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PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
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| Il Perito Industriale nell'esercizio della professione
adempie ad una funzione sociale di pubblica utilità. La professione
deve essere esercitata in ossequio alle Leggi della Repubblica. |
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Art. 2
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| Tutti coloro che esercitano la professione di Perito
Industriale debbono rispettare le presenti norme deontologiche al
fine di Garantire il decoro della Categoria alla quale appartengono |
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Art. 3
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| Il Perito Industriale deve assolvere gli impegni
assunti con la massima coscienza e diligenza, consapevole di dover
rifiutare quegli incarichi per l'assolvimento dei quali ritenga
di non essere adeguatamente preparato, come pure quelli che potrebbero
porlo in una posizione di conflitto con i suoi doveri professionali. |
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Art. 4
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| L'esercizio della professione si fonda sulla libertà
e sull'indipendenza professionale. |
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Art. 5
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| Il Perito Industriale deve denunciare al Consiglio
del Collegio di appartenenza ogni tentativo di imposizione contraria
alle presenti norme di deontologia professionale, da qualunque parte
e da chiunque provenga. |
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Art. 6
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| Il Perito Industriale, nell'esercizio della professione,
deve rifuggire da qualsiasi comportamento discriminatorio dettato
da differenze di religione, di razza o nazionalità, convincimento
politici e appartenenza a classi sociali. |
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Art. 7
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| Il Perito Industriale deve curarsi di aggiornare
le proprie conoscenze al fine di migliorare le prestazioni e renderle
più competitive alla luce delle innovazioni tecnologiche e scientifiche. |
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Art. 8
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| Il Perito Industriale non deve utilizzare la propria
posizione professionale per scopi contrari alle presenti norme,
neppure al di fuori dell'esercizio della professione. |
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DEI RAPPORTI CON IL COLLEGIO
Art. 9
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Il Perito Industriale deve attenersi
alle direttive ed alle prescrizioni legittimamente dettate dal
Consiglio del Collegio nell'esercizio delle proprie competenze
istituzionali, al fine di consentire l'uniformità e la coerenza
dell'azione dell'intera Categoria.
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Art. 10
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| L'appartenenza al Collegio impone a tutti gli iscritti
un preciso dovere di collaborazione. Ogni iscritto deve segnalare
al Consiglio del Collegio di appartenenza il comportamento dei propri
colleghi contrastante con le presenti norme deontologiche, inoltre,
se richiesto, fornire spiegazioni e documenti. |
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Art. 11
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| E' preciso dovere del Perito Industriale partecipare
alle votazioni per il rinnovo del Consiglio del Collegio di appartenenza,
salvo giustificato motivo. |
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Art. 12
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Il Perito Industriale dipendente, può svolgere attività
libero professionale, salvo le incompatibilità previste dalle Leggi
vigenti.
Il Perito Industriale dipendente, autorizzato a svolgere l'attività
libero professionale é tenuto alla applicazione integrale della
tariffa professionale. |
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DEI RAPPORTI CON I COLLEGHI
Art. 13
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| Il Perito Industriale deve svolgere la propria professione
nel rispetto dei valori di lealtà e correttezza nei confronti dei
propri colleghi, al fine di conservare e accrescere il prestigio
dell'intera categoria professionale. Stessi identici valori, di
lealtà e correttezza, debbono caratterizzare l'attività del Perito
Industriale nei confronti di professionisti appartenenti ad altre
categorie professionali. |
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Art. 14
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| E' fatto divieto ai Periti Industriali iscritti all'Albo
di screditare i propri colleghi esaltando nel contempo le proprie
qualità per ottenere benefici. |
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Art. 15
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| Il Perito Industriale che venisse chiamato a subentrare
in un incarico già affidato ad altri deve informare di ciò il collega
sostituito ed accertarsi che quest'ultimo sia stato definitivamente
e regolarmente esonerato. |
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Art. 16
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| Qualora dovessero instaurarsi rapporti di collaborazione
tra Colleghi, tali rapporti debbono essere definiti preventivamente
in modo che risulti chiaro il contributo professionale apportato
da ciascuno. |
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Art. 17
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| Per nessuna ragione e in nessun caso il Perito Industriale
dovrà attribuirsi la paternità di un lavoro eseguito da altri, neppure
dovrà trarre in inganno i suoi interlocutori facendo apparire come
proprio un lavoro realizzato in collaborazione con altri. |
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Art. 18
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| Il Perito Industriale non deve per nessuna ragione
favorire e legittimare il lavoro professionale abusivo o collaborare
con che esercita abusivamente la professione, ma deve anzi denunciare
l'abuso al Collegio di appartenenza. Qualora, poi, eserciti funzioni
pubbliche dovrà, altresì, riferire il fatto alla competente Autorità
Giudiziaria. |
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Art. 19
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| Non è permesso al Perito Industriale fregiarsi di
titoli che non gli competono, ai sensi delle Leggi vigenti che disciplinano
l'esercizio delle professioni. E' fatto divieto dell'uso di mezzi
pubblicitari di tipo reclamistico della propria attività professionale. |
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Art. 20
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| Il Perito Industriale che dovesse ravvisare comportamenti
professionali eticamente censurabili, da parte di un collega, dovrà
informare di ciò il Collegio di appartenenza. |
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Art. 21
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| Il Perito Industriale che intende procedere per vie
letali nei confronti di un collega, per motivo attinenti l'esercizio
della professione, ha il dovere, in via prioritaria, di informare
il Collegio per tentare una composizione amichevole della controversia
attraverso la mediazione del Presidente del Collegio di appartenenza. |
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Art. 22
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| Il Perito Industriale non deve compiere atti di concorrenza
sleale di nessun tipo. I compensi per le prestazioni professionali
devono essere fissati a norma delle vigenti tariffe, la cui osservanza
é preciso dovere del professionista, salvo per le sole eccezioni
previste dalle Leggi. |
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DEI RAPPORTI CON I COMMITTENTI
Art. 23
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| Il rapporto che si instaura tra il committente ed
il perito Industriale deve essere caratterizzato in ogni momento
del suo svolgimento da fondamentali requisiti quali la stima, la
fiducia, la lealtà, la chiarezza, la correttezza reciproca. Se vengono
meno queste premesse il committente può revocare la scelta e il
professionista recedere dall'incarico. |
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Art. 24
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| Il Perito Industriale deve definire insieme al committente
il contenuto e i termini dell'incarico conferitogli. |
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Art. 25
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| Il Perito Industriale, nell'eseguire l'incarico conferitogli,
deve usare la massima diligenza e cura e deve tutelare gli interessi
del committente, purché ciò non comporti il dover porre in essere
comportamenti illeciti contrastanti con le presenti Norme, le Leggi
vigenti, o compiere attività che possano compromettere il prestigio
del professionista, ovvero dell'intera categoria. |
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Art. 26
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| Il Perito Industriale è tenuto al segreto professionale.
Egli non può divulgare informazioni di cui sia venuto a conoscenza
durante l'espletamento dell'incarico conferitogli, salvo il caso
in cui sia espressamente autorizzato dal committente. L'obbligo
del segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto con il
committente. Il Perito Industriale deve informare i suoi collaboratori
e dipendenti dell'obbligo del segreto professionale, e vigilare
che vi si conformino. Per la violazione posta in essere da questi
ultimi risponde comunque personalmente il professionista. |
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Art. 27
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| Il Perito Industriale deve rifiutare incarichi per
i quali ritiene di non aver la preparazione necessaria, affidando
eventualmente il cliente a Colleghi competenti nello specifico campo
inerente l'incarico, così come deve rinunciare ad incarichi ai quali
ritenga di non poter dedicare la necessaria cura, al fine di non
causare danni al committente. |
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Art. 28
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| Nell'espletamento dell'incarico ricevuto il Perito
Industriale potrà farsi sostituire da persona competente nell'ambito
della propria organizzazione previa verifica del gradimento da parte
del committente, sempre che tale sostituzione sia consentita tenuto
conto della natura dell'incarico e comunque sotto la sua personale
responsabilità. |
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Art. 29
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| Il Perito Industriale potrà recede dall'incarico
prima di aver fornito la prestazione completa, ma dovrà attivarsi
per evitare il prodursi di danni nei riguardi del committente o
di altri colleghi se trattasi di incarico collegiale; resta salvo
il recesso per giusta causa. |
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Art. 30
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| Il Perito Industriale non può accettare compensi
da terzi diretti o indiretti, oltre a quelli dovuti dal committente,
senza aver prima comunicato a quest'ultimo la natura, il motivo,
l'entità del compenso ed aver ottenuto da lui l'autorizzazione alla
riscossione per iscritto. |
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Art. 31
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| Il Perito Industriale non deve millantare influenze
o aderenze politiche o sociali presso enti o persone per procurarsi
la clientela, neppure deve servirsi di forme pubblicitari illecite
o di procacciatori d'affari per il medesimi fine. |
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Art. 32
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| Il Perito Industriale che venisse nominato Consulente
Tecnico in controversie giudiziali o stragiudiziali dovrà astenersi
dall'assumere l'incarico se si sia già pronunciato o abbia egli
stesso un suo parente o un suo cliente un qualche interesse nella
controversia. |
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Art. 33
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| Nella compilazione della parcella il Perito Industriale
deve usare la massima chiarezza, indicando dettagliatamente le prestazioni
eseguite, il corrispettivo richiesto e le spese sostenute di cui
si chiede il rimborso. |
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DEI RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AUTORITA'
Art. 34
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| Il Perito Industriale deve esercitare la sua attività
e disciplinare i suoi rapporti tenendo una condotta debitamente
rispettosa verso organismi gerarchici, Enti pubblici ed Autorità
Pubbliche. |
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Art. 35
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| Il Perito Industriale non deve abusare dei poteri
e del prestigio di cui dispone quando va a ricoprire qualsiasi carica
pubblica al fine di trame vantaggi diretti o per interposta persona |
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Art. 36
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Il Perito Industriale, che presta il proprio
lavoro nell'ambito di una Pubblica Amministrazione, non può accettare
incarichi che lo pongono in condizioni di conflitto con gli interessi
perseguiti dall'Amministrazione dalla quale dipende, facendo comunque
salvi gli ulteriori limiti legali o regolamentari che discendono
dall'appartenenza alla Pubblica Amministrazione.
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DEI RAPPORTI CON TERZI
Art. 37
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| Qualora nell'espletamento dell'incarico affidatogli
il Perito Industriale instauri rapporti con terzi, egli deve ,agire
in modo tale da tutelare gli interessi del committente senza però
compromettere quelli dei terzi nei limiti in cui tali interessi
risultino oggettivamente dagli elementi di cui dispone. |
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NORME RELATIVE A CONCORSI E COMMISSIONI IN GENERE
Art. 38
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| II Perito Industriale, nominato componente di commissioni
di qualsiasi tipo, deve tenere un comportamento rispondente alle
prestazioni del presente codice deontologico |
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Art. 39
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| Il Perito Industriale, prescelto dal Consiglio del
Collegio per partecipare a Commissioni in rappresentanza del Collegio
stesso, deve agire in modo da tutelare gli interessi e il decoro
dello stesso. Deve, inoltre, segnalare al proprio Collegio di appartenenza
le violazioni delle presenti norme poste in essere da colleghi membri
della medesima commissione. |
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Art. 40
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| Il Perito Industriale nominato componente di commissioni
giudicatrici, consultive o di studio, deve prestare la propria opera
assiduamente e dimettersi se ritiene di non poter garantire la sua
assidua partecipazione. |
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Art. 41
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| Il Perito Industriale componente di Commissioni deve
vigilare affinché le modalità seguite dalla commissione stessa per
la decisione finale siano perfettamente rispondenti alle Leggi e
alle norme del bando; non deve soggiacere a interessi, imposizioni
e suggestioni di qualsiasi natura, e deve inoltre vigilare affinché
episodi di pressione, imposizione, interferenza provenienti dall'esterno
o anche dall'interno, non vengano posti in essere nei confronti
degli altri membri della commissione. Di eventuali situazioni di
tal genere é tenuto ad informare tempestivamente sia l'Ente banditore
sia il Consiglio del Collegio di appartenenza, nonché l'autorità
Giudiziaria, ove si tratti di reati. |
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Art. 42
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| E' vietata la partecipazione a concorsi le cui condizioni
di bando siano state ritenute dal Consiglio Nazionale o dal Consiglio
del Collegio di appartenenza lesive dei diritti e del prestigio
della sua dignità e di quella dell'intera categoria. |
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Art. 43
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| Il Perito Industriale che venga nominato componente
di una commissione giudicatrice deve rifiutare l'incarico qualora
sussistano situazioni che possano compromettere l'imparzialità nel
giudicare, in particolare se al concorso partecipi come concorrente
un soggetto con il quale egli abbia rapporti di parentela o di collaborazione
professionale continuativa |
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Art. 44
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| Tutti gli iscritti all'Albo professionale sono diffidati
dal partecipare a Commissioni di qualsiasi tipo se gli Enti interessati,
che ne siano tenuti, non abbiano richiesto la tema di nominativi
al Collegio. Per le nomine conferite a titolo personale, il
Perito Industriale, prima di dare il proprio assenso, é tenuto a
darne tempestiva comunicazione al Collegio di appartenenza. |
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Art. 45
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| Il Perito Industriale deve rifiutare qualsiasi incarico
per l'espletamento del quale egli sia costretto a contravvenire
a leggi, norme e regolamenti. |
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DISPOSIZIONI FINALI
Art. 46
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| Le presenti norme di deontologia professionale sono
poste ad integrazione delle norme legislative e regolamentari emanate
per l'esercizio della professione di perito Industriale. Gli iscritti
all'Albo devono osservarle scrupolosamente, in mancanza saranno
oggetto di provvedimenti disciplinari graduati a seconda della gravità
delle infrazioni, abusi e di, qualunque atto lesivo dell'etica professionale.
I suddetti provvedimenti disciplinari saranno presi dal Consiglio
del Collegio di appartenenza, previo procedimento istruttorio così
come previsto dalle Leggi vigenti. |
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Art. 47
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| L'osservanza delle presenti norme da parte degli
iscritti é sottoposta alla vigilanza del Consiglio del Collegio
di appartenenza. I Periti Industriali devono, per quanto possibile,
comunicare i principi informatori del presente codice attraverso
un'attività di divulgazione. |
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Art. 48
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| Le presenti nonne costituiscono regolamento interno
deliberate dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e recepite
dal Consiglio del Collegio. Esse sono depositate presso il Ministero
di Grazia e Giustizia e gli Uffici Giudiziari. |