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CIRCOLARE MISA N. 9 del 5 maggio 1998 Prot. n. P796/4101 sott. 72/E
Oggetto: D.P.R. 12 GENNAIO 1998, N. 37 - Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi - Chiarimenti applicativi
PREMESSA Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, pubblicato nella G.U. n. 57 del 10 marzo 1998, disciplina il procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui al n. 14 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel rispetto dei criteri principi e modalità indicati all'articolo 20 della stessa legge.
L'attuale disciplina, dettata dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, e dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, prevede che l'attività di controllo dei Comandi Provinciali del Vigili del Fuoco sul rispetto delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi sia articolata in due fasi tra loro coordinate.
Il Decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, costituente il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha stabilito, come noto, in 365 giorni il termine per la conclusione del procedimento del rilascio del certificato di prevenzione incendi ed in 360 giorni il termine per il procedimento di deroga, mentre non ha disciplinato la fase procedimentale relativa all'esame dei progetti.
Nella predisposizione del regolamento sono state tenute presenti le seguenti principali esigenze:
Tanto premesso, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti sui contenuti del testo regolamentare al fine di una corretta ed uniforme applicazione delle norme. CHIARIMENTI AI VARI ARTICOLI DEL D.P.R. 12 GENNAIO 1998, N. 27
ART. 1 - (OGGETTO DEL REGOLAMENTO)
L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione del regolamento: Occorre precisare che:
Tale decreto (D.M. 4 maggio 1998) in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, costituirà certamente un valido strumento per garantire l'uniformità delle procedure, favorendo la trasparenza e la speditezza dell'azione amministrativa. ART. 2 - (PARERE DI CONFORMITÀ) L'articolo 2 disciplina la fase procedurale relativa all'esame dei progetti ai fini del rilascio del parere di conformità degli stessi alle specifiche regole tecniche o in mancanza ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi. Al riguardo, il decreto 4 maggio 1998 nel dettagliare la documentazione da allegare alla domanda di esame progetto, stabilisce anche i criteri tecnici generali da seguire in mancanza di una specifica regola tecnica. Si precisa che il procedimento di esame del progetto non potrà essere avviato dal Comando se la domanda non è corredata di tutti gli allegati indicati nel decreto 4 maggio 1998 e pertanto necessita che ciascun Comando si organizzi al fine di:
Nel caso si renda necessario, in fase di esame tecnico, chiedere una integrazione della documentazione presentata, il regolamento prevede in tale circostanza e per una sola volta, l'interruzione del termine che riprenderà per intero a decorrere dalla data di perfezionamento della richiesta medesima.
La questione dei termini entro cui concludere il procedimento è di fondamentale importanza, sia per l'organizzazione dell'ufficio che per il rapporto con l'utenza. L'obiettivo principale del regolamento è quello di ridurre al minimo i tempi di risposta dell'Amministrazione: pertanto il termine di conclusione del procedimento di 45 giorni deve essere considerato superabile solo in casi di comprovata necessità, qualora la pratica proposta all'esame progetto richieda studi, ricerche ed approfondimenti particolarmente lunghi. Di tale specifica esigenza il comando dovrà dare formale notizia all'interessato entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, anche per l'eventuale coinvolgimento dei progettisti. Da ultimo si forniscono chiarimenti in merito alla seguente disposizione contenuta in calce al comma 2: "ove il Comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto". Al riguardo si premette che la disposizione in esame non impedisce al Comando di provvedere anche successivamente alla scadenza dei termini, ferme restando le eventuali responsabilità, in particolare, dei funzionari incaricati del procedimento. Anzi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il comando ha il dovere di concludere questa fase procedimentale pronunciandosi sulla conformità del progetto alla normativa antincendio. Il disposto ha il solo scopo di qualificare il comportamento omissivi dell'Amministrazione come un provvedimento negativo (silenzio-rifiuto) al fine di tutelare l'interessato. Quest'ultimo, infatti , a seguito della scadenza del termine di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 37/1998, può, entro i successivi 60 giorni, adire al giudice amministrativo per far dichiarare illegittimo tale comportamento omissivo (Consiglio di Stato, sentenza n. 1331/1997) Da quanto sopra emerge l'importanza che è stata riservata alla fase procedimentale relativa al parere di conformità sul progetto infatti la mancata espressione di detto parere non permette di avviare la successiva fase procedurale finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ne consente all'interessato di presentare la dichiarazione per l'avvio dell'attività prevista dall'articolo 3, comma 5.
ART. 3 - (RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI)
L'articolo 3 disciplina la procedura per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, previo accertamento-sopralluogo; prevede altresì la possibilità per l'interessato di presentare, in attesa del sopralluogo, una dichiarazione attestante il rispetto della normativa di sicurezza antincendio, finalizzata all'esercizio provvisorio dell'attività stessa. La suddetta dichiarazione costituisce la sostanziale innovazione del regolamento, in quando consente all'interessato, ai fini antincendio e senza ulteriori incombenze e costi aggiuntivi ,di avviare l'attività, purché risulti presentata al Comando in domanda di sopralluogo, completa della prevista documentazione. Infatti come meglio precisato nel decreto 4 maggio 1998, ove tra l'altro è previsto un fac-simile di dichiarazione, le certificazioni di conformità da presentare a corredo della predetta dichiarazione sono le stesse che devono essere prodotte in allegato alla domanda di sopralluogo. Da quando sopra consegue che è opportuno ed utile per l'interessato presentare unitamente alla domanda di sopralluogo anche la predetta dichiarazione ,che garantisce in via amministrativa la possibilità di avviare da subito l'esercizio dell'attività ai fini antincendio. Il comma 6, al fine di evitare duplicazioni, stabilisce che il sopralluogo effettuato dal Comando nell'ambito di organi collegiali previsti dalla vigente normativa, è da ritenersi comprensivo degli accertamenti di cui al comma 2 ne consegue che i termini da rispettare sono quelli definiti dalle vigenti disposizioni per gli organi in parole.
Al riguardo si riportano alcuni degli organi collegiali ove è chiamato a partecipare il Comando:
Commissione nominata dal prefetto.
Commissione tecnica nominata dal prefetto (art. 49 del T.U.L.P.S.) ART. 4 - (RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI )
L'articolo 4 semplifica la procedura di rinnovo del certificato di prevenzione incendi stabilendo che il Comando provinciale dei vigili del fuoco provvede, senza l'effettuazione del sopralluogo sulla base della seguente documentazione allegata all'istanza.
In allegato al decreto 4 maggio 1998, sono riportati i fac-simile di dichiarazione e di perizia giurata.
ART. 5 - (OBBLIGHI CONNESSI CON L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÁ) L'articolo 5 disciplina i principali adempimenti sia gestionali che procedurali, finalizzati a garantire il corretto esercizio dell'attività ai fini antincendi:
Gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) rientrano, in particolare, tra gli obblighi già sanciti dalla vigente legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, e sono stati oggetto di specifiche disposizioni nel D.M. 10 marzo 1998 (S.O.G.U. n. 81 del 7/4/1998. Pertanto i Comandi Provinciali dovranno indicare nel certificato di prevenzione incendi e sulla copia delle dichiarazione, quanto previsto all'art. 4 del D.M. 10 marzo 1998 per quanto attiene i controlli e la manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio. ART. 6 - (PROCEDIMENTO DI DEROGA) L'articolo 6 disciplina la nuova procedura per l'ottenimento della deroga al rispetto delle disposizioni normative antincendio, semplificando sostanzialmente quando previsto dall'abrogato art. 21 del D.P.R. n. 577 del 1982. L'attuale procedura è stata totalmente decentrata a livello regionale, in quanto prevede che l'autorizzazione in deroga venga rilasciata dall'ispettore regionale od interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio, previa acquisizione del parare del Comando dei vigili del fuoco interessato e del Comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'art. 20 del citato D.P.R. n. 577 del 1982. Al fine di garantire l'osservanza di criteri uniformi, nel decreto di cui all'art. 1, comma 5, del regolamento, vengono fornite specifiche indicazioni sul contenuto della domanda di deroga e sulla documentazione da allegare. In particolare devono essere chiaramente indicate:
Quanto sopra per consentire una corretta valutazione delle misure di sicurezza alternative proposte.
ART. 7 (NULLA OSTA PROVVISORIO) L'articolo 7 costituisce una norma transitoria ai fini del passaggio dal regime del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, rilasciato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984 n. 818, a quello di certificato di prevenzione incendi, da rilasciarsi secondo le procedure del nuovo regolamento. A tale scopo è previsto che il Ministro dell'interno, ove non già provveduto, emani entro 3 anni specifiche direttive per singole attività o gruppi di attività, di cui allegato al D.M. 16 febbraio 1982, ove siano stabilite le misure di adeguamento ed i relativi termini temporali, per eliminare cosi con gradualità i nulla osta tuttora vigenti. L'art. 4 comma 4, della legge 27 ottobre 1995, n. 437, ha prorogato la validità dei nulla osta provvisori rilasciati, o in corso di rilascio, sino alla data di entrata in vigore del regolamento relativo alle procedure di prevenzione incendi, pertanto alla luce di quanto disposto dall'art. 7 possono determinarsi le due seguenti situazioni:
In tale circostanza la validità del N.O.P. è soggetta alle seguenti limitazioni:
ART. 8 - (NORME TRANSITORIE) L'articolo 8 consente di applicare la disciplina del regolamento a tutte le istanze presentate prima della data di entrata in vigore dello stesso e per le quali non è stato ancora provveduto, precisando che i relativi termini decorrono dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso o dalla data di trasmissione della necessaria documentazione aggiuntiva richiesta dal Comando.
Si invitano, pertanto, i Comandi ad esaminare in tempi brevi tutte le domande pervenute prima del 10 maggio 1998, e tuttora inevase, al fine di richiedere la documentazione integrativa, ove necessaria, per poter applicare il nuovo regolamento.
Al riguardo si precisa che il rinnovo dei certificati di prevenzione incendi a datare dal 10 maggio 1998, dovrà avvenire senza l'effettuazione del sopralluogo di verifica, previa acquisizione della specifica documentazione prevista dall'articolo 4 del regolamento.
ART. 9 - (ABROGAZIONI) L'articolo 9 abroga le seguenti disposizioni normative:
B) Legge n. 818 del 1984 Sono state abrogate le seguenti disposizioni della legge n. 818 del 1984:
=============== I procedimenti ed il servizio di prevenzione incendi hanno assunto un interesse crescente sia all'interno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sia nei rapporti con altri Enti ed Istituti. Questa direzione generale confida in una puntuale e precisa collaborazione di tutto il personale coinvolto nell'espletamento delle funzioni e dei compiti connessi al servizio di prevenzione incendi. Particolare riguardo si impone nella scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel testo regolamentare e nel decreto 4 maggio 1998, segnatamente per quei profili che si rifanno a principi normativi di carattere generale come il rispetto dei termini previsti per la conclusione dei vari procedimenti. Analoga cura dovrà essere prescritta nel predisporre i necessari servizi di informazione preventiva per l'utenza, nel rispetto dei principi generali sulla certezza del diritto ai fini del buon andamento dell'attività della Pubblica Amministrazione.
ALLEGATO Disposizioni normative vigenti che prevedono misure tecniche di adeguamento sulla sicurezza antincendio e relativi termini temporali di attuazione
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