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Visto l'art. 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395;
Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926 n. 563 ed il R.D. 1 luglio
1926 n. 1130;
Vista la legge 31 gennaio 1926 n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per
la giustizia e gli affari di culto di concerto con i Ministri per
l'interno, per la pubblica Istruzione per i lavori pubblici per
la economia nazionale e per le corporazioni; abbiamo decretato e
decretiamo:
Art. 1
Il titolo di perito industriale spetta a coloro che abbiano conseguito
il diploma di Perito Industriale in un Regio istituto industriale
del Regno (ex Regio istituto di terzo grado) oppure nelle sezioni
d'istituto industriale presso le Regie scuole industriali o nelle
ex sezioni industriali di Regi istituti tecnici ovvero in altri
istituti i cui diplomi in quest'ultimo caso, dal Ministero competente
siano riconosciuti equipollenti a quelli rilasciati dai Regi istituti
o dalle Regie scuole predette.
Art.2
Presso ogni locale associazione sindacale dei periti industriali
legalmente riconosciuta è costituito l'albo dei periti industriali
in cui sono iscritti coloro che trovandosi nelle condizioni stabilite
dal presente regolamento abbiano la residenza entro la circoscrizione
dell'associazione medesima. Per ogni iscritto sarà indicato nell'albo
per quali rami di attività professionale la iscrizione ha luogo.
Art.3
La tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti sono affidate
a termini dell'articolo 12 del R. decreto 1 luglio 1926 n. 1130
alle associazioni sindacali legalmente riconosciute le quali vi
attendono a mezzo di un Comitato, composto di cinque membri se il
numero degli iscritti all'albo non supera 200, e di sette membri
negli altri casi. Fanno parte del Comitato anche due membri supplenti
che sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.
I componenti del Comitato devono essere iscritti nell'albo professionale.
Essi sono nominati con decreto del Ministro per la giustizia e gli
affari di culto fra coloro che la competente associazione sindacale
designerà in numero doppio; durano in carica due anni e, scaduto
il biennio possono essere riconfermati. Il Comitato elegge nel suo
seno il presidente e il segretario; decide a maggioranza e in caso
di parità di voti prevale quello del presidente.
Art. 4
Per essere iscritto all'albo dei periti industriali è necessario:
1) essere cittadino italiano o cittadino di uno
Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
2) godere dei diritti civili e non avere riportato
condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore ai
cinque anni salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini
del Codice di procedura penale;
3) aver conseguito uno dei diplomi indicati nell'articolo
1.
In nessun caso possono essere iscritti nell'albo, e, qualora vi
si trovino iscritti, devono essere cancellati, coloro che abbiano
svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi
della Nazione.
Art.5
La domanda per l'iscrizione è diretta al Comitato presso l'associazione
sindacale nella cui circoscrizione l'aspirante risiede; è redatta
in carta da bollo ed accompagnata dai documenti seguenti:
- atto di nascita;
- certificato di residenza;
- certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore
di tre mesi alla presentazione della domanda;
- certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza
dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
- diploma rilasciato da uno degli Istituti di Istruzione indicati
nell'art.1.
Art. 6
Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo;
ma è consentito il trasferimento da un albo all'altro; contemporaneamente
alla cancellazione precedente.
Art. 7
Gli impiegati dello Stato e delle altre Amministrazioni, ai quali,
secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio
della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo;
ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi,
il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere
affidati, pure non essendo essi iscritti nell'albo. I suddetti impiegati,
ai quali sia invece consentito l'esercizio della professione, possono
essere iscritti nell'albo; ma sono soggetti alla disciplina del
Comitato soltanto perciò che riguarda il libero esercizio. In nessun
caso la iscrizione nell'albo può costituire titolo per quanto concerne
la loro carriera.
Art. 8
L'Albo, stampato a cura del Comitato, deve essere comunicato alle
cancellerie della Corte d'appello e dei Tribunali della circoscrizione
a cui l'albo stesso si riferisce, al Pubblico Ministero presso le
autorità giudiziarie suddette, ai Consigli provinciali dell'economia
nella circoscrizione medesima e alla segreteria della Commissione
centrale, di cui all'art.15. Agli uffici, a cui deve trasmettersi
l'albo, a termini del precedente comma, sono comunicati altresì
i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall'albo,
nonché di sospensione dell'esercizio della professione.
Art. 9
Il Comitato rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione. L'iscrizione
in un albo ha effetto per tutto il territorio del Regno.
Art. 10
La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta
l'articolo seguente, è pronunciata dal Comitato su domanda o in
seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero d'ufficio o su richiesta
del procuratore del Re, nei casi:
a) perdita della cittadinanza o del godimento
dei diritti civili;
b) di trasferimento dell'iscritto in un altro
albo.
Art. 11
Le pene disciplinari che il Comitato può applicare, per gli abusi
e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della
professione, sono:
a) I'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dell'esercizio professionale per un tempo
non maggiore di sei mesi;
d) la cancellazione dall'albo.
L'avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del presidente
del Comitato. La censura, la sospensione e la cancellazione sono
notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario. Il Comitato
deve comunicare all'associazione sindacale i provvedimenti disciplinari
presi contro i professionisti che facciano anche parte della detta
associazione, e questa deve comunicare al Comitato i provvedimenti
adottati contro coloro che siano anche iscritti nell'albo.
Art. 12
L'istruttoria che precede il giudizio disciplinare può essere promossa
dal Comitato su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero,
ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione del Comitato, ad iniziativa
di uno o più membri. Il presidente del Comitato, verificati sommariamente
i fatti, raccoglie le opportune informazioni e dopo di aver inteso
l'incolpato, riferisce al Comitato il quale decide se vi sia luogo
a procedimento disciplinare. In caso affermativo il presidente nomina
il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne
informa almeno dieci giorni prima l'incolpato, affinché possa presentare
le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti.
Nel giorno fissato il Comitato, sentiti il rapporto del relatore
e la difesa dell'incolpato, adotta le proprie decisioni. Ove l'incolpato
non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa,
né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.
Art. 13
Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Comitato,
secondo le circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo
o pronunciare la sospensione. Quest'ultima ha sempre luogo ove sia
stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca. Qualora
si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione, è sempre ordinata
la cancellazione dall'albo.
Art. 14
Colui che è stato cancellato dall'albo può a sua richiesta essere
riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la
sua cancellazione. Se la cancellazione è avvenuta in seguito a condanna
penale, la domanda di nuova iscrizione non può essere fatta che
quando siasi ottenuta la riabilitazione, giusta le norme del Codice
di procedura penale. Se la cancellazione è avvenuta in seguito a
giudizio disciplinare per causa diversa da quella indicata nel comma
precedente, la iscrizione può essere chiesta quando siano decorsi
due anni dalla cancellazione dall'albo. Se la domanda non è accolta,
l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo seguente.
Art. 15
Le decisioni del Comitato, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione
dall'albo, nonché ai giudizi disciplinari, sono notificate agli
interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,
salva la disposizione dell'art. 11, comma 3, per quanto concerne
la notificazione di decisioni, che pronunziano i provvedimenti disciplinari
ivi indicati. Contro le decisioni anzidette, entro 30 giorni dalla
notificazione è dato ricorso, tanto all'interessato quanto al Procuratore
del Re, alla commissione centrale per gli ingegneri e gli architetti,
di cui all'art. 14 del regolamento approvato con R. decreto 23 Ottobre
1925, n. 2537, e all'art. 4 del R.Decreto 27 ottobre 1927, n. 2145.
Però, quando la commissione decide su questi ricorsi, i quattro
membri ingegneri e i due membri architetti, nominati su designazione
del Sindacato nazionale degli ingegneri e, rispettivamente, dal
Sindacato nazionale degli architetti, sono sostituiti da sei membri
nominati fra coloro che saranno designati in numero doppio dal direttorio
del Sindacato nazionale dei periti. I detti membri devono essere
iscritti all'albo dei periti industriali; durano in carica tre anni,
ma alla scadenza possono essere riconfermati. Nello stesso termine
di trenta giorni il ricorso previsto nel comma precedente è concesso
al direttore del Sindacato nazionale, il quale può delegare uno
dei propri membri a presentare e sostenere il ricorso medesimo.
Contro le decisioni della Commissione centrale è ammesso ricorso
alle sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza o
eccesso di potere.
Art. 16
Spettano ai periti industriali, per ciascuno nel limiti delle rispettive
specialità di meccanico, elettrotecnico, edile, tessile, chimico,
minerario, navale ed altre analoghe, le funzioni esecutive per i
lavori alle medesime inerenti. Possono inoltre essere adempiute:
a) dai periti industriali di qualsiasi specialità, per ciascuno
entro i limiti delle medesime, mansioni direttive nel funzionamento
industriale delle aziende pertinenti alle specialità stesse; b)
dai periti edili anche la progettazione e direzione di modeste costruzioni
civili, senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme
legislative nonché la misura, contabilità e liquidazione dei lavori
di costruzione; c) dai periti navali anche la progettazione e direzione
di quelle costruzioni navali alle quali sono abilitati dal titolo
in base a cui conseguirono la iscrizione nell'albo dei periti; d)
dai periti meccanici, elettrotecnici ed affini la progettazione,
la direzione e l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine
ed installazioni meccaniche o elettriche le quali non richiedono
la conoscenza del calcolo infinitesimale.
Art. 17
Le disposizioni del precedente articolo valgono ai fini della delimitazione
della professione di perito industriale e non pregiudicano quanto
può formare oggetto dell'attività di altre professioni.
Art. 18
Le perizie e gli incarichi su quanto forma oggetto della professione
di perito industriale possono essere affidati dall'autorità giudiziaria
e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli iscritti nell'albo
dei periti industriali, salvo il disposto dell'art. 7. Peraltro
le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone
non iscritte nell'albo, quando si tratti di casi di importanza limitata,
ovvero non vi siano nella località professionisti iscritti nell'albo
ai quali affidare la perizia o l'incarico.
Art. 19
Spetta all'Associazione sindacale:
a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di perito
industriale e l'esercizio abusivo della professione, presentando,
ove occorra, denuncia al procuratore del Re;
b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve
essere approvata dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto,
di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;
c) di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi
da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per
la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti.
Essa cura altresì la ripartizione e l'esazione del contributo, che
la Commissione centrale, costituita nel modo indicato nell'art.
15 stabilirà per le spese del suo funzionamento, giusta l'art. 18
del regolamento approvato con R.Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.
L'Associazione sindacale comunica l'elenco dei soci morosi al Comitato,
il quale apre contro di essi procedimento disciplinare. La stessa
Associazione tiene distinta la contabilità relativa ai contributi,
di cui al presente articolo, da quella dei contributi sindacali.
Art. 20
I Comitati sono sottoposti alla vigilanza del Ministero per la giustizia
e gli affari di culto, il quale la esercita direttamente, ovvero
per il tramite dei procuratori generali presso le Corti di appello
e dei procuratori del Re. Egli sorveglia alla esatta osservanza
delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione
la tenuta dell'albo e, in generale, l'esercizio della professione.
Il Ministero per la giustizia e gli affari di culto può inoltre,
con suo decreto, sciogliere il Comitato ove questo, richiamato all'osservanza
degli obblighi, ad esso imposti, persista nel violarli o nel non
adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso le attribuzioni
del Comitato sono esercitate dal presidente del Tribunale o da un
giudice da lui delegato, fino a quando non sia provveduto alla nomina
di un nuovo Comitato. Egualmente, nel caso di scioglimento del Consiglio
direttivo dell'Associazione sindacale, il Ministro per la giustizia
e gli affari di culto ha facoltà di disporre con suo decreto, che
il Comitato cessi di funzionare e che le sue attribuzioni siano
esercitate dal presidente del Tribunale.
Art. 21
Coloro i quali dimostrino con titoli di avere esercitato anteriormente
all'entrata in vigore del presente regolamento lodevolmente per
dieci anni la professione di perito industriale e di avere cultura
sufficiente per l'esercizio della professione stessa possono ottenere
la iscrizione. A tale effetto gli interessati devono presentare
istanza, con i relativi documenti, al Ministero della pubblica istruzione,
entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore del
presente regolamento. Alla istanza deve unirsi la quietanza dell'ufficio
del registro, che attesti il versamento all'erario dello Stato la
somma di L. 300. Sui titoli presentati giudica inappellabilmente
una Commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione
e composta di cinque membri, tre scelti tra i docenti negli istituti
superiori o secondari e due fra i liberi professionisti. La Commissione,
qualora decida favorevolmente, indica il ramo dell'attività professionale
per cui può essere concessa l'iscrizione e trasmette la domanda
al Comitato. Questo, ove concorrano le altre condizioni stabilite
dal presente regolamento procede alla iscrizione del richiedente
nell'albo: in caso contrario il Comitato respinge la domanda, salvo
all'interessato il ricorso alla Commissione centrale in conformità
dell'art. 15. Il Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con quello per la giustizia e gli affari di culto, ha facoltà di
emanare le disposizioni che potranno occorrere per il funzionamento
della Commissione di cui al presente articolo.
Art. 22
Il presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia, o un giudice
da lui delegato, provvede alla prima formazione dell'albo dei periti
industriali in base alle domande che gli interessati abbiano presentato
nella Cancelleria del Tribunale entro il termine di sei mesi dalla
entrata in vigore del presente regolamento. Formato l'albo, il Ministro
per la giustizia e gli affari di culto, d'intesa con il Ministro
per le Corporazioni, stabilirà, con suo decreto, la data da cui
cominceranno a funzionare i Comitati menzionati nelI'art. 3. Fino
alla emanazione del decreto, di cui al comma precedente, la custodia
dell'albo rimane affidata al presidente del Tribunale. Egli, o un
giudice da lui delegato, decide sulle nuove domande che siano presentate,
e provvede altresì, di ufficio o su richiesta del pubblico Ministero,
in ordine alla cancellazione dall'albo in caso di perdita della
cittadinanza o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo
derivata, ovvero di condanna che costituisca impedimento alla iscrizione.
Contro le decisioni adottate dal presidente del Tribunale a norma
del presente articolo, è dato ricorso alla Commissione centrale,
in conformità dell'art. 15.
Art. 23
Gli albi dei periti industriali dei territori annessi al Regno in
virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920,
n. 1778, e del R. decreto legge 22 febbraio 1924, n. 211 comprenderanno
un elenco, speciale e transitorio, nel quale saranno iscritti i
tecnici, che, nella legislazione della cessata monarchia austro-ungarica
erano denominati "maurermeister". Ai detti tecnici spetta
il titolo di perito edile e la facoltà di progettare e dirigere
costruzioni, secondo le norme della legislazione della cessata monarchia
austro-ungarica, che regolavano le attribuzioni dei tecnici stessi
nel momento in cui, nei territori precedentemente indicati, entrarono
in vigore le leggi 26 settembre 1920 n¡. 1322, e 19 dicembre 1920,
n. 1778, e il R. decreto-legge 22 febbraio 1924 n. 211; - senza
pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative.
Per ottenere la iscrizione nell'elenco gli interessati devono, nel
termine perentorio di sei mesi dalla entrata in vigore del presente
decreto, presentare domanda, con i relativi documenti, al presidente
del Tribunale. Questi decide sulla domanda, accordando o negando
la iscrizione nell'albo, e contro la sua decisione è ammesso ricorso
alla Commissione centrale, in conformità dell'articolo 15.
Dato a Roma addì 11 Febbraio 1929
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