di pratica
professionale. Per la pratica effettuata mediante la frequenza ad una
scuola superiore biennale diretta a fini speciali occorre aver completato
il ciclo con esito favorevole e non sono consentiti congiungimenti di
periodi con altre forme di pratica.
Art.
11
Praticantato equivalente svolto con attività subordinata
1.
Il richiedente che abbia conseguito il diploma dopo l'entrata in vigore
del D.L.15 febbraio 1969, convertito con modificazioni dalla Legge 5 aprile
1969, n.119, e che abbia svolto attività tecnica subordinata nel settore
della specializzazione relativa al diploma per almeno tre anni, può partecipare
all'esame di Stato, previa iscrizione nel Registro dei Praticanti.
2. Lo svolgimento, da parte dell'interessato, del triennio di attività
tecnica subordinata alternativa al biennio di pratica professionale, deve
essere comprovato mediante dichiarazione del (o dei) datore di lavoro
presso il quale attività tecnica subordinata si è svolta, con l'esibizione
del libretto di lavoro attestante la qualifica ricoperta dal perito industriale
dipendente, o con altro idoneo mezzo di prova.
3. La dichiarazione dovrà contenere l'indicazione esatta del periodo
durante il quale l'attività è stata svolta e la dettagliata descrizione
della stessa, in modo da comprovare la effettività e la continuità dell'affidamento
all'interessato di funzioni tecniche rientranti nelle materie di attinenza
alla specializzazione del perito industriale.
4. L'attività stessa dovrà essere riconosciuta dal Consiglio Provinciale
idonea ai fini della pratica triennale di cui all'art. 2 comma 3, lettera
a) della Legge 12 febbraio 1990, N.17, sulla base della natura attività
svolta dal datore di lavoro e dell'oggetto del contratto di assunzione.
5. Qualora l'attività tecnica subordinata sia stata svolta presso
distinti datori di lavoro, se ne può tener conto al fine del raggiungimento
del periodo triennale, sempre che tra le prestazioni di lavoro delle quali
si intende sommare la durata non intercorra un intervallo superiore a
sei mesi. L'intervallo può essere superiore a sei mesi qualora esso dipenda
dai motivi indicati al comma 7, art. 10 della presente direttiva.
6. E' facoltà dell'interessato chiedere al Consiglio Provinciale
di esprimersi preventivamente sulla idoneità attività tecnica subordinata
da lui svolta ai fini del riconoscimento del triennio di pratica professionale.
Art.
12
Praticantato equivalente svolto con contratto di formazione e lavoro
Coloro che abbiano compiuto
un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma dell'art.3,
comma 14, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie della specializzazione
relativa al diploma, sono sottoposti alle stesse modalità previste per
la pratica svolta presso uno studio professionale.
Art.
13
Vigilanza e compiuta pratica - Certificato
1.
Il Consiglio Provinciale
vigila sul regolare svolgimento della pratica professionale.
2. Il periodo di pratica professionale deve essere compiuto entro
il termine di presentazione della domanda di ammissione all'esame di abilitazione.
3. Il Consiglio Provinciale, verificata la maturazione del periodo
di praticantato, ne prende atto, deliberando la cancellazione del praticante
dal Registro per Compiuta pratica, dandone comunicazione all'interessato
entro quindici giorni dalla data della delibera, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
4. A richiesta del praticante ed ai fini dell'ammissione agli esami
di Stato, il Consiglio Provinciale rilascia in carta legale e nei termini
utili, il certificato di compimento della pratica
5. In caso di rigetto della richiesta il Consiglio Provinciale
è tenuto a motivare compiutamente le ragioni del diniego.
Art.
14
Esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione.
1.
Le sedi ed i programmi per
gli esami di Stato sono stabiliti con decreto del Ministero della Pubblica
Istruzione (Legge 8 dicembre 1956, n 1378).
2. I praticanti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica,
dovranno sostenere gli esami di abilitazione nella sede che il Ministero
della Pubblica Istruzione designer per il Consiglio Provinciale che ha
rilasciato il certificato di fine tirocinio.
Art.
15
Corsi preparatori all'esame di Stato
1.
I Consigli Provinciali potranno
istituire corsi preparatori agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della libera professione. Tali corsi saranno finalizzati principalmente
alla conoscenza della legislazione e normativa professionale, della giurisprudenza
professionale e delle norme deontologiche.
2. Il Presidente del Collegio, su conforme parere della apposita
Commissione nominata dal Consiglio, rilascerà al termine degli stessi
un attestato di frequenza regolare. La frequenza ai corsi non potrà comunque
avere valore sostitutivo del praticantato
Art.
16
Ricorsi
Con le deliberazioni del
Consiglio Provinciale riguardanti la mancata iscrizione o la intervenuta
cancellazione nel Registro Praticanti, l'interessato può ricorrere al
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali nei termini e con le modalità
previste, in quanto applicabili.
Art.
17
Tassa di iscrizione nel registro dei praticanti
La tassa di iscrizione
nel Registro dei Praticanti potrà essere determinata nella misura contenuta
entro il doppio della quota annuale fissata dal Consiglio Provinciale
per gli iscritti all'albo professionale.
Art.
18
Entrata in vigore della direttiva
La presente direttiva,
emanata dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali con delibera del
24 maggio 1990 ai sensi delI'art. 2 comma 5 della Legge 2 febbraio 1990,
n. 17, entra in vigore il giorno 8 giugno 1990 ed è fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare.
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