Decreto del
Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447
(in Gazz.
Uff., 15 febbraio, n. 38). (in Gazz. Uff., 15 febbraio, n. 38).
Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n.
46, in materia di sicurezza degli impianti.
Art. 1
Ambito di applicazione.
1. Per edifici
adibiti ad uso civile, ai fini del comma 1 dell'art. 1 della legge 5 marzo
1990, n. 46, di seguito denominata <<legge>>, si intendono le unità immobiliari o la parte di esse
destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone
giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili.
2. Sono
soggetti all'applicazione della legge, per quanto concerne i soli impianti
elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge, anche gli
edifici adibiti a sede di società, ad attività industriale, commerciale o
agricola o comunque di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli
edifici di culto, nonché gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di
cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità, dello Stato o di
enti pubblici territoriali istituzionali o economici.
3. Per impianti
di utilizzazione dell'energia elettrica si intendono i circuiti di
alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con
esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili,
degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici
rientrano anche quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono
collegati ad impianti elettrici posti all'interno. Gli impianti luminosi
pubblicitari rientrano altresì nello stesso ambito qualora siano collegati ad
impianti elettrici posti all'interno.
4. Per impianto
radiotelevisivo ed elettronico si intende la parte comprendente tutte le
componenti necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei
dati ad installazione fissa funzionanti in bassissima tensione, mentre tutte le
componenti funzionanti a tensione di rete nonché i sistemi di protezione contro
le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico. Per gli
impianti telefonici interni collegati alla rete pubblica, continua ad
applicarsi il decreto 4 ottobre 1982 del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio
1983, con riferimento all'autorizzazione, all'installazione e agli ampliamenti
degli impianti stessi.
5. Per impianto
del gas a valle del punto di consegna si intende l'insieme delle tubazioni e
dei loro accessori dal medesimo punto di consegna all'apparecchio utilizzatore,
l'installazione ed i collegamenti del medesimo, le predisposizioni edili e/o
meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato
l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico
all'esterno dei prodotti della combustione.
6. Per impianti
di protezione antincendio si intendono gli idranti, gli impianti di spegnimento
di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevamento di gas, fumo e
incendio.
Art. 2
Requisiti
tecnico-professionali.
1. Con la
dizione <<alle dirette dipendenze di un'impresa del settore>> di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), della
legge deve intendersi non solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì
ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa
artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari.
Art. 3
Certificato
di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
1. Il
certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali è rilasciato
alle imprese artigiane dalla commissione provinciale per l'artigianato che ha
provveduto all'accertamento dei requisiti a norma dell'art. 4 della legge o al
riconoscimento degli stessi a norma dell'art. 5, comma 1.
2. Alle altre
imprese singole o associate o al responsabile tecnico di cui al comma 2
dell'art. 1 della legge, il certificato di riconoscimento è rilasciato dalla
camera di commercio competente presso la quale è stata presentata la domanda di
cui all'art. 5, comma 2, della legge o presso la quale si è concluso
positivamente l'accertamento di cui all'art. 4 della legge ad opera della
commissione nominata dalla giunta della medesima camera di commercio.
3. Il
certificato è rilasciato sulla base di modelli approvati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che fisserà altresì
le modalità per l'effettuazione di periodiche verifiche circa la permanenza in
capo alle imprese dei requisiti tecnico-professionali.
Art. 4
Progettazione
degli impianti.
1. Fatta salva
l'applicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti, la
redazione del progetto di cui all'art. 6 della legge è obbligatoria per
l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento dei seguenti impianti:
a) per gli
impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge, per
tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a
6 kW e per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore
a 400 mq; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo,
collegati ad impianti elettrici per i quali è obbligatorio il progetto e in
ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli
alimentatori;
b) per gli
impianti di cui all'art. 1, comma 2, della legge relativi agli immobili adibiti
ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le
utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa
tensione o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la
superficie superi i 200 mq;
c) il progetto
è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata
superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità immobiliare provvista, anche solo
parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato
elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per i
quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio;
d) per gli
impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge, per gli impianti
elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di
progettazione nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in
edifici di volume superiore a 200 mc dotati di impianti elettrici soggetti a
normativa specifica CEI o in edifici con volume superiore a 200 mc e con
un'altezza superiore a 5 metri;
e) per gli
impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge, per le canne
fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di climatizzazione per
tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a
40.000 frigorie/ora;
f) per gli
impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), della legge, per il trasporto
e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 34,8 kW o
di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi;
g) per gli
impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), della legge, qualora siano
inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione
incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli
apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
2. I progetti
debbono contenere gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una
relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della
trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare
riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle
misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Si considerano redatti
secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle
indicazioni delle guide dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del CEI.
3. Qualora
l'impianto a base di progetto sia variato in opera, il progetto presentato deve
essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante tali
varianti in corso d'opera, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore
deve fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità.
Art. 5
Installazione
degli impianti.
1. I materiali
e componenti costruiti secondo le norme tecniche per la salvaguardia della
sicurezza dell'UNI e del CEI, nonché nel rispetto della legislazione tecnica
vigente in materia di sicurezza, si considerano costruiti a regola d'arte.
2. Si intendono
altresì costruiti a regola d'arte i materiali ed i componenti elettrici dotati
di certificati o attestati di conformità alle norme armonizzate previste dalla
legge 18 ottobre 1977, n. 791, o dotati altresì di marchi di cui all'allegato
IV del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
13 giugno 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
171 del 24 luglio 1989.
3. Gli impianti
realizzati in conformità alle norme tecniche dell'UNI e del CEI, nonché alla
legislazione tecnica vigente si intendono costruiti a regola d'arte.
4. Nel caso in
cui per i materiali e i componenti gli impianti non siano state seguite le
norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI,
l'installatore dovrà indicare nella dichiarazione di conformità la norma di
buona tecnica adottata.
5. In tale
ipotesi si considerano a regola d'arte i materiali, componenti ed impianti per
il cui uso o la cui realizzazione siano state rispettate le normative emanate
dagli organismi di normalizzazione di cui all'allegato II della direttiva (CEE)
n. 189/83, se dette norme garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
6. Per
interruttori differenziali ad alta sensibilità si intendono quelli aventi
corrente differenziale nominale non superiore ad 1A. Gli impianti elettrici
devono essere dotati di interruttori differenziali con il livello di
sensibilità più idoneo ai fini della sicurezza nell'ambiente da proteggere e
tale da consentire un regolare funzionamento degli stessi. Per sistemi di
protezione equivalente ai fini del comma 2 dell'art. 7 della legge, si intende
ogni sistema di protezione previsto dalle norme CEI contro i contatti
indiretti.
7. Con
riferimento alle attività produttive, si applica l'elenco delle norme generali
di sicurezza riportate nell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989.
8. Per
l'adeguamento degli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore
della legge è consentita una suddivisione dei lavori in fasi operative purché
l'adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio previsto dalla legge,
vengano rispettati i principi di progettazione obbligatoria con riferimento
alla globalità dei lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione
di conformità che ne attesti l'autonoma funzionalità e la sicurezza. Si
considerano comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti che
presentino i seguenti requisiti: sezionamento e protezione contro le
sovracorrenti, posti all'origine dell'impianto, protezione contro i contatti
diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore
differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Art. 6
Attività di
normazione tecnica.
1. L'UNI ed il
CEI svolgono l'attività di elaborazione di specifiche tecniche per la
salvaguardia della sicurezza di cui all'art. 7 della legge, anche sulla base di
indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato -
Direzione generale della produzione industriale e di osservazioni della
commissione permanente di cui all'art. 15, comma 2, della legge ed inviano
semestralmente alla Direzione generale predetta la descrizione dei lavori
svolti in tale settore, per l'attribuzione delle somme, di cui all'art. 8 della
legge, che verranno erogate secondo criteri da determinarsi con regolamento del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro del tesoro.
Art. 7
Dichiarazione
di conformità.
1. La
dichiarazione di conformità viene resa sulla base di modelli predisposti con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti
l'UNI e il CEI.
2. La
dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli impianti realizzati dagli
uffici tecnici interni delle ditte non installatrici, intendendosi per uffici
tecnici interni le strutture aziendali preposte all'impiantistica.
3. Copia della
dichiarazione è inviata dal committente alla commissione provinciale per
l'artigianato o a quella insediata presso la camera di commercio.
Art. 8
Manutenzione
degli impianti.
1. Per la
manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24
ottobre 1942, n. 1415.
2. Per interventi
di ordinaria manutenzione degli impianti si intendono tutti quelli finalizzati
a contenere il degrado normale d'uso nonché a far fronte ad eventi accidentali
che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino
la struttura essenziale dell'impianto o la loro destinazione d'uso.
Art. 9
Verifiche.
1. Per
l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 14 della legge, gli enti
interessati operano la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi
elenchi conservati presso le camere di commercio e comprendenti più sezioni
secondo le rispettive competenze. Gli elenchi sono formati annualmente sulla
base di documentata domanda di iscrizione e approvati dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli
ordini e i collegi professionali, sono adottati schemi uniformi di elenchi e di
sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e le sezioni predisposti dalle
camere di commercio.
3. I soggetti
direttamente obbligati ad ottemperare a quanto previsto dalla legge devono
conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica e consegnarla
all'avente causa in caso di trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo,
nonché devono darne copia alla persona che utilizza i locali.
4. All'atto
della costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di
cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge, il committente o il proprietario
affiggono ben visibile un cartello che, oltre ad indicare gli estremi della
concessione edilizia ed informazioni relative alla parte edile, deve riportare
il nome dell'installatore dell'impianto o degli impianti e, qualora sia
previsto il progetto, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.
Art. 10
Sanzioni.
1. Le sanzioni
amministrative, di cui all'art. 16, comma 1, della legge, vengono determinate
nella misura variabile tra il minimo ed il massimo, con riferimento alla entità
e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze
obiettive e soggettive della violazione.
2. Le sanzioni
amministrative sono aggiornate ogni cinque anni con regolamento del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base dell'evoluzione
tecnologica in materia di prevenzione e sicurezza e della svalutazione
monetaria.
3. Le
violazioni della legge accertate, mediante verifica o in qualunque altro modo,
a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla commissione di cui
all'art. 4 della legge, competente per territorio, che provvede all'iscrizione
nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle ditte in cui
l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
4. La
violazione reiterata per più di tre volte delle norme relative alla sicurezza
degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di
particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime
imprese dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese
artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni
che sovraintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
5. Dopo la
terza violazione delle norme riguardanti la progettazione e i collaudi, i
soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti
disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
6.
All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli
uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.