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DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412
Regolamento recante
norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione
degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge
9 gennaio 1991, n. 10.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'art. 87,
quinto comma della Costituzione;
Visto l'art. 4, comma
4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto l'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 1, comma
1, lettera ii), della legge 12 gennaio
1991, n. 13;
Considerata l'opportunità
di rinviare ad un successivo
separato decreto
gli aspetti concernenti gli impianti termici di
climatizzazione estiva,
nonché la rete di distribuzione e
l'adeguamento delle
infrastrutture di trasporto, di ricezione e
di stoccaggio delle
fonti di energia;
Sentiti in qualità
di enti energetici: l'Enea, l'Enel, l'Eni;
ritenuto che i predetti
pareri, ai sensi degli articoli 16 e 17
della legge 7 agosto
1990, n. 241, possono intendersi
sostitutivi anche
di quello del Cnr, considerata la mancata
risposta di tale
Ente entro il termine di novanta giorni dalla
richiesta e tenuto
conto della equipollente qualificazione e
capacità tecnica
dell'Enea, dell'Enel e dell'Eni nello specifico
campo della ricerca
energetica;
Sentite le regioni
e le province autonome di Trento e di
Bolzano in sede di
Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome;
Sentiti la Confindustria,
la Confartigianato, la Cna, la Lega
delle Cooperative,
l'Ance, l'Anima, l'Anit, l'Assocalor,
l'Assistal, l'Anpae,
l'Anci, la Cispel, l'Aniacap, il Sunia,
l'Aiaci, l'Aicarr,
quali associazioni di categorie interessate,
e la Fire quale associazione
di istituti nazionali operanti per
l'uso razionale dell'energia,
sentiti inoltre l'Uni, il Cti, il
Cig, l'Ati, il Consiglio
nazionale degli ingegneri, il Consiglio
nazionale dei periti
industriali, la Snam, l'Agip servizi, il
Cir;
Ritenuto di poter
prescindere dai pareri facoltativi richiesti
ad ulteriori enti
ed associazioni interessati al settore e non
pervenuti nel termine
di novanta giorni dalla richiesta;
Tenuto conto di tutti
i pareri pervenuti e respinte le
osservazioni ritenute
non pertinenti o comunque non coerenti con
la complessiva impostazione
del provvedimento e con le posizioni
espresse dalla maggioranza
degli enti ed associazioni
interpellati;
Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 28 gennaio
1993;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del
6 agosto 1993;
Sulla proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Emana il seguente
regolamento:
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione
del presente regolamento si
intende:
a) per edificio ,
un sistema costituito dalle strutture
edilizie esterne
che delimitano uno spazio di volume definito,
dalle strutture interne
che ripartiscono detto volume e da tutti
gli impianti, dispositivi
tecnologici ed arredi che si trovano
al suo interno; la
superficie esterna che delimita un edificio
può confinare con
tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente
esterno, il terreno,
altri edifici;
b) per edificio di
proprietà pubblica , un edificio di
proprietà dello Stato,
delle Regioni, degli Enti Locali, nonché
di altri Enti Pubblici,
anche economici, destinato sia allo
svolgimento delle
attività dell'Ente, sia ad altre attività o
usi, compreso quello
di abitazione privata;
c) per edificio adibito
ad uso pubblico , un edificio nel
quale si svolge,
in tutto o in parte, l'attività istituzionale
di Enti pubblici;
d) per edificio di
nuova costruzione , salvo quanto
previsto dall'articolo
7 comma 3, un edificio per il quale la
richiesta di concessione
edilizia sia stata presentata
successivamente alla
data di entrata in vigore del regolamento
stesso;
e) per climatizzazione
invernale , l'insieme di funzioni
atte ad assicurare,
durante il periodo di esercizio
dell'impianto termico
consentito dalle disposizioni del presente
regolamento, il benessere
degli occupanti mediante il controllo,
all'interno degli
ambienti, della temperatura e, ove presenti
dispositivi idonei,
della umidità, della portata di rinnovo e
della purezza dell'aria;
f) per impianto termico
, un impianto tecnologico destinato
alla climatizzazione
degli ambienti con o senza produzione di
acqua calda per usi
igienici e sanitari o alla sola produzione
centralizzata di
acqua calda per gli stessi usi, comprendente i
sistemi di produzione,
distribuzione e utilizzazione del calore
nonché gli organi
di regolazione e di controllo; sono quindi
compresi negli impianti
termici gli impianti individuali di
riscaldamento, mentre
non sono considerati impianti termici
apparecchi quali:
stufe, caminetti, radiatori individuali,
scaldacqua unifamiliari;
g) per impianto termico
di nuova installazione , un
impianto termico
installato in un edificio di nuova costruzione
o in un edificio
o porzione di edificio antecedente privo di
impianto termico;
h) per manutenzione
ordinaria dell'impianto termico , le
operazioni specificamente
previste nei libretti d'uso e
manutenzione degli
apparecchi e componenti che possono essere
effettuate in luogo
con strumenti ed attrezzature di corredo
agli apparecchi e
componenti stessi e che comportino l'impiego
di attrezzature e
di materiali di consumo d'uso corrente;
i) per manutenzione
straordinaria dell'impianto termico ,
gli interventi atti
a ricondurre il funzionamento dell'impianto
a quello previsto
dal progetto e/o dalla normativa vigente
mediante il ricorso,
in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature,
strumentazioni, riparazioni,
ricambi di parti, ripristini,
revisione o sostituzione
di apparecchi o componenti
dell'impianto termico;
j) per proprietario
dell'impianto termico , chi è
proprietario, in
tutto o in parte, dell'impianto termico; nel
caso di edifici dotati
di impianti termici centralizzati
amministrati in condominio
e nel caso di soggetti diversi dalle
persone fisiche gli
obblighi e le responsabilità posti a carico
del proprietario
del presente regolamento sono da intendersi
riferito agli Amministratori;
l) per ristrutturazione
di un impianto termico , gli
interventi rivolti
a trasformare l'impianto termico mediante un
insieme sistematico
di opere che comportino la modifica
sostanziale sia dei
sistemi di produzione che di distribuzione
del calore; rientrano
in questa categoria anche la
trasformazione di
un impianto termico centralizzato in impianti
termici individuali
nonché la risistemazione impiantistica nelle
singole unità immobiliari
o parti di edificio in caso di
installazione di
un impianto termico individuale previo distacco
dall'impianto termico
centralizzato;
m) per sostituzione
di un generatore di calore , la
rimozione di un vecchio
generatore e l'installazione di un altro
nuovo destinato ad
erogare energia termica alle medesime utenze;
n) per esercizio
e manutenzione di un impianto termico , il
complesso di operazioni
che comporta l'assunzione di
responsabilità finalizzata
alla gestione degli impianti
includente: conduzione,
manutenzione ordinaria e straordinaria e
controllo, nel rispetto
delle norme in materia di sicurezza, di
contenimento dei
consumi energetici e di salvaguardia
ambientale;
o) per terzo responsabile
dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto
termico , la persona fisica o
giuridica che, essendo
in possesso dei requisiti previsti dalle
normative vigenti
e comunque di idonea capacità tecnica,
economica, organizzativa,
è delegata dal proprietario ad
assumere la responsabilità
dell'esercizio, della manutenzione e
dell'adozione delle
misure necessarie al contenimento dei
consumi energetici;
p) per contratto
servizio energia , l'atto contrattuale che
disciplina l'erogazione
dei beni e servizi necessari a mantenere
le condizioni di
comfort negli edifici nel rispetto delle
vigenti leggi in
materia di uso razionale dell'energia, di
sicurezza e di salvaguardia
dell'ambiente, provvedendo nel
contempo al miglioramento
del processo di trasformazione e di
utilizzo dell'energia;
q) per valori nominali
delle potenze e dei rendimenti di
cui ai punti successivi,
quelli dichiarati e garantiti dal
costruttore per il
regime di funzionamento continuo;
r) per potenza termica
del focolare di un generatore di
calore, il prodotto
del potere calorifico inferiore del
combustibile impiegato
e della portata di combustibile bruciato;
l'unità di misura
utilizzata è il kW;
s) per potenza termica
convenzionale di un generatore di
calore, la potenza
termica del focolare diminuita della potenza
termica persa al
camino; l'unità di misura utilizzata è il kW;
t) per potenza termica
utile di un generatore di calore,
la quantità di calore
trasferita nell'unità di tempo al fluido
termovettore, corrispondente
alla potenza termica del focolare
diminuita della potenza
termica scambiata dall'involucro del
generatore con l'ambiente
e della potenza termica persa al
camino; l'unità di
misura utilizzata è il kW;
u) per rendimento
di combustione , sinonimo di rendimento
termico convenzionale
di un generatore di calore, il rapporto
tra la potenza termica
convenzionale e la potenza termica del
focolare;
v) per rendimento
termico utile di un generatore di
calore, il rapporto
tra la potenza termica utile e la potenza
termica del focolare;
w) per temperatura
dell'aria in un ambiente , la
temperatura dell'aria
misurata secondo le modalità prescritte
dalla norma tecnica
UNI 5364;
z) per gradi-giorno
di una località, la somma, estesa a
tutti i giorni di
un periodo annuale convenzionale di
riscaldamento, delle
sole differenze positive giornaliere tra la
temperatura dell'ambiente,
convenzionalmente fissata a 20 C, e
la temperatura media
esterna giornaliera; l'unità di misura
utilizzata è il grado-giorno
(GG).
Articolo 2
Individuazione della
zona climatica
e dei gradi-giorno
1. Il territorio
nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone
climatiche in funzione
dei gradi-giorno, indipendentemente dalla
ubicazione geografica:
Zona A: comuni che
presentano un numero di gradi-giorno non
superiore a 600;
Zona B: comuni che
presentano un numero di gradi-giorno
maggiore di 600 e
non superiore a 900;
Zona C: comuni che
presentano un numero di gradi-giorno
maggiore di 900 e
non superiore a 1.400;
Zona D: comuni che
presentano un numero di gradi-giorno
maggiore di 1.400
e non superiore a 2.100;
Zona E: comuni che
presentano un numero gradi-giorno
maggiore di 2.100
e non superiore a 3.000;
Zona F: comuni che
presentano un numero di gradi-giorno
maggiore di 3.000.
2. La tabella in
allegato A, ordinata per regioni e province,
riporta per ciascun
comune l'altitudine della casa comunale, i
gradi-giorno e la
zona climatica di appartenenza. Detta tabella
può essere modificata
ed integrata, con decreto del Ministro
dell'Industria del
Commercio e dell'Artigianato, anche in
relazione all'istituzione
di nuovi comuni o alle modificazioni
dei territori comunali,
avvalendosi delle competenze tecniche
dell'ENEA ed in conformità
ad eventuali metodologie che verranno
fissate dall'UNI.
3. I comuni comunque
non indicati nell'allegato A o nelle sue
successive modificazioni
ed integrazioni adottano, con
provvedimento del
Sindaco, i gradi-giorno riportati nella
tabella suddetta
per il comune più vicino in linea d'aria, sullo
stesso versante,
rettificati, in aumento o in diminuzione, di
una quantità pari
ad un centesimo del numero di giorni di durata
convenzionale del
periodo di riscaldamento di cui all'art. 9
comma 2 per ogni
metro di quota sul livello del mare in più o in
meno rispetto al
comune di riferimento. Il provvedimento è reso
noto dal Sindaco
agli abitanti del Comune con pubblici avvisi
entro 5 giorni dall'adozione
del provvedimento stesso e deve
essere comunicato
al Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato
ed all'ENEA ai fini delle successive modifiche
dell'Allegato A.
4. I comuni aventi
porzioni edificate del proprio territorio a
quota superiore rispetto
alla quota della casa comunale, quota
indicata nell'allegato
A, qualora detta circostanza, per effetto
della rettifica dei
gradi-giorno calcolata secondo le
indicazioni di cui
al comma 3, comporti variazioni della zona
climatica, possono,
mediante provvedimento del Sindaco,
attribuire esclusivamente
a dette porzioni del territorio una
zona climatica differente
da quella indicata in allegato A. Il
provvedimento deve
essere notificato al Ministero
dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato e dell'ENEA e
diventa operativo
qualora entro 90 giorni dalla notifica di cui
sopra non pervenga
un provvedimento di diniego ovvero un
provvedimento interruttivo
del decorso del termine da parte del
Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato. Una
volta operativo il
provvedimento viene reso noto dal Sindaco
agli abitanti mediante
pubblici avvisi e comunicato per
conoscenza alla regione
ed alla provincia di appartenenza.
Articolo 3
Classificazione generale
degli edifici per categorie
1. Gli edifici sono
classificati in base alla loro destinazione
d'uso nelle seguenti
categorie:
E.1 Edifici adibiti
a residenza e assimilabili:
E.1 abitazioni adibite
a residenza con carattere
continuativo, quali
abitazioni civili e rurali, collegi,
conventi, case di
pena, caserme;
E.1 abitazioni adibite
a residenza con occupazione
saltuaria, quali
case per vacanze, fine settimana e simili;
E.1 edifici adibiti
ad albergo, pensione ed attività
similari;
E.2 Edifici adibiti
a uffici e assimilabili: pubblici o
privati, indipendenti
o contigui a costruzioni adibite anche ad
attività industriali
o artigianali, purché siano da tali
costruzioni scorporabili
agli effetti dell'isolamento termico;
E.3 Edifici adibiti
a ospedali, cliniche o case di cura e
assimilabili ivi
compresi quelli adibiti a ricovero o cura di
minori o anziani
nonché le strutture protette per l'assistenza
ed il recupero dei
tossico-dipendenti e di altri soggetti
affidati a servizi
sociali pubblici;
E.4 Edifici adibiti
ad attività ricreative o di culto e
assimilabili:
E.4 quali cinema
e teatri, sale di riunioni per
congressi;
E.4 quali mostre,
musei e biblioteche, luoghi di
culto;
E.4 quali bar, ristoranti,
sale da ballo;
E.5 Edifici adibiti
ad attività commerciali e assimilabili:
quali negozi, magazzini
di vendita all'ingrosso o al minuto,
supermercati, esposizioni;
E.6 Edifici adibiti
ad attività sportive:
E.6 piscine, saune
e assimilabili;
E.6 palestre e assimilabili;
E.6 servizi di supporto
alle attività sportive;
E.7 Edifici adibiti
ad attività scolastiche a tutti i
livelli e assimilabili;
E.8 Edifici adibiti
ad attività industriali ed artigianali e
assimilabili.
2. Qualora un edificio
sia costituito da parti individuali
come appartenenti
a categorie diverse, le stesse devono essere
considerate separatamente
e cioè ciascuna nella categoria che le
compete.
Articolo 4
Valori massimi della
temperatura ambiente
1. Durante il periodo
in cui è in funzione l'impianto di
climatizzazione invernale,
la media aritmetica delle temperature
dell'aria dei singoli
ambienti degli edifici, definite e
misurate come indicato
al comma 1 lettera w dell'articolo 1, non
deve superare i seguenti
valori con le tolleranze a fianco
indicate:
a) 18 C +2 C di tolleranza
per gli edifici rientranti
nella categoria E.8;
b) 20 C +2 C di tolleranza
per gli edifici rientranti
nelle categorie diverse
da E.8.
2. Il mantenimento
della temperatura dell'aria negli ambienti
entro i limiti fissati
al comma 1 deve essere ottenuto con
accorgimenti che
non comportino spreco di energia.
3. Per gli edifici
classificati E.3, ed E.6, le autorità
comunali, con le
procedure di cui al comma 5, possono concedere
deroghe motivate
al limite massimo del valore della temperatura
dell'aria negli ambienti
durante il periodo in cui è in funzione
l'impianto di climatizzazione
invernale, qualora elementi
oggettivi legati
alla destinazione d'uso giustifichino
temperature più elevate
di detti valori.
4. Per gli edifici
classificati come E.8 sono concesse deroghe
al limite massimo
della temperatura dell'aria negli ambienti,
durante il periodo
in cui è in funzione l'impianto di
climatizzazione invernale,
qualora si verifichi almeno una delle
seguenti condizioni:
a) le esigenze tecnologiche
o di produzione richiedano
temperature superiori
al valore limite;
b) l'energia termica
per il riscaldamento ambiente derivi da
sorgente non convenientemente
utilizzabile in altro modo.
5. Ferme restando
le deroghe già concesse per gli edifici
esistenti in base
alle normative all'epoca vigenti, i valori di
temperatura fissati
in deroga ai sensi dei commi 3 e 4 devono
essere riportati
nella relazione tecnica di cui all'articolo 28
della legge 9 gennaio
1991, n. 10 assieme agli elementi
tecnici di carattere
oggettivo che li giustificano. Prima
dell'inizio lavori
le autorità comunali devono fornire il
benestare per l'adozione
di tali valori di temperatura; qualora
il consenso non pervenga
entro 60 giorni dalla presentazione
della suddetta relazione
tecnica, questo si intende accordato,
salvo che non sia
stato notificato prima della scadenza un
provvedimento interruttivo
o di diniego riguardante le
risultanze della
relazione tecnica.
Articolo 5
Requisiti e dimensionamento
degli impianti termici
1. Gli impianti termici
di nuova installazione nonché quelli
sottoposti a ristrutturazione
devono essere dimensionati in modo
da assicurare, in
relazione a:
-- il valore massimo
della temperatura interna previsto
dall'art. 4,
-- le caratteristiche
climatiche della zona,
-- le caratteristiche
termofisiche dell'involucro edilizio,
-- il regime di conduzione
dell'impianto in base agli
obblighi di intermittenza-attenuazione
previsti dall'art. 9 del
presente decreto,
un rendimento globale medio stagionale ,
definito al successivo
comma 2, non inferiore al seguente
valore:
(eta)g=(65+3 log
Pn)%
dove log Pn è il
logaritmo in base 10 della potenza utile
nominale del generatore
o del complesso dei generatori di calore
al servizio del singolo
impianto termico, espressa in kW.
2. Il rendimento
globale medio stagionale dell'impianto
termico è definito
come rapporto tra il fabbisogno di energia
termica utile per
la climatizzazione invernale e l'energia
primaria delle fonti
energetiche, ivi compresa l'energia
elettrica ed è calcolato
con riferimento al periodo annuale di
esercizio di cui
all'art. 9. Ai fini della conversione
dell'energia elettrica
in energia primaria si considera
l'equivalenza: 10
MJ=1kWh.
Il rendimento globale
medio stagionale risulta dal prodotto
dei seguenti rendimenti
medi stagionali:
-- rendimento di
produzione,
-- rendimento di
regolazione,
-- rendimento di
distribuzione,
-- rendimento di
emissione, e deve essere calcolato secondo
le metodologie e
le indicazioni riportate nelle norme tecniche
UNI che verranno
pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite
dal Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato
entro i successivi
trenta giorni.
3. Nella sostituzione
di generatori di calore di
dimensionamento del
o dei generatori stessi deve essere
effettuato in modo
tale che il rendimento di produzione medio
stagionale definito
come il rapporto tra l'energia termica
utile generata ed
immessa nella rete di distribuzione e
l'energia primaria
delle fonti energetiche, compresa l'energia
elettrica, calcolato
con riferimento al periodo annuale di
esercizio di cui
all'art. 9, risulti non inferiore al seguente
valore:
(eta)g=(77+3 log
Pn)%
per il significato
di log Pn e per il fattore di conversione
dell'energia elettrica
in energia primaria vale quanto
specificato ai commi
1 e 2.
4. Il rendimento
di produzione medio stagionale deve essere
calcolato secondo
le metodologie e le indicazioni riportate
nelle norme tecniche
UNI di cui al comma 2.
5. Negli impianti
termici ad acqua calda per la
climatizzazione invernale
con potenza nominale superiore a 350
kW, la potenza deve
essere ripartita almeno su due generatori di
calore. Alla ripartizione
di cui sopra è ammessa deroga nel caso
di sostituzione di
generatore di calore già esistente, qualora
ostino obiettivi
impedimenti di natura tecnica o economica quali
ad esempio la limitata
disponibilità di spazio nella centrale
termica.
6. Negli impianti
termici di nuova installazione, nonché in
quelli sottoposti
a ristrutturazione, la produzione
centralizzata dell'energia
termica necessaria alla
climatizzazione invernale
degli ambienti ed alla produzione di
acqua calda per usi
igienici e sanitari per una pluralità di
utenze, deve essere
effettuata con generatori di calore
separati, fatte salve
eventuali situazioni per le quali si possa
dimostrare che l'adozione
di un unico generatore di calore non
determini maggiori
consumi di energia o comporti impedimenti di
natura tecnica o
economica. Gli elementi tecnico-economici che
giustificano la scelta
di un unico generatore vanno riportati
nella relazione tecnica
di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio
1991, n. 10. L'applicazione
della norma tecnica UNI 8065,
relativa ai sistemi
di trattamento dell'acqua, è prescritta, nei
limiti e con le specifiche
indicate nella norma stessa, per gli
impianti termici
di nuova installazione con potenza complessiva
superiore o uguale
a 350 kW.
7. Negli impianti
termici di nuova installazione e in quelli
sottoposti a ristrutturazione,
i generatori di calore destinati
alla produzione centralizzata
di acqua calda per usi igienici e
sanitari per una
pluralità di utenze di tipo abitativo devono
essere dimensionati
secondo le norme tecniche UNI 9182, devono
disporre di un sistema
di accumulo dell'acqua calda di capacità
adeguata, coibentato
in funzione del diametro dei serbatoi
secondo le indicazioni
valide per tubazioni di cui all'ultima
colonna dell'allegato
B e devono essere progettati e condotti in
modo che la temperatura
dell'acqua, misurata nel punto di
immissione della
rete di distribuzione, non superi i 48 C, +5
C di tolleranza.
8. Negli impianti
termici di nuova installazione, nella
ristrutturazione
degli impianti termici nonché nella
sostituzione di generatori
di calore destinati alla produzione
di energia per la
climatizzazione invernale o per la produzione
di acqua calda sanitaria,
per ciascun generatore di calore deve
essere realizzato
almeno un punto di prelievo dei prodotti della
combustione sul condotto
tra la cassa dei fumi del generatore
stesso ed il camino
allo scopo di consentire l'inserzione di
sonde per la determinazione
del rendimento di combustione e
della composizione
dei gas di scarico ai fini del rispetto delle
vigenti disposizioni.
9. Gli edifici multipiano
costituiti da più unità immobiliari
devono essere dotati
di appositi condotti di evacuazione dei
prodotti di combustione,
con sbocco sopra il tetto dell'edificio
alla quota prescritta
dalle norme tecniche UNI 7129, nei
seguenti casi:
-- nuove installazioni
di impianti termici, anche se al
servizio delle singole
unità immobiliari,
-- ristrutturazioni
di impianti termici centralizzati,
-- ristrutturazioni
della totalità degli impianti termici
individuali appartenenti
ad uno stesso edificio,
-- trasformazioni
da impianto termico centralizzato a
impianti individuali,
-- impianti termici
individuali realizzati dai singoli previo
distacco dall'impianto
centralizzato.
Fatte salve diverse
disposizioni normative, ivi comprese
quelle contenute
nei regolamenti edilizi locali e loro
successive modificazioni,
le disposizioni del presente comma
possono non essere
applicate nei seguenti casi:
-- mera sostituzione
di generatori di calore individuali,
-- singole ristrutturazioni
degli impianti termici
individuali già esistenti,
siti in stabili plurifamiliari,
qualora nella versione
iniziale non dispongano già di sistemi di
evacuazione dei prodotti
della combustione con sbocco sopra il
tetto dell'edificio.
Resta ferma anche
per le disposizioni del presente articolo
l'inapplicabilità
agli apparecchi non considerati impianti
termici in base all'art.
1, comma 1 lettera f), quali: stufe,
caminetti, radiatori
individuali, scaldacqua unifamiliari.
10. In tutti i casi
di nuova installazione o di
ristrutturazione
dell'impianto termico che comportino
l'installazione di
generatori di calore individuali, esclusi i
casi di mera sostituzione
di questi ultimi, è prescritto
l'impiego di generatori
isolati rispetto all'ambiente abitato,
da realizzare ad
esempio mediante apparecchi di tipo C (secondo
classificazione delle
norme tecniche UNI 7129) oppure apparecchi
di qualsiasi tipo
se installati all'esterno o in locali tecnici
adeguati. Le disposizioni
del presente comma non si applicano
nei casi di incompatibilità
con il sistema di evacuazione dei
prodotti della combustione
già esistente. In ogni caso i
generatori di calore
di tipo B1 (secondo classificazione della
suddetta normativa
UNI 7129) devono essere muniti all'origine di
un dispositivo di
controllo dell'evacuazione dei prodotti della
combustione, secondo
quanto indicato nel foglio aggiornamento
UNI 7271 FA-2 del
dicembre 1991.
11. Negli impianti
termici di nuova installazione e nelle
opere di ristrutturazione
degli impianti termici, la rete di
distribuzione deve
essere progettata in modo da assicurare un
valore del rendimento
medio stagionale di distribuzione
compatibile con le
disposizioni di cui al comma 1 relative al
rendimento globale
medio stagionale. In ogni caso, come
prescrizione minimale,
tutte le tubazioni di distribuzione del
calore, comprese
quelle montanti in traccia o situate nelle
intercapedini delle
tamponature a cassetta, anche quando queste
ultime siano isolate
termicamente, devono essere installate e
coibentate, secondo
le modalità riportate nell'allegato B al
presente decreto.
La messa in opera della coibentazione deve
essere effettuata
in modo da garantire il mantenimento delle
caratteristiche fisiche
e funzionali dei materiali coibenti e di
quelli da costruzione.
Tubazioni portanti fluidi a temperature
diverse, quali ad
esempio le tubazioni di mandata e ritorno
dell'impianto termico,
devono essere coibentate separatamente.
12. Negli impianti
termici di nuova installazione e in quelli
sottoposti a ristrutturazione,
qualora siano circoscrivibili
zone di edificio
a diverso fattore di occupazione (ad esempio
singoli appartamenti
ed uffici, zone di guardiania, uffici
amministrativi nelle
scuole), è prescritto che l'impianto
termico per la climatizzazione
invernale sia dotato di un
sistema di distribuzione
a zone che consenta la parzializzazione
di detta climatizzazione
in relazione alle condizioni di
occupazione dei locali.
13. Negli impianti
termici di nuova installazione e nei casi
di ristrutturazione
dell'impianto termico, qualora per il
rinnovo dell'aria
nei locali siano adottati sistemi a
ventilazione meccanica
controllata, è prescritta l'adozione di
apparecchiature per
il recupero del calore disperso per rinnovo
dell'aria ogni qual
volta la portata totale dell'aria di
ricambio G ed il
numero di ore annue di funzionamento M dei
sistemi di ventilazione
siano superiori ai valori limite
riportati nell'allegato
C del presente decreto.
14. L'installazione
nonché la ristrutturazione degli impianti
termici deve essere
effettuata da un soggetto in possesso dei
requisiti di cui
agli art. 2 e 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46,
attenendosi alle
prescrizioni contenute nella relazione
tecnica di cui all'art.
28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
15. Per gli edifici
di proprietà pubblica o adibiti ad uso
pubblico è fatto
obbligo, ai sensi del comma 7 dell'art. 26
della legge 9 gennaio
1991, in. 10, di soddisfare il
fabbisogno energetico
favorendo il ricorso a fonti rinnovabili
di energia o assimilate
ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge
10 stessa, salvo
impedimenti di natura tecnica od economica. Per
quanto riguarda gli
impianti termici, tale obbligo si determina
in caso di nuova
installazione o di ristrutturazione. Gli
eventuali impedimenti
di natura tecnica od economica devono
essere evidenziati
nel progetto e nella relazione tecnica di cui
al comma 1 dell'art.
28 della legge stessa relativi all'impianto
termico, riportando
le specifiche valutazioni che hanno
determinato la non
applicabilità del ricorso alle fonti
rinnovabili o assimilate.
16. Ai fini di cui
al comma 15 il limite di convenienza
economica, per gli
impianti di produzione di energia di nuova
installazione o da
ristrutturare, che determina l'obbligo del
ricorso alle fonti
rinnovabili di energia o assimilate è
determinato dal recupero
entro un periodo di otto anni degli
extracosti dell'impianto
che utilizza le fonti rinnovabili o
assimilate rispetto
ad un impianto convenzionale; il recupero,
calcolato come tempo
di ritorno semplice, è determinato dalle
minori spese per
l'acquisto del combustibile, o di altri vettori
energetici,valutate
ai costi di fornitura all'atto della
compilazione del
progetto, e dagli eventuali introiti
determinati dalla
vendita della sovrapproduzione di energia
elettrica o termica
a terzi. Il tempo di ritorno semplice è
elevato da otto a
dieci anni per edifici siti nei centri urbani
dei comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti, al fine
di tener conto della
maggior importanza dell'impatto ambientale.
17. Nel caso l'impianto
per produzione di energia venga
utilizzato oltre
che per la climatizzazione invernale e per la
produzione di acqua
calda per usi igienici e sanitari anche per
altri usi, compreso
l'utilizzo di energia meccanica e l'utilizzo
o la vendita a terzi
di energia elettrica, le valutazioni
comparative tecniche
ed economiche di cui ai commi 15 e 16 vanno
effettuate globalmente
tenendo conto anche dei suddetti utilizzi
e vendite.
18. L'allegato D
al presente decreto individua alcune
tecnologie di utilizzo
delle fonti rinnovabili di energia o
assimilate elettivamente
indicate per la produzione di energia
per specifiche categorie
di edifici. L'adozione di dette
tecnologie per dette
categorie di edifici deve essere
specificatamente
valutata in sede di progetto e di relazione
tecnica di cui all'art.
28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
senza che tale adempimento
esoneri il progettista dal valutare
la possibilità al
ricorso ad altre tecnologie d'utilizzo di
fonti rinnovabili
di energia o assimilate, da lui ritenute
valide.
Articolo 6
Rendimento minimo
dei generatori di calore
1. Negli impianti
termici di nuova installazione, nella
ristrutturazione
degli impianti termici nonché nella
sostituzione di generatori
di calore, i generatori di calore ad
acqua calda devono
avere un rendimento termico utile ed i
generatori di calore
ad aria calda devono avere un rendimento
di combustione non
inferiore ai rispettivi valori riportati
nell'allegato E al
presente decreto.
2. Alle disposizioni
di cui al comma 1 non sono soggetti:
a) i generatori di
calore alimentati a combustibili solidi;
b) i generatori di
calore appositamente concepiti per essere
alimentati con combustibili
le cui caratteristiche si discostano
sensibilmente da
quelle dei combustibili liquidi o gassosi
comunemente commercializzati,
quali ad esempio gas residui di
lavorazioni, biogas;
c) i generatori di
calore policombustibili limitatamente
alle condizioni di
funzionamento con combustibili di cui alla
lettera b.
Articolo 7
Termoregolazione
e contabilizzazione
1. Fermo restando
che gli edifici la cui concessione edilizia
sia stata rilasciata
antecedentemente all'entrata in vigore del
presente decreto
devono disporre dei sistemi di regolazione e
controllo previsti
dalle precedenti normative, le disposizioni
contenute nel presente
articolo si applicano agli impianti
termici di nuova
installazione e nei casi di ristrutturazione
degli impianti termici.
2. Negli impianti
termici centralizzati adibiti al
riscaldamento ambientale
per una pluralità di utenze, qualora la
potenza nominale
del generatore di calore o quella complessiva
dei generatori di
calore sia uguale o superiore a 35 kW, è
prescritta l'adozione
di un gruppo termoregolatore dotato di
programmatore che
consenta la regolazione della temperatura
ambiente almeno su
due livelli a valori sigillabili nell'arco
delle 24 ore. Il
gruppo termoregolatore deve essere pilotato da
una sonda termometrica
di rilevamento della temperatura esterna.
La temperatura esterna
e le temperature di mandata e di ritorno
del fluido termovettore
devono essere misurate con una
incertezza non superiore
a <241>2 C.
3. Ai sensi del comma
6 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, gli
impianti di riscaldamento al servizio di
edifici di nuova
costruzione, la cui concessione edilizia sia
stata rilasciata
dopo il 18 luglio 1991, data di entrata in
vigore di detto articolo
26, devono essere progettati e
realizzati in modo
tale da consentire l'adozione di sistemi di
termoregolazione
e di contabilizzazione del calore per ogni
singola unità immobiliare.
4. Il sistema di
termoregolazione di cui al comma 2 del
presente articolo
può essere dotato di un programmatore che
consenta la regolazione
su un solo livello di temperatura
ambiente qualora
in ogni singola unità immobiliare sia
effettivamente installato
e funzionante un sistema di
contabilizzazione
del calore e un sistema di termoregolazione
pilotato da una o
più sonde di misura della temperatura ambiente
dell'unità immobiliare
e dotato di programmatore che consenta la
regolazione di questa
temperatura almeno su due livelli
nell'arco delle 24
ore.
5. Gli edifici o
le porzioni di edificio che in relazione alla
loro destinazione
d'uso sono normalmente soggetti ad una
occupazione discontinua
nel corso della settimana o del mese
devono inoltre disporre
di un programmatore settimanale o
mensile che consenta
lo spegnimento del generatore di calore o
l'intercettazione
o il funzionamento in regime di attenuazione
del sistema di riscaldamento
nei periodi di non occupazione.
6. Gli impianti termici
per singole unità immobiliari
destinati, anche
se non esclusivamente, alla climatizzazione
invernale devono
essere parimenti dotati di un sistema di
termoregolazione
pilotato da una o più sonde di misura della
temperatura ambiente
con programmatore che consenta la
regolazione di questa
temperatura su almeno due livelli di
temperatura nell'arco
delle 24 ore.
7. Al fine di non
determinare sovrariscaldamento nei singoli
locali di una unità
immobiliare per effetto degli apporti solari
e degli apporti gratuiti
interni è opportuna l'installazione di
dispositivi per la
regolazione automatica della temperatura
ambiente nei singoli
locali o nelle singole zone aventi
caratteristiche di
uso ed esposizioni uniformi. L'installazione
di detti dispositivi
è aggiuntiva rispetto ai sistemi di
regolazione di cui
ai precedenti commi 2, 4, 5 e 6, ove
tecnicamente compatibile
con l'eventuale sistema di
contabilizzazione,
ed è prescritta nei casi in cui la somma
dell'apporto termico
solare mensile, calcolato nel mese a
maggiore insolazione
tra quelli interamente compresi nell'arco
del periodo annuale
di esercizio dell'impianto termico, e degli
apporti gratuiti
interni convenzionali sia superiore al 20% del
fabbisogno energetico
complessivo calcolato nello stesso mese.
8. L'eventuale non
adozione dei sistemi di cui al comma 7 deve
essere giustificata
in sede di relazione tecnica di cui al comma
1 dell'art. 28 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10; in
particolare la valutazione
degli apporti solari e degli apporti
gratuiti interni
deve essere effettuata utilizzando la
metodologia indicata
dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3
dell'art. 8.
9. Nel caso di installazione
in centrale termica di più
generatori di calore,
il loro funzionamento deve essere attivato
in maniera automatica
in base al carico termico dell'utenza.
Articolo 8
Valori limite del
fabbisogno energetico normalizzato per la
climatizzazione invernale
1. Ai fini dell'applicazione
del presente decreto il fabbisogno
energetico convenzionale
per la climatizzazione invernale è la
quantità di energia
primaria globalmente richiesta, nel corso di
un anno, per mantenere
negli ambienti riscaldati la temperatura
al valore costante
di 20 C con un adeguato ricambio d'aria
durante una stagione
di riscaldamento il cui periodo è
convenzionalmente
fissato:
a) per le zone climatiche
A, B, C, D, E, dal comma 2
dell'articolo 9 del
presente decreto;
b) per la zona climatica
F in 200 giorni a partire dal 5 di
ottobre, senza che
ciò determini alcuna limitazione
dell'effettivo periodo
annuale di esercizio.
2. Il fabbisogno
energetico normalizzato per la
climatizzazione invernale
(FEN) è il fabbisogno energetico
convenzionale di
cui al precedente comma 1 diviso per il volume
riscaldato e i gradi-giorno
della località. L'unità di misura
utilizzata è il kJ/mc)
GG.
3. Il calcolo del
fabbisogno energetico convenzionale per la
climatizzazione invernale
definito al comma 1 ed il calcolo del
fabbisogno energetico
normalizzato per la climatizzazione
invernale definito
al comma 2 devono essere effettuati con la
metodologia indicata
dalle norme tecniche UNI che verranno
pubblicate entro
il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero
dell'industria, del
commercio e dell'artigianato entro i
successivi trenta
giorni; tale calcolo deve essere riportato
nella relazione tecnica
di cui al comma 1 dell'art. 28 della
legge 9 gennaio 1991,
n. 10.
4. La metodologia
UNI di cui al comma 3 esprime il bilancio
energetico del sistema
edificio-impianto termico e tiene conto,
in termini di apporti:
-- dell'energia primaria
immessa nella centrale termica
attraverso i vettori
energetici,
-- dell'energia solare
fornita all'edificio,
-- degli apporti
gratuiti interni quali, ad esempio, quelli
dovuti al metabolismo
degli abitanti, all'uso della cucina, agli
elettrodomestici,
all'illuminazione,
in termini di perdite:
-- dell'energia persa
per trasmissione e per ventilazione
attraverso l'involucro
edilizio, comprendente quest'ultima anche
l'energia associata
all'umidità,
-- dell'energia persa
dall'impianto termico nelle fasi di
produzione, regolazione,
distribuzione ed emissione del calore.
5. Per edifici con
volumetria totale lorda climatizzata
inferiore a 10.000
mc) è ammesso un calcolo semplificato del
fabbisogno energetico
convenzionale e del fabbisogno energetico
normalizzato, basato
su un bilancio energetico del sistema
edificio impianto
che tiene conto,
in termini di apporti:
-- dell'energia primaria
immessa nella centrale termica
attraverso i vettori
energetici,
in termini di perdite:
-- dell'energia persa
per trasmissione e per ventilazione
attraverso l'involucro
edilizio, comprendente quest'ultima anche
l'energia associata
all'umidità,
-- dell'energia persa
dall'impianto termico nelle fasi di
produzione, regolazione,
distribuzione ed emissione del calore.
6. Il calcolo del
coefficiente di dispersione volumica per
trasmissione dell'involucro
edilizio deve essere effettuato
utilizzando le norme
UNI 7357 e non deve superare i valori che
saranno fissati dai
regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art.
4 della legge 9 gennaio
1991, n. 10. In attesa della
emanazione di detti
regolamenti, i valori limite di tale
coefficiente restano
fissati in conformità di quanto disposto
dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,
di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici del 30 luglio
1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 20 ottobre 1986,
n. 244.
7. Il valore del
fabbisogno energetico normalizzato per la
climatizzazione invernale
di cui al comma 2, calcolato con le
metodologie di cui
ai commi 3, 4, 5, 6, deve risultare inferiore
al seguente valore
limite:
FENlim=[(Cd+0.34n)--ku
(0,01I+ a )] 86.4
---------- ------
--------
dTm dTm (eta)g
La predetta formula
non è utilizzabile per il calcolo del
fabbisogno energetico
normalizzato per la climatizzazione
invernale; essa serve
esclusivamente per la determinazione di un
valore limite superiore
di detto fabbisogno; il valore dei
simboli e delle costanti
viene di seguito elencato:
Cd = valore limite
del coefficiente di dispersione volumica
per trasmissione
dell'involucro edilizio, espresso in W/mc C,
come fissato in base
alle disposizioni richiamate al comma 6;
n=numero dei volumi
d'aria ricambiati in un'ora (valore
medio nelle 24 ore),
espresso in hÝ--1);
0.34=costante, dimensionata
in W h/mc) C, che esprime il
prodotto del calore
specifico dell'aria per la sua densità;
I=media aritmetica
dei valori dell'irradianza solare media
mensile sul piano
orizzontale espressa in W/m2, la media è
estesa a tutti i
mesi dell'anno interamente compresi nel periodo
di riscaldamento
di cui al comma 1 del presente articolo; i
valori saranno forniti
dalle norme tecniche UNI di cui al comma
3;
dTm=differenza di
temperatura media stagionale espressa in
C; i valori saranno
forniti dalle norme tecniche UNI di cui al
comma 3;
0.01=valore convenzionale,
espresso in mÝ--1), della
superficie ad assorbimento
totale dell'energia solare per unità
di volume riscaldato;
a=valore degli apporti
gratuiti interni, espresso in W/mc),
fissati in conformità
a quanto indicato nelle norme tecniche UNI
di cui al comma 3;
kÝu=coefficiente
adimensionato di utilizzazione degli
apporti solari e
degli apporti gratuiti interni, calcolato in
conformità a quanto
indicato nelle norme tecniche UNI di cui al
comma 3;
86.4=migliaia di
secondi in un giorno; rappresenta la
costante di conversione
da W/mc) C (dimensioni della
espressione tra parentesi
nella formula) a kJ/mc)GG (dimensione
del FEN);
(eta)g)=valore del
rendimento globale medio stagionale
definito all'art.
5 comma 1.
8. Il valore n, indica
la media giornaliera nelle 24 ore del
numero dei volumi
d'aria ricambiati in un'ora ed è
convenzionalmente
fissato in 0.5 per l'edilizia abitativa nel
caso non sussistano
ricambi meccanici controllati.
9. Nei casi in cui
sussistano valori minimi di ricambio d'aria
imposti da norme
igieniche o sanitarie (in relazione ad esempio:
alla destinazione
d'uso dell'edificio, all'eventuale presenza
nei locali di apparecchi
di riscaldamento a focolare aperto), o
comunque regolamentati
da normative tecniche, il valore di n è
convenzionalmente
fissato pari ad 1.1 volte i valori succitati,
che devono comunque
essere espressi in termini di valori medi
giornalieri nelle
24 ore.
10. Per edifici con
volumetria totale lorda climatizzata
inferiore a 10.000
mc), nel caso sia stato utilizzato il calcolo
semplificato di cui
al punto 5, il valore limite del fabbisogno
energetico normalizzato
per climatizzazione invernale, dovrà
essere calcolato
mediante la formula di cui al comma 7 ponendo
I=0, a=0.
11. La formulazione
del valore limite del fabbisogno
energetico normalizzato
di cui al comma 7 potrà essere variata,
anche in relazione
all'evoluzione della normativa nazionale o
comunitaria, mediante
decreto del Ministro dell'industria del
commercio e dell'artigianato.
Articolo 9
Limiti di esercizio
degli impianti termici
1. Gli impianti termici
destinati alla climatizzazione invernale
degli ambienti devono
essere condotti in modo che, durante il
loro funzionamento,
non vengano superati i valori massimi di
temperatura fissati
dall'articolo 4 del presente decreto.
2. L'esercizio degli
impianti termici è consentito con i
seguenti limiti massimi
relativi al periodo annuale di esercizio
dell'impianto termico
ed alla durata giornaliera di attivazione:
Zona A: ore 6 giornaliere
dal 1 dicembre al 15 marzo;
Zona B: ore 8 giornaliere
dal 1 dicembre al 31 marzo;
Zona C: ore 10 giornaliere
dal 15 novembre al 31 marzo;
Zona D: ore 12 giornaliere
dal 1 novembre al 15 aprile;
Zona E: ore 14 giornaliere
dal 15 ottobre al 15 aprile;
Zona F: nessuna limitazione.
Al di fuori di tali
periodi gli impianti termici possono
essere attivati solo
in presenza di situazioni climatiche che ne
giustifichino l'esercizio
e comunque con una durata giornaliera
non superiore alla
metà di quella consentita a pieno regime.
3. E' consentito
il frazionamento dell'orario giornaliero di
riscaldamento in
due o più sezioni.
4. La durata di attivazione
degli impianti non ubicati nella
zona F deve essere
comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di
ciascun giorno.
5. Le disposizioni
di cui ai commi 2 e 4, relative alla
limitazione del periodo
annuale di esercizio ed alla durata
giornaliera di attivazione
non si applicano:
a) agli edifici rientranti
nella categoria E.3;
b) alle sedi delle
rappresentanze diplomatiche e di
organizzazioni internazionali,
che non siano ubicate in stabili
condominiali;
c) agli edifici rientranti
nella categoria E.7, solo se
adibiti a scuole
materne e asili nido;
d) agli edifici rientranti
nella categoria E.1, adibiti ad
alberghi, pensioni
ed attività assimilabili;
e) agli edifici rientranti
nella categoria E.6, adibiti a
piscine saune e assimilabili;
f) agli edifici rientranti
nella categoria E.8, nei casi in
cui ostino esigenze
tecnologiche o di produzione.
6. Le disposizioni
di cui ai commi 2 e 4 non si applicano,
limitatamente alla
sola durata giornaliera di attivazione degli
impianti termici
per il riscaldamento degli edifici, nei
seguenti casi:
a) edifici rientranti
nella categoria E.2 ed E.5,
limitatamente alle
parti adibite a servizi senza interruzione
giornaliera delle
attività;
b) impianti termici
che utilizzano calore proveniente da
centrali di cogenerazione
con produzione combinata di
elettricità e calore;
c) impianti termici
che utilizzano sistemi di riscaldamento
di tipo a pannelli
radianti incassati nell'opera muraria;
d) impianti termici
al servizio di uno o più edifici dotati
di circuito primario,
al solo fine di alimentare gli edifici di
cui alle deroghe
previste al comma 5, di produrre acqua calda
per usi igienici
e sanitari, nonché al fine di mantenere la
temperatura dell'acqua
nel circuito primario al valore
necessario a garantire
il funzionamento dei circuiti secondari
nei tempi previsti;
e) impianti termici
centralizzati di qualsivoglia potenza,
dotati di apparecchi
per la produzione di calore aventi valori
minimi di rendimento
non inferiori a quelli richiesti per i
generatori di calore
installati dopo l'entrata in vigore del
presente regolamento
e dotati di gruppo termoregolatore pilotato
da una sonda di rilevamento
della temperatura esterna con
programmatore che
consenta la regolazione almeno su due livelli
della temperatura
ambiente nell'arco delle 24 ore; questi
impianti possono
essere condotti in esercizio continuo purché il
programmatore giornaliero
venga tarato e sigillato per il
raggiungimento di
una temperatura degli ambienti pari a 16 C +2
C di tolleranza nelle
ore al di fuori della durata giornaliera
di attivazione di
cui al comma 2 del presente articolo;
f) impianti termici
centralizzati di qualsivoglia potenza,
dotati di apparecchi
per la produzione di calore aventi valori
minimi di rendimento
non inferiori a quelli richiesti per i
generatori di calore
installati dopo l'entrata in vigore del
presente regolamento
e nei quali sia installato e funzionante,
in ogni singola unità
immobiliare, un sistema di
contabilizzazione
del calore ed un sistema di termoregolazione
della temperatura
ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato
di un programmatore
che consenta la regolazione almeno su due
livelli di detta
temperatura nell'arco delle 24 ore;
g) impianti termici
per singole unità immobiliari dotati di
apparecchi per la
produzione di calore aventi valori minimi di
rendimento non inferiori
a quelli richiesti per i generatori di
calore installati
dopo l'entrata in vigore del presente
regolamento e dotati
di un sistema di termoregolazione della
temperatura ambiente
con programmatore giornaliero che consenta
la regolazione di
detta temperatura almeno su due livelli
nell'arco delle 24
ore nonché lo spegnimento del generatore di
calore sulla base
delle necessità dell'utente;
h) impianti termici
condotti mediante contratti di servizio
energia i cui corrispettivi
siano essenzialmente correlati al
raggiungimento del
comfort ambientale nei limiti consentiti dal
presente regolamento,
purché si provveda, durante le ore al di
fuori della durata
di attivazione degli impianti consentita dal
comma 2 ad attenuare
la potenza erogata dall'impianto nei limiti
indicati alla lettera
e);
7. In caso di fabbricato
in condominio ciascun condomino o
locatario può richiedere
che, a cura delle Autorità competenti
di cui all'art. 31
comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
e a proprie spese,
venga verificata l'osservanza delle
disposizioni del
presente regolamento.
8. In tutti gli edifici
di cui all'art. 3 l'amministratore e,
dove questo manchi,
il proprietario o i proprietari sono tenuti
ad esporre, presso
ogni impianto termico centralizzato al
servizio di una pluralità
di utenti, una tabella concernente:
a) l'indicazione
del periodo annuale di esercizio
dell'impianto termico
e dell'orario di attivazione giornaliera
prescelto nei limiti
di quanto disposto al presente articolo;
b) le generalità
e il domicilio del soggetto responsabile
dell'esercizio e
della manutenzione dell'impianto termico.
Articolo 10
Facoltà delle Amministrazioni
comunali in merito ai limiti di
esercizio degli impianti
termici
1. In deroga a quanto
previsto dall'art. 9, i sindaci, su
conforme delibera
immediatamente esecutiva della giunta
comunale, possono
ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i
periodi annuali di
esercizio e la durata giornaliera di
attivazione degli
impianti termici, sia per i centri abitati,
sia per i singoli
immobili.
2. I sindaci assicurano
l'immediata informazione della
popolazione relativamente
ai provvedimenti adottati ai sensi del
comma 1.
Articolo 11
Esercizio e manutenzione
degli impianti termici e controlli
relativi
1. L'esercizio e
la manutenzione degli impianti termici sono
affidati al proprietario,
definito come alla lettera j)
dell'art. 1 comma
1, o per esso a un terzo, avente i requisiti
definiti alla lettera
o) dell'art. 1, comma 1, che se ne assume
la responsabilità.
2. Nel caso di unità
immobiliari dotate di impianti termici
individuali la figura
dell'occupante, a qualsiasi titolo,
dell'unità immobiliare
stessa subentra per la durata
dell'occupazione,
alla figura del proprietario, nell'onere di
adempiere agli obblighi
previsti dal presente regolamento e
nelle connesse responsabilità
limitatamente all'esercizio, alla
manutenzione dell'impianto
termico ed alle verifiche periodiche
di cui al comma 12.
3. Nel caso di impianti
termici centralizzati con potenza
nominale superiore
a 350 kW ed in ogni caso qualora gli impianti
termici siano destinati
esclusivamente ad edifici di proprietà
pubblica od esclusivamente
ad edifici adibiti ad uso pubblico,
il possesso dei requisiti
richiesti al terzo responsabile
dell'esercizio e
della manutenzione dell'impianto termico è
dimostrato mediante
l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla
pubblica amministrazione
e pertinenti per categoria quali, ad
esempio, l'albo nazionale
dei costruttori - categoria gestione e
manutenzione degli
impianti termici di ventilazione e di
condizionamento,
oppure mediante l'iscrizione ad elenchi
equivalenti delle
Comunità Europee, oppure mediante
accreditamento del
soggetto ai sensi delle norme UNI EN 29.000.
4. Le operazioni
di manutenzione dell'impianto termico devono
essere eseguite secondo
le prescrizioni delle vigenti normative
UNI e CEI e devono
essere effettuate almeno una volta l'anno
salvo indicazioni
più restrittive delle suddette normative.
5. Il nominativo
del responsabile dell'esercizio e della
manutenzione degli
impianti termici deve essere riportato in
evidenza sul libretto
di centrale o sul libretto di impianto
prescritto dal comma
9.
6. Il responsabile
dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto termico
appone la firma sul libretto di centrale
o sul libretto d'impianto
di cui al comma 9 per accettazione
della funzione che
lo impegna, tra l'altro, quale soggetto delle
sanzioni amministrative
previste dal comma 5 dell'articolo 34
della legge 9 gennaio
1991, n. 10.
7. Il responsabile
dell'esercizio e della manutenzione degli
impianti termici
è tra l'altro tenuto:
-- al rispetto del
periodo annuale di esercizio;
-- all'osservanza
dell'orario prescelto, nei limiti della
durata giornaliera
di attivazione consentita dall'art. 9;
-- al mantenimento
della temperatura ambiente entro i limiti
consentiti dalle
disposizioni di cui all'art. 4.
8. Nel caso di impianti
termici individuali è fatto obbligo
all'occupante l'unità
immobiliare di affidare la manutenzione
dell'impianto a persona
fisica o giuridica che risponda ai
requisiti di cui
alla lettera o) dell'art. 1, qualora non
possegga esso stesso
i requisiti ivi richiesti. Tali requisiti,
nel caso specifico
di impianti termici individuali, si intende
sussistano, tra l'altro,
per i soggetti abilitati alla
manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera c), della
legge 5 marzo 1990, n. 46. La figura del
responsabile dell'esercizio
e della manutenzione si identifica
con l'occupante o,
su delega di questo, con il soggetto cui è
affidata la manutenzione
dell'impianto, fermo restando che
l'occupante stesso
assume in maniera esclusiva le responsabilità
di cui al comma 7.
Al termine dell'occupazione è fatto obbligo
all'occupante di
consegnare al proprietario o al subentrante il
libretto di impianto
prescritto al comma 9.
9. Gli impianti termici
con potenza nominale superiore o
uguale a 35 kW devono
essere muniti di un libretto di centrale
conforme all'allegato
F al presente regolamento; gli impianti
termici con potenza
nominale inferiore a 35 kW devono essere
muniti di un libretto
di impianto conforme all'allegato G al
presente regolamento.
10. I modelli dei
libretti di centrale e dei libretti
d'impianto di cui
al comma 9 possono essere aggiornati dal
Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato con
proprio decreto.
11. La compilazione
iniziale del libretto nel caso di impianti
termici di nuova
installazione o da ristrutturare e, per
impianti termici
individuali anche in caso di sostituzione di
generatori di calore,
deve essere effettuata da un installatore
che possegga i requisiti
richiesti per l'installazione e
manutenzione degli
impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera
c) della legge 5
marzo 1990, n. 46. La compilazione
iniziale del libretto
per impianti esistenti all'atto
dell'entrata in vigore
del presente regolamento nonché la
compilazione per
le verifiche periodiche previste dal presente
regolamento è effettuata
dal responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto
termico.
12. Gli elementi
da sottoporre a verifica periodica sono
quelli riportati
sul libretto di centrale o sul libretto di
impianto di cui al
comma 9.
Le suddette verifiche
vanno effettuate almeno una volta
l'anno, normalmente
all'inizio del periodo di riscaldamento, per
i generatori di calore
con potenza nominale superiore o uguale a
35 kW e almeno con
periodicità biennale per i generatori di
calore con potenza
nominale inferiore, ferma restando la
periodicità almeno
annuale delle operazioni di manutenzione
prescritte al comma
4.
13. Per le centrali
termiche dotate di generatore di calore o
di generatori di
calore con potenza termica nominale complessiva
maggiore o uguale
a 350 kW è inoltre prescritta una seconda
determinazione del
solo rendimento di combustione da effettuare
normalmente alla
metà del periodo di riscaldamento.
14. Il rendimento
di combustione, rilevato nel corso delle
verifiche di cui
ai commi 12 e 13, misurato al valore nominale
della potenza termica
del focolare, in conformità a norme
tecniche UNI che
verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e
recepite dal Ministero
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato
entro i successivi trenta giorni, deve
risultare:
a) per i generatori
di calore ad acqua calda installati
antecedentemente
alla data di entrata in vigore del presente
regolamento: non
inferiore a quattro punti percentuali rispetto
al valore minimo
del rendimento termico utile alla potenza
nominale indicato
al punto 1 dell'allegato E;
b) per i generatori
di calore ad acqua calda installati dopo
l'entrata in vigore
del presente regolamento: non inferiore a un
punto percentuale
rispetto al valore minimo del rendimento
termico utile alla
potenza nominale indicato al punto 1
dell'allegato E;
c) per generatori
di calore ad aria calda installati
antecedentemente
alla data di entrata in vigore del presente
regolamento: non
inferiore a sei punti percentuali rispetto al
valore minimo del
rendimento di combustione alla potenza
nominale indicato
al punto 2 dell'allegato E;
d) per generatori
di calore ad aria calda installati dopo
l'entrata in vigore
del presente regolamento: non inferiore a
tre punti percentuali
rispetto al valore minimo del rendimento
di combustione alla
potenza nominale indicato al punto 2
dell'allegato E.
15. Qualora i generatori
di calore installati antecedentemente
alla data di entrata
in vigore del presente regolamento non
possano essere ricondotti
mediante operazioni di manutenzione ai
valori di rendimento
di combustione indicati alle lettere a) e
c) del comma 14 è
prescritta la loro sostituzione entro i
termini appresso
indicati:
potenza nominale
termini
350 kw e oltre entro
il 30 settembre 1994
inferiore a 350 kw
per zone climatiche
E, F entro il 30 settembre 1995
inferiore a 350 kw
per le restanti zone
climatiche entro
il 30 settembre 1996
I generatori di calore
installati successivamente alla data di
entrata in vigore
del presente regolamento per i quali, durante
le operazioni di
verifica in esercizio, siano stati rilevati
rendimenti di combustione
inferiori a quelli indicati alle
lettere b) e d) del
comma 14, non riconducibili a tali valori
mediante operazioni
di manutenzione, devono essere sostituiti
entro 300 giorni
solari a partire dalla data della verifica.
16. I generatori
di calore per i quali, durante le operazioni
di verifica in esercizio,
siano stati rilevati rendimenti di
combustione inferiori
a quelli indicati alle lettere b) e d) del
comma 14, sono comunque
esclusi dalla conduzione in esercizio
continuo prevista
alle lettere e), f), g) ed h) del comma 6
dell'art. 9.
17. Gli impianti
termici che provvedono alla climatizzazione
invernale degli ambienti
in tutto o in parte mediante l'adozione
di macchine e sistemi
diversi dai generatori di calore, macchine
e sistemi quali ad
esempio le pompe di calore, le centrali di
cogenerazione al
servizio degli edifici, gli scambiatori di
calore al servizio
delle utenze degli impianti di
teleriscaldamento,
gli impianti di climatizzazione invernale
mediante sistemi
solari attivi, devono essere muniti di
libretto di centrale
predisposto, secondo la specificità del
caso, dall'installatore
dell'impianto ovvero, per gli impianti
esistenti, dal responsabile
dell'esercizio e della manutenzione;
detto libretto dovrà
contenere oltre alla descrizione
dell'impianto stesso,
l'elenco degli elementi da sottoporre a
verifica, i limiti
di accettabilità di detti elementi in
conformità alle leggi
vigenti, la periodicità prevista per le
verifiche; un apposito
spazio dovrà inoltre essere riservato
all'annotazione degli
interventi di manutenzione straordinaria.
Per la parte relativa
ad eventuali generatori di calore il
libretto di centrale
si atterrà alle relative disposizioni già
previste nel presente
regolamento.
18. Ai sensi dell'art.
31, comma 3 della legge 10/1991, i
comuni con più di
quarantamila abitanti e le provincie per la
restante parte del
territorio effettuano, con cadenza almeno
biennale e con onere
a carico degli utenti ed anche avvalendosi
di organismi esterni
aventi specifica competenza tecnica, i
controlli necessari
ad accettare l'effettivo stato di
manutenzione e di
esercizio dell'impianto termico. I risultati
dei controlli eseguiti
sugli impianti termici con potenza
superiore o uguale
a 35 kW devono essere segnati nel libretto di
centrale utilizzando
gli spazi appositamente previsti.
19. In caso di affidamento
ad organismi esterni dei controlli
di cui al comma 18,
i comuni e le province competenti dovranno
stipulare con detti
organismi appositi convenzioni, previo
accertamento che
gli stessi non svolgano nel contempo funzione
di responsabile dell'esercizio
e della manutenzione degli
impianti termici
sottoposti a controllo. L'ENEA nell'ambito
dell'accordo di programma
con il Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato,
fornisce agli Enti locali che ne
facciano richiesta
assistenza per l'accertamento dell'idoneità
tecnica dei predetti
organismi.
20. In una prima
fase transitoria di applicazione del presente
regolamento, in alternativa
alle procedure di controllo di cui
ai commi 18 e 19,
gli Enti di cui al comma 18 possono, con
proprio provvedimento,
reso noto alle popolazioni interessate,
al Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato e
all'ENEA, stabilire
che i controlli ordinari biennali si
intendano effettuati
nei casi in cui i proprietari degli
impianti termici
o i terzi responsabili dell'esercizio e
manutenzione degli
stessi trasmettano, entro termini stabiliti
dal provvedimento
medesimo, apposita dichiarazione, con firma
autenticata e con
connessa assunzione di responsabilità,
attestante il rispetto
delle norme del presente regolamento, con
particolare riferimento
ai risultati dell'ultima delle verifiche
periodiche di cui
al comma 12. Gli Enti, qualora ricorrano a
tale forma di controllo,
devono comunque effettuare verifiche a
campione ai fini
del riscontro della veridicità delle
dichiarazioni pervenute,
devono altresì provvedere per tutti gli
impianti termici
per i quali risulti omessa la dichiarazione di
cui sopra a controlli
nei termini previsti dal comma 18. La fase
transitoria di cui
al presente comma non deve di norma superare
i due anni per gli
impianti termici con potenza superiore o
uguale a 350 kW,
i quattro anni per gli impianti termici
centralizzati di
potenza inferiore a 350 kW ed i sei anni per
gli impianti termici
per singole unità immobiliari.
Articolo 12
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento,
salvo quanto disposto al comma 2,
entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della
sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. Le disposizioni
di cui agli articoli 5, 7, 8 e 11 hanno
effetto dal novantesimo
giorno successivo a quello di
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato
di recepimento delle normative UNI previste
dall'articolo 5,
comma 2, dall'articolo 8, comma 3,
dall'articolo 11,
comma 14, e dall'allegato B e, in ogni caso, a
decorrere dal 1 agosto
1994.
(Gli allegati sono
omessi)
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