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DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n.462 (G.U. 08.01.2002, n. 6)
Regolamento di semplificazione
del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti
elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
testo in vigore dal: 23-1-2002 IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma
quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 11;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n.
547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in
data 12 settembre 1959 recante attribuzione dei compiti e determinazione
delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche
e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul
lavoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
299 dell'11 dicembre 1959; Vista la normativa tecnica comunitaria UNI
CEI; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 447, concernente regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione
e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne
ai fabbricati, nonchè per la determinazione delle aree destinate agli
insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001; Sentita la Conferenza
Stato-regioni il 22 marzo 2001; Acquisito il parere della Camera dei deputati
- XI commissione, e del Senato della Repubblica - XI commissione, approvati
nelle sedute, rispettivamente, del 26 luglio 2001 e del 1 agosto 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 12 ottobre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle
attività produttive, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni
ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli
impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi
con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.
2. Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività
produttive, sono dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni
in materia di realizzazione degli impianti di cui al comma 1. In particolare,
tali decreti individuano i dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi
alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione
Capo II
Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro
le scariche atmosferiche
Art. 2
Messa in esercizio e omologazione
dell'impianto
1. La messa in esercizio degli
impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro
le scariche atmosferiche non puo' essere effettuata prima della verifica
eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformita'
ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale
a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.
2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore
di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o
all'ARPA territorialmente competenti.
3. Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo sportello unico
per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata
allo stesso.
Art. 3
Verifiche a campione
1. L'ISPESL effettua a campione
la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti
di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa
a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'ASL
o ARPA.
2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL, d'intesa
con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri: a) localizzazione
dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali
del luogo in cui e' situato l'impianto; b) tipo di impianto soggetto a
verifica; c) dimensione dell'impianto.
3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono
a carico del datore di lavoro.
Art. 4
Verifiche periodiche -
Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro e'
tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far
sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione
di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli
ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità
è biennale.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge
all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero
delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa
tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo
verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta
degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono
a carico del datore di lavoro.
Capo III
Impianti in luoghi con pericolo di esplosione
Art. 5
Messa in esercizio e omologazione
1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione
non può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata
al datore di lavoro ai sensi del comma 2.
2. Tale verifica e' effettuata dallo stesso installatore dell'impianto,
il quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa
vigente.
3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore
di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ASL o all'ARPA territorialmente
competenti.
4. L'omologazione è effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per territorio,
che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente
di tutti gli impianti denunciati.
5. Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo sportello unico
per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 3 è presentata
allo sportello.
6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono
a carico del datore di lavoro.
Art. 6.
Verifiche periodiche -
Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro e'
tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonchè a far
sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
2.Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL
o all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività
produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea
UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo
verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta
degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono
a carico del datore di lavoro.
Capo IV
Disposizioni comuni ai capi precedenti
Art. 7
Verifiche straordinarie
1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli
organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base
di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.
2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:
a) esito negativo della verifica periodica; b) modifica sostanziale dell'impianto;
c) richiesta del datore del lavoro.
Art. 8
Variazioni relative agli
impianti
1. Il datore di lavoro comunica
tempestivamente all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL e alle
ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell'esercizio,
le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento
degli impianti.
Capo V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 9
Abrogazioni
1. Sono abrogati: a) gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; b) gli articoli 2, 3 e 4 del
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12
settembre 1959, nonché i modelli A, B e C allegati al medesimo decreto.
2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi
si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla
data della sua entrata in vigore.
Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento
entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 ottobre
2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione pubblica Marzano,
Ministro delle attività produttive
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2001 Ministeri istituzionali,
registro n. 14, foglio n. 170
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