Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 392
(in Suppl.
Ord. n. 94, alla Gazz. Uff. n. 141, del 18 giugno).
Regolamento
recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini
della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto
delle norme di sicurezza.
Art. 1
Oggetto del
regolamento.
1. Il presente
regolamento disciplina il procedimento di accertamento, riconoscimento e
certificazione dei requisiti tecnico-professionali nei confronti delle imprese
abilitate alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli
impianti di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e procedimenti
collegati.
Art. 2
Definizioni.
1. Ai sensi del
presente regolamento, per <<legge>>, si intende la legge 5 marzo 1990, n. 46; per <<camera di commercio>>, si intende la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
Art. 3
Denuncia di
inizio di attività da parte delle imprese.
1. Le imprese
abilitate ai sensi dell'art. 2 della legge che intendono esercitare alcune o
tutte le attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione
degli impianti di cui all'art. 1 della legge, presentano, ai sensi dell'art. 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 2, decimo comma
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, denuncia di inizio delle attività stesse
indicando, con riferimento alle lettere dell'art. 1 e alle relative singole
voci, quale esse effettivamente siano e dichiarandosi in possesso dei requisiti
di cui all'art. 3 della legge.
2. Le imprese
artigiane presentano la denuncia direttamente alle commissioni provinciali per
l'artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo ai fini
del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la
denuncia direttamente alla camera di commercio, che provvede all'iscrizione nel
registro delle ditte di cui al testo unico 20 settembre 1934, n. 2011.
3. Le imprese
alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno
diritto ad un certificato di riconoscimento secondo modelli approvati con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il
certificato è rilasciato, secondo competenza, dalle commissioni provinciali e
dalla camera di commercio, che svolgono anche le attività di verifica di cui
all'art. 19 citato.
4. Copia della
dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della legge, sottoscritta anche
dal responsabile tecnico, è inviata a cura dell'impresa alla camera di
commercio nella cui circoscrizione l'impresa stessa ha la propria sede.
Art. 4
Verifiche.
1. Le verifiche
previste dall'art. 14, comma 1, della legge dovranno essere effettuate dai
comuni aventi più di diecimila abitanti nella misura non inferiore al 10% del
numero di certificati di abitabilità o agibilità rilasciati annualmente.
Art. 5
Dichiarazione
di conformità.
1. I
responsabili degli uffici tecnici delle aziende non installatrici che
posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 3 della legge,
e che siano preposti alla sicurezza e alla realizzazione degli impianti
aziendali possono rilasciare, per tali impianti, la dichiarazione di conformità
prevista dall'art. 9 della legge e dall'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
Art. 6
Adeguamento
mediante atto di notorietà e dichiarazione sostitutiva.
1. Per gli
impianti comuni degli edifici di civile abitazione già conformi al dettato
della legge al momento della entrata in vigore della medesima, per lavori
completati antecedentemente, i responsabili dell'amministrazione degli stessi
possono dimostrare l'avvenuto adeguamento mediante atto di notorietà,
sottoscritto davanti ad un pubblico ufficiale, nel quale siano indicati gli
adeguamenti effettuati.
2. I
proprietari delle singole unità abitative che siano nella condizione di cui al
comma precedente possono produrre analoga dichiarazione, che ha valore
sostitutivo del certificato di conformità di cui all'art. 9 della legge.
Art. 7
Norme
abrogate.
1. Ai sensi
dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 4, 5,
15, commi 2 e 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e gli articoli 3 e 7, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
Art. 8
Entrata in
vigore.
1. Il presente
regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.