DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412

Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio

1991, n. 13;

Considerata l'opportunità di rinviare ad un successivo

separato decreto gli aspetti concernenti gli impianti termici di

climatizzazione estiva, nonché la rete di distribuzione e

l'adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di ricezione e

di stoccaggio delle fonti di energia;

Sentiti in qualità di enti energetici: l'Enea, l'Enel, l'Eni;

ritenuto che i predetti pareri, ai sensi degli articoli 16 e 17

della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono intendersi

sostitutivi anche di quello del Cnr, considerata la mancata

risposta di tale Ente entro il termine di novanta giorni dalla

richiesta e tenuto conto della equipollente qualificazione e

capacità tecnica dell'Enea, dell'Enel e dell'Eni nello specifico

campo della ricerca energetica;

Sentite le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e

delle province autonome;

Sentiti la Confindustria, la Confartigianato, la Cna, la Lega

delle Cooperative, l'Ance, l'Anima, l'Anit, l'Assocalor,

l'Assistal, l'Anpae, l'Anci, la Cispel, l'Aniacap, il Sunia,

l'Aiaci, l'Aicarr, quali associazioni di categorie interessate,

e la Fire quale associazione di istituti nazionali operanti per

l'uso razionale dell'energia, sentiti inoltre l'Uni, il Cti, il

Cig, l'Ati, il Consiglio nazionale degli ingegneri, il Consiglio

nazionale dei periti industriali, la Snam, l'Agip servizi, il

Cir;

Ritenuto di poter prescindere dai pareri facoltativi richiesti

ad ulteriori enti ed associazioni interessati al settore e non

pervenuti nel termine di novanta giorni dalla richiesta;

Tenuto conto di tutti i pareri pervenuti e respinte le

osservazioni ritenute non pertinenti o comunque non coerenti con

la complessiva impostazione del provvedimento e con le posizioni

espresse dalla maggioranza degli enti ed associazioni

interpellati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza

generale del 28 gennaio 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata

nella riunione del 6 agosto 1993;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato;

Emana il seguente regolamento:

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si

intende:

a) per edificio , un sistema costituito dalle strutture

edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito,

dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti

gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano

al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio

può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente

esterno, il terreno, altri edifici;

b) per edificio di proprietà pubblica , un edificio di

proprietà dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, nonché

di altri Enti Pubblici, anche economici, destinato sia allo

svolgimento delle attività dell'Ente, sia ad altre attività o

usi, compreso quello di abitazione privata;

c) per edificio adibito ad uso pubblico , un edificio nel

quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale

di Enti pubblici;

d) per edificio di nuova costruzione , salvo quanto

previsto dall'articolo 7 comma 3, un edificio per il quale la

richiesta di concessione edilizia sia stata presentata

successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento

stesso;

e) per climatizzazione invernale , l'insieme di funzioni

atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio

dell'impianto termico consentito dalle disposizioni del presente

regolamento, il benessere degli occupanti mediante il controllo,

all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti

dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e

della purezza dell'aria;

f) per impianto termico , un impianto tecnologico destinato

alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di

acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione

centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i

sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore

nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi

compresi negli impianti termici gli impianti individuali di

riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici

apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali,

scaldacqua unifamiliari;

g) per impianto termico di nuova installazione , un

impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione

o in un edificio o porzione di edificio antecedente privo di

impianto termico;

h) per manutenzione ordinaria dell'impianto termico , le

operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e

manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere

effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo

agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego

di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;

i) per manutenzione straordinaria dell'impianto termico ,

gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto

a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente

mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature,

strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini,

revisione o sostituzione di apparecchi o componenti

dell'impianto termico;

j) per proprietario dell'impianto termico , chi è

proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel

caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati

amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle

persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico

del proprietario del presente regolamento sono da intendersi

riferito agli Amministratori;

l) per ristrutturazione di un impianto termico , gli

interventi rivolti a trasformare l'impianto termico mediante un

insieme sistematico di opere che comportino la modifica

sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione

del calore; rientrano in questa categoria anche la

trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti

termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle

singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di

installazione di un impianto termico individuale previo distacco

dall'impianto termico centralizzato;

m) per sostituzione di un generatore di calore , la

rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro

nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;

n) per esercizio e manutenzione di un impianto termico , il

complesso di operazioni che comporta l'assunzione di

responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti

includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e

controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di

contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia

ambientale;

o) per terzo responsabile dell'esercizio e della

manutenzione dell'impianto termico , la persona fisica o

giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle

normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica,

economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad

assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e

dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei

consumi energetici;

p) per contratto servizio energia , l'atto contrattuale che

disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere

le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle

vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di

sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel

contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di

utilizzo dell'energia;

q) per valori nominali delle potenze e dei rendimenti di

cui ai punti successivi, quelli dichiarati e garantiti dal

costruttore per il regime di funzionamento continuo;

r) per potenza termica del focolare di un generatore di

calore, il prodotto del potere calorifico inferiore del

combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato;

l'unità di misura utilizzata è il kW;

s) per potenza termica convenzionale di un generatore di

calore, la potenza termica del focolare diminuita della potenza

termica persa al camino; l'unità di misura utilizzata è il kW;

t) per potenza termica utile di un generatore di calore,

la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido

termovettore, corrispondente alla potenza termica del focolare

diminuita della potenza termica scambiata dall'involucro del

generatore con l'ambiente e della potenza termica persa al

camino; l'unità di misura utilizzata è il kW;

u) per rendimento di combustione , sinonimo di rendimento

termico convenzionale di un generatore di calore, il rapporto

tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del

focolare;

v) per rendimento termico utile di un generatore di

calore, il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza

termica del focolare;

w) per temperatura dell'aria in un ambiente , la

temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte

dalla norma tecnica UNI 5364;

z) per gradi-giorno di una località, la somma, estesa a

tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di

riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la

temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20 C, e

la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di misura

utilizzata è il grado-giorno (GG).

Articolo 2

Individuazione della zona climatica

e dei gradi-giorno

1. Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone

climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla

ubicazione geografica:

Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non

superiore a 600;

Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno

maggiore di 600 e non superiore a 900;

Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno

maggiore di 900 e non superiore a 1.400;

Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno

maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;

Zona E: comuni che presentano un numero gradi-giorno

maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;

Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno

maggiore di 3.000.

2. La tabella in allegato A, ordinata per regioni e province,

riporta per ciascun comune l'altitudine della casa comunale, i

gradi-giorno e la zona climatica di appartenenza. Detta tabella

può essere modificata ed integrata, con decreto del Ministro

dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, anche in

relazione all'istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni

dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche

dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie che verranno

fissate dall'UNI.

3. I comuni comunque non indicati nell'allegato A o nelle sue

successive modificazioni ed integrazioni adottano, con

provvedimento del Sindaco, i gradi-giorno riportati nella

tabella suddetta per il comune più vicino in linea d'aria, sullo

stesso versante, rettificati, in aumento o in diminuzione, di

una quantità pari ad un centesimo del numero di giorni di durata

convenzionale del periodo di riscaldamento di cui all'art. 9

comma 2 per ogni metro di quota sul livello del mare in più o in

meno rispetto al comune di riferimento. Il provvedimento è reso

noto dal Sindaco agli abitanti del Comune con pubblici avvisi

entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento stesso e deve

essere comunicato al Ministero dell'Industria, del Commercio e

dell'Artigianato ed all'ENEA ai fini delle successive modifiche

dell'Allegato A.

4. I comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio a

quota superiore rispetto alla quota della casa comunale, quota

indicata nell'allegato A, qualora detta circostanza, per effetto

della rettifica dei gradi-giorno calcolata secondo le

indicazioni di cui al comma 3, comporti variazioni della zona

climatica, possono, mediante provvedimento del Sindaco,

attribuire esclusivamente a dette porzioni del territorio una

zona climatica differente da quella indicata in allegato A. Il

provvedimento deve essere notificato al Ministero

dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e dell'ENEA e

diventa operativo qualora entro 90 giorni dalla notifica di cui

sopra non pervenga un provvedimento di diniego ovvero un

provvedimento interruttivo del decorso del termine da parte del

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Una

volta operativo il provvedimento viene reso noto dal Sindaco

agli abitanti mediante pubblici avvisi e comunicato per

conoscenza alla regione ed alla provincia di appartenenza.

Articolo 3

Classificazione generale degli edifici per categorie

1. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione

d'uso nelle seguenti categorie:

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

E.1 abitazioni adibite a residenza con carattere

continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi,

conventi, case di pena, caserme;

E.1 abitazioni adibite a residenza con occupazione

saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;

E.1 edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività

similari;

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o

privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad

attività industriali o artigianali, purché siano da tali

costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;

E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e

assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di

minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza

ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti

affidati a servizi sociali pubblici;

E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e

assimilabili:

E.4 quali cinema e teatri, sale di riunioni per

congressi;

E.4 quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di

culto;

E.4 quali bar, ristoranti, sale da ballo;

E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili:

quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto,

supermercati, esposizioni;

E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:

E.6 piscine, saune e assimilabili;

E.6 palestre e assimilabili;

E.6 servizi di supporto alle attività sportive;

E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i

livelli e assimilabili;

E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e

assimilabili.

2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuali

come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere

considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le

compete.

Articolo 4

Valori massimi della temperatura ambiente

1. Durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di

climatizzazione invernale, la media aritmetica delle temperature

dell'aria dei singoli ambienti degli edifici, definite e

misurate come indicato al comma 1 lettera w dell'articolo 1, non

deve superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco

indicate:

a) 18 C +2 C di tolleranza per gli edifici rientranti

nella categoria E.8;

b) 20 C +2 C di tolleranza per gli edifici rientranti

nelle categorie diverse da E.8.

2. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti

entro i limiti fissati al comma 1 deve essere ottenuto con

accorgimenti che non comportino spreco di energia.

3. Per gli edifici classificati E.3, ed E.6, le autorità

comunali, con le procedure di cui al comma 5, possono concedere

deroghe motivate al limite massimo del valore della temperatura

dell'aria negli ambienti durante il periodo in cui è in funzione

l'impianto di climatizzazione invernale, qualora elementi

oggettivi legati alla destinazione d'uso giustifichino

temperature più elevate di detti valori.

4. Per gli edifici classificati come E.8 sono concesse deroghe

al limite massimo della temperatura dell'aria negli ambienti,

durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di

climatizzazione invernale, qualora si verifichi almeno una delle

seguenti condizioni:

a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano

temperature superiori al valore limite;

b) l'energia termica per il riscaldamento ambiente derivi da

sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

5. Ferme restando le deroghe già concesse per gli edifici

esistenti in base alle normative all'epoca vigenti, i valori di

temperatura fissati in deroga ai sensi dei commi 3 e 4 devono

essere riportati nella relazione tecnica di cui all'articolo 28

della legge 9 gennaio 1991, n. 10 assieme agli elementi

tecnici di carattere oggettivo che li giustificano. Prima

dell'inizio lavori le autorità comunali devono fornire il

benestare per l'adozione di tali valori di temperatura; qualora

il consenso non pervenga entro 60 giorni dalla presentazione

della suddetta relazione tecnica, questo si intende accordato,

salvo che non sia stato notificato prima della scadenza un

provvedimento interruttivo o di diniego riguardante le

risultanze della relazione tecnica.

Articolo 5

Requisiti e dimensionamento

degli impianti termici

1. Gli impianti termici di nuova installazione nonché quelli

sottoposti a ristrutturazione devono essere dimensionati in modo

da assicurare, in relazione a:

-- il valore massimo della temperatura interna previsto

dall'art. 4,

-- le caratteristiche climatiche della zona,

-- le caratteristiche termofisiche dell'involucro edilizio,

-- il regime di conduzione dell'impianto in base agli

obblighi di intermittenza-attenuazione previsti dall'art. 9 del

presente decreto, un rendimento globale medio stagionale ,

definito al successivo comma 2, non inferiore al seguente

valore:

(eta)g=(65+3 log Pn)%

dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile

nominale del generatore o del complesso dei generatori di calore

al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW.

2. Il rendimento globale medio stagionale dell'impianto

termico è definito come rapporto tra il fabbisogno di energia

termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia

primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia

elettrica ed è calcolato con riferimento al periodo annuale di

esercizio di cui all'art. 9. Ai fini della conversione

dell'energia elettrica in energia primaria si considera

l'equivalenza: 10 MJ=1kWh.

Il rendimento globale medio stagionale risulta dal prodotto

dei seguenti rendimenti medi stagionali:

-- rendimento di produzione,

-- rendimento di regolazione,

-- rendimento di distribuzione,

-- rendimento di emissione, e deve essere calcolato secondo

le metodologie e le indicazioni riportate nelle norme tecniche

UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite

dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

entro i successivi trenta giorni.

3. Nella sostituzione di generatori di calore di

dimensionamento del o dei generatori stessi deve essere

effettuato in modo tale che il rendimento di produzione medio

stagionale definito come il rapporto tra l'energia termica

utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e

l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia

elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di

esercizio di cui all'art. 9, risulti non inferiore al seguente

valore:

(eta)g=(77+3 log Pn)%

per il significato di log Pn e per il fattore di conversione

dell'energia elettrica in energia primaria vale quanto

specificato ai commi 1 e 2.

4. Il rendimento di produzione medio stagionale deve essere

calcolato secondo le metodologie e le indicazioni riportate

nelle norme tecniche UNI di cui al comma 2.

5. Negli impianti termici ad acqua calda per la

climatizzazione invernale con potenza nominale superiore a 350

kW, la potenza deve essere ripartita almeno su due generatori di

calore. Alla ripartizione di cui sopra è ammessa deroga nel caso

di sostituzione di generatore di calore già esistente, qualora

ostino obiettivi impedimenti di natura tecnica o economica quali

ad esempio la limitata disponibilità di spazio nella centrale

termica.

6. Negli impianti termici di nuova installazione, nonché in

quelli sottoposti a ristrutturazione, la produzione

centralizzata dell'energia termica necessaria alla

climatizzazione invernale degli ambienti ed alla produzione di

acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralità di

utenze, deve essere effettuata con generatori di calore

separati, fatte salve eventuali situazioni per le quali si possa

dimostrare che l'adozione di un unico generatore di calore non

determini maggiori consumi di energia o comporti impedimenti di

natura tecnica o economica. Gli elementi tecnico-economici che

giustificano la scelta di un unico generatore vanno riportati

nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio

1991, n. 10. L'applicazione della norma tecnica UNI 8065,

relativa ai sistemi di trattamento dell'acqua, è prescritta, nei

limiti e con le specifiche indicate nella norma stessa, per gli

impianti termici di nuova installazione con potenza complessiva

superiore o uguale a 350 kW.

7. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli

sottoposti a ristrutturazione, i generatori di calore destinati

alla produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e

sanitari per una pluralità di utenze di tipo abitativo devono

essere dimensionati secondo le norme tecniche UNI 9182, devono

disporre di un sistema di accumulo dell'acqua calda di capacità

adeguata, coibentato in funzione del diametro dei serbatoi

secondo le indicazioni valide per tubazioni di cui all'ultima

colonna dell'allegato B e devono essere progettati e condotti in

modo che la temperatura dell'acqua, misurata nel punto di

immissione della rete di distribuzione, non superi i 48 C, +5

C di tolleranza.

8. Negli impianti termici di nuova installazione, nella

ristrutturazione degli impianti termici nonché nella

sostituzione di generatori di calore destinati alla produzione

di energia per la climatizzazione invernale o per la produzione

di acqua calda sanitaria, per ciascun generatore di calore deve

essere realizzato almeno un punto di prelievo dei prodotti della

combustione sul condotto tra la cassa dei fumi del generatore

stesso ed il camino allo scopo di consentire l'inserzione di

sonde per la determinazione del rendimento di combustione e

della composizione dei gas di scarico ai fini del rispetto delle

vigenti disposizioni.

9. Gli edifici multipiano costituiti da più unità immobiliari

devono essere dotati di appositi condotti di evacuazione dei

prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio

alla quota prescritta dalle norme tecniche UNI 7129, nei

seguenti casi:

-- nuove installazioni di impianti termici, anche se al

servizio delle singole unità immobiliari,

-- ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,

-- ristrutturazioni della totalità degli impianti termici

individuali appartenenti ad uno stesso edificio,

-- trasformazioni da impianto termico centralizzato a

impianti individuali,

-- impianti termici individuali realizzati dai singoli previo

distacco dall'impianto centralizzato.

Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese

quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro

successive modificazioni, le disposizioni del presente comma

possono non essere applicate nei seguenti casi:

-- mera sostituzione di generatori di calore individuali,

-- singole ristrutturazioni degli impianti termici

individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari,

qualora nella versione iniziale non dispongano già di sistemi di

evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il

tetto dell'edificio.

Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo

l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti

termici in base all'art. 1, comma 1 lettera f), quali: stufe,

caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

10. In tutti i casi di nuova installazione o di

ristrutturazione dell'impianto termico che comportino

l'installazione di generatori di calore individuali, esclusi i

casi di mera sostituzione di questi ultimi, è prescritto

l'impiego di generatori isolati rispetto all'ambiente abitato,

da realizzare ad esempio mediante apparecchi di tipo C (secondo

classificazione delle norme tecniche UNI 7129) oppure apparecchi

di qualsiasi tipo se installati all'esterno o in locali tecnici

adeguati. Le disposizioni del presente comma non si applicano

nei casi di incompatibilità con il sistema di evacuazione dei

prodotti della combustione già esistente. In ogni caso i

generatori di calore di tipo B1 (secondo classificazione della

suddetta normativa UNI 7129) devono essere muniti all'origine di

un dispositivo di controllo dell'evacuazione dei prodotti della

combustione, secondo quanto indicato nel foglio aggiornamento

UNI 7271 FA-2 del dicembre 1991.

11. Negli impianti termici di nuova installazione e nelle

opere di ristrutturazione degli impianti termici, la rete di

distribuzione deve essere progettata in modo da assicurare un

valore del rendimento medio stagionale di distribuzione

compatibile con le disposizioni di cui al comma 1 relative al

rendimento globale medio stagionale. In ogni caso, come

prescrizione minimale, tutte le tubazioni di distribuzione del

calore, comprese quelle montanti in traccia o situate nelle

intercapedini delle tamponature a cassetta, anche quando queste

ultime siano isolate termicamente, devono essere installate e

coibentate, secondo le modalità riportate nell'allegato B al

presente decreto. La messa in opera della coibentazione deve

essere effettuata in modo da garantire il mantenimento delle

caratteristiche fisiche e funzionali dei materiali coibenti e di

quelli da costruzione. Tubazioni portanti fluidi a temperature

diverse, quali ad esempio le tubazioni di mandata e ritorno

dell'impianto termico, devono essere coibentate separatamente.

12. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli

sottoposti a ristrutturazione, qualora siano circoscrivibili

zone di edificio a diverso fattore di occupazione (ad esempio

singoli appartamenti ed uffici, zone di guardiania, uffici

amministrativi nelle scuole), è prescritto che l'impianto

termico per la climatizzazione invernale sia dotato di un

sistema di distribuzione a zone che consenta la parzializzazione

di detta climatizzazione in relazione alle condizioni di

occupazione dei locali.

13. Negli impianti termici di nuova installazione e nei casi

di ristrutturazione dell'impianto termico, qualora per il

rinnovo dell'aria nei locali siano adottati sistemi a

ventilazione meccanica controllata, è prescritta l'adozione di

apparecchiature per il recupero del calore disperso per rinnovo

dell'aria ogni qual volta la portata totale dell'aria di

ricambio G ed il numero di ore annue di funzionamento M dei

sistemi di ventilazione siano superiori ai valori limite

riportati nell'allegato C del presente decreto.

14. L'installazione nonché la ristrutturazione degli impianti

termici deve essere effettuata da un soggetto in possesso dei

requisiti di cui agli art. 2 e 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46,

attenendosi alle prescrizioni contenute nella relazione

tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

15. Per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso

pubblico è fatto obbligo, ai sensi del comma 7 dell'art. 26

della legge 9 gennaio 1991, in. 10, di soddisfare il

fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili

di energia o assimilate ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge

10 stessa, salvo impedimenti di natura tecnica od economica. Per

quanto riguarda gli impianti termici, tale obbligo si determina

in caso di nuova installazione o di ristrutturazione. Gli

eventuali impedimenti di natura tecnica od economica devono

essere evidenziati nel progetto e nella relazione tecnica di cui

al comma 1 dell'art. 28 della legge stessa relativi all'impianto

termico, riportando le specifiche valutazioni che hanno

determinato la non applicabilità del ricorso alle fonti

rinnovabili o assimilate.

16. Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza

economica, per gli impianti di produzione di energia di nuova

installazione o da ristrutturare, che determina l'obbligo del

ricorso alle fonti rinnovabili di energia o assimilate è

determinato dal recupero entro un periodo di otto anni degli

extracosti dell'impianto che utilizza le fonti rinnovabili o

assimilate rispetto ad un impianto convenzionale; il recupero,

calcolato come tempo di ritorno semplice, è determinato dalle

minori spese per l'acquisto del combustibile, o di altri vettori

energetici,valutate ai costi di fornitura all'atto della

compilazione del progetto, e dagli eventuali introiti

determinati dalla vendita della sovrapproduzione di energia

elettrica o termica a terzi. Il tempo di ritorno semplice è

elevato da otto a dieci anni per edifici siti nei centri urbani

dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al fine

di tener conto della maggior importanza dell'impatto ambientale.

17. Nel caso l'impianto per produzione di energia venga

utilizzato oltre che per la climatizzazione invernale e per la

produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari anche per

altri usi, compreso l'utilizzo di energia meccanica e l'utilizzo

o la vendita a terzi di energia elettrica, le valutazioni

comparative tecniche ed economiche di cui ai commi 15 e 16 vanno

effettuate globalmente tenendo conto anche dei suddetti utilizzi

e vendite.

18. L'allegato D al presente decreto individua alcune

tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia o

assimilate elettivamente indicate per la produzione di energia

per specifiche categorie di edifici. L'adozione di dette

tecnologie per dette categorie di edifici deve essere

specificatamente valutata in sede di progetto e di relazione

tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10

senza che tale adempimento esoneri il progettista dal valutare

la possibilità al ricorso ad altre tecnologie d'utilizzo di

fonti rinnovabili di energia o assimilate, da lui ritenute

valide.

Articolo 6

Rendimento minimo dei generatori di calore

1. Negli impianti termici di nuova installazione, nella

ristrutturazione degli impianti termici nonché nella

sostituzione di generatori di calore, i generatori di calore ad

acqua calda devono avere un rendimento termico utile ed i

generatori di calore ad aria calda devono avere un rendimento

di combustione non inferiore ai rispettivi valori riportati

nell'allegato E al presente decreto.

2. Alle disposizioni di cui al comma 1 non sono soggetti:

a) i generatori di calore alimentati a combustibili solidi;

b) i generatori di calore appositamente concepiti per essere

alimentati con combustibili le cui caratteristiche si discostano

sensibilmente da quelle dei combustibili liquidi o gassosi

comunemente commercializzati, quali ad esempio gas residui di

lavorazioni, biogas;

c) i generatori di calore policombustibili limitatamente

alle condizioni di funzionamento con combustibili di cui alla

lettera b.

Articolo 7

Termoregolazione e contabilizzazione

1. Fermo restando che gli edifici la cui concessione edilizia

sia stata rilasciata antecedentemente all'entrata in vigore del

presente decreto devono disporre dei sistemi di regolazione e

controllo previsti dalle precedenti normative, le disposizioni

contenute nel presente articolo si applicano agli impianti

termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione

degli impianti termici.

2. Negli impianti termici centralizzati adibiti al

riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, qualora la

potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva

dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, è

prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato di

programmatore che consenta la regolazione della temperatura

ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell'arco

delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato da

una sonda termometrica di rilevamento della temperatura esterna.

La temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno

del fluido termovettore devono essere misurate con una

incertezza non superiore a <241>2 C.

3. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio

1991, n. 10, gli impianti di riscaldamento al servizio di

edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia

stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991, data di entrata in

vigore di detto articolo 26, devono essere progettati e

realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di

termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni

singola unità immobiliare.

4. Il sistema di termoregolazione di cui al comma 2 del

presente articolo può essere dotato di un programmatore che

consenta la regolazione su un solo livello di temperatura

ambiente qualora in ogni singola unità immobiliare sia

effettivamente installato e funzionante un sistema di

contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione

pilotato da una o più sonde di misura della temperatura ambiente

dell'unità immobiliare e dotato di programmatore che consenta la

regolazione di questa temperatura almeno su due livelli

nell'arco delle 24 ore.

5. Gli edifici o le porzioni di edificio che in relazione alla

loro destinazione d'uso sono normalmente soggetti ad una

occupazione discontinua nel corso della settimana o del mese

devono inoltre disporre di un programmatore settimanale o

mensile che consenta lo spegnimento del generatore di calore o

l'intercettazione o il funzionamento in regime di attenuazione

del sistema di riscaldamento nei periodi di non occupazione.

6. Gli impianti termici per singole unità immobiliari

destinati, anche se non esclusivamente, alla climatizzazione

invernale devono essere parimenti dotati di un sistema di

termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura della

temperatura ambiente con programmatore che consenta la

regolazione di questa temperatura su almeno due livelli di

temperatura nell'arco delle 24 ore.

7. Al fine di non determinare sovrariscaldamento nei singoli

locali di una unità immobiliare per effetto degli apporti solari

e degli apporti gratuiti interni è opportuna l'installazione di

dispositivi per la regolazione automatica della temperatura

ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi

caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi. L'installazione

di detti dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi di

regolazione di cui ai precedenti commi 2, 4, 5 e 6, ove

tecnicamente compatibile con l'eventuale sistema di

contabilizzazione, ed è prescritta nei casi in cui la somma

dell'apporto termico solare mensile, calcolato nel mese a

maggiore insolazione tra quelli interamente compresi nell'arco

del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico, e degli

apporti gratuiti interni convenzionali sia superiore al 20% del

fabbisogno energetico complessivo calcolato nello stesso mese.

8. L'eventuale non adozione dei sistemi di cui al comma 7 deve

essere giustificata in sede di relazione tecnica di cui al comma

1 dell'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10; in

particolare la valutazione degli apporti solari e degli apporti

gratuiti interni deve essere effettuata utilizzando la

metodologia indicata dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3

dell'art. 8.

9. Nel caso di installazione in centrale termica di più

generatori di calore, il loro funzionamento deve essere attivato

in maniera automatica in base al carico termico dell'utenza.

Articolo 8

Valori limite del fabbisogno energetico normalizzato per la

climatizzazione invernale

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto il fabbisogno

energetico convenzionale per la climatizzazione invernale è la

quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di

un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura

al valore costante di 20 C con un adeguato ricambio d'aria

durante una stagione di riscaldamento il cui periodo è

convenzionalmente fissato:

a) per le zone climatiche A, B, C, D, E, dal comma 2

dell'articolo 9 del presente decreto;

b) per la zona climatica F in 200 giorni a partire dal 5 di

ottobre, senza che ciò determini alcuna limitazione

dell'effettivo periodo annuale di esercizio.

2. Il fabbisogno energetico normalizzato per la

climatizzazione invernale (FEN) è il fabbisogno energetico

convenzionale di cui al precedente comma 1 diviso per il volume

riscaldato e i gradi-giorno della località. L'unità di misura

utilizzata è il kJ/mc) GG.

3. Il calcolo del fabbisogno energetico convenzionale per la

climatizzazione invernale definito al comma 1 ed il calcolo del

fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione

invernale definito al comma 2 devono essere effettuati con la

metodologia indicata dalle norme tecniche UNI che verranno

pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i

successivi trenta giorni; tale calcolo deve essere riportato

nella relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della

legge 9 gennaio 1991, n. 10.

4. La metodologia UNI di cui al comma 3 esprime il bilancio

energetico del sistema edificio-impianto termico e tiene conto,

in termini di apporti:

-- dell'energia primaria immessa nella centrale termica

attraverso i vettori energetici,

-- dell'energia solare fornita all'edificio,

-- degli apporti gratuiti interni quali, ad esempio, quelli

dovuti al metabolismo degli abitanti, all'uso della cucina, agli

elettrodomestici, all'illuminazione,

in termini di perdite:

-- dell'energia persa per trasmissione e per ventilazione

attraverso l'involucro edilizio, comprendente quest'ultima anche

l'energia associata all'umidità,

-- dell'energia persa dall'impianto termico nelle fasi di

produzione, regolazione, distribuzione ed emissione del calore.

5. Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata

inferiore a 10.000 mc) è ammesso un calcolo semplificato del

fabbisogno energetico convenzionale e del fabbisogno energetico

normalizzato, basato su un bilancio energetico del sistema

edificio impianto che tiene conto,

in termini di apporti:

-- dell'energia primaria immessa nella centrale termica

attraverso i vettori energetici,

in termini di perdite:

-- dell'energia persa per trasmissione e per ventilazione

attraverso l'involucro edilizio, comprendente quest'ultima anche

l'energia associata all'umidità,

-- dell'energia persa dall'impianto termico nelle fasi di

produzione, regolazione, distribuzione ed emissione del calore.

6. Il calcolo del coefficiente di dispersione volumica per

trasmissione dell'involucro edilizio deve essere effettuato

utilizzando le norme UNI 7357 e non deve superare i valori che

saranno fissati dai regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art.

4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. In attesa della

emanazione di detti regolamenti, i valori limite di tale

coefficiente restano fissati in conformità di quanto disposto

dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori

pubblici del 30 luglio 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

del 20 ottobre 1986, n. 244.

7. Il valore del fabbisogno energetico normalizzato per la

climatizzazione invernale di cui al comma 2, calcolato con le

metodologie di cui ai commi 3, 4, 5, 6, deve risultare inferiore

al seguente valore limite:

FENlim=[(Cd+0.34n)--ku (0,01I+ a )] 86.4

---------- ------ --------

dTm dTm (eta)g

La predetta formula non è utilizzabile per il calcolo del

fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione

invernale; essa serve esclusivamente per la determinazione di un

valore limite superiore di detto fabbisogno; il valore dei

simboli e delle costanti viene di seguito elencato:

Cd = valore limite del coefficiente di dispersione volumica

per trasmissione dell'involucro edilizio, espresso in W/mc C,

come fissato in base alle disposizioni richiamate al comma 6;

n=numero dei volumi d'aria ricambiati in un'ora (valore

medio nelle 24 ore), espresso in hÝ--1);

0.34=costante, dimensionata in W h/mc) C, che esprime il

prodotto del calore specifico dell'aria per la sua densità;

I=media aritmetica dei valori dell'irradianza solare media

mensile sul piano orizzontale espressa in W/m2, la media è

estesa a tutti i mesi dell'anno interamente compresi nel periodo

di riscaldamento di cui al comma 1 del presente articolo; i

valori saranno forniti dalle norme tecniche UNI di cui al comma

3;

dTm=differenza di temperatura media stagionale espressa in

C; i valori saranno forniti dalle norme tecniche UNI di cui al

comma 3;

0.01=valore convenzionale, espresso in mÝ--1), della

superficie ad assorbimento totale dell'energia solare per unità

di volume riscaldato;

a=valore degli apporti gratuiti interni, espresso in W/mc),

fissati in conformità a quanto indicato nelle norme tecniche UNI

di cui al comma 3;

kÝu=coefficiente adimensionato di utilizzazione degli

apporti solari e degli apporti gratuiti interni, calcolato in

conformità a quanto indicato nelle norme tecniche UNI di cui al

comma 3;

86.4=migliaia di secondi in un giorno; rappresenta la

costante di conversione da W/mc) C (dimensioni della

espressione tra parentesi nella formula) a kJ/mc)GG (dimensione

del FEN);

(eta)g)=valore del rendimento globale medio stagionale

definito all'art. 5 comma 1.

8. Il valore n, indica la media giornaliera nelle 24 ore del

numero dei volumi d'aria ricambiati in un'ora ed è

convenzionalmente fissato in 0.5 per l'edilizia abitativa nel

caso non sussistano ricambi meccanici controllati.

9. Nei casi in cui sussistano valori minimi di ricambio d'aria

imposti da norme igieniche o sanitarie (in relazione ad esempio:

alla destinazione d'uso dell'edificio, all'eventuale presenza

nei locali di apparecchi di riscaldamento a focolare aperto), o

comunque regolamentati da normative tecniche, il valore di n è

convenzionalmente fissato pari ad 1.1 volte i valori succitati,

che devono comunque essere espressi in termini di valori medi

giornalieri nelle 24 ore.

10. Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata

inferiore a 10.000 mc), nel caso sia stato utilizzato il calcolo

semplificato di cui al punto 5, il valore limite del fabbisogno

energetico normalizzato per climatizzazione invernale, dovrà

essere calcolato mediante la formula di cui al comma 7 ponendo

I=0, a=0.

11. La formulazione del valore limite del fabbisogno

energetico normalizzato di cui al comma 7 potrà essere variata,

anche in relazione all'evoluzione della normativa nazionale o

comunitaria, mediante decreto del Ministro dell'industria del

commercio e dell'artigianato.

Articolo 9

Limiti di esercizio degli impianti termici

1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale

degli ambienti devono essere condotti in modo che, durante il

loro funzionamento, non vengano superati i valori massimi di

temperatura fissati dall'articolo 4 del presente decreto.

2. L'esercizio degli impianti termici è consentito con i

seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio

dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione:

Zona A: ore 6 giornaliere dal 1 dicembre al 15 marzo;

Zona B: ore 8 giornaliere dal 1 dicembre al 31 marzo;

Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;

Zona D: ore 12 giornaliere dal 1 novembre al 15 aprile;

Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

Zona F: nessuna limitazione.

Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono

essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne

giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera

non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime.

3. E' consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di

riscaldamento in due o più sezioni.

4. La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella

zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di

ciascun giorno.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, relative alla

limitazione del periodo annuale di esercizio ed alla durata

giornaliera di attivazione non si applicano:

a) agli edifici rientranti nella categoria E.3;

b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di

organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili

condominiali;

c) agli edifici rientranti nella categoria E.7, solo se

adibiti a scuole materne e asili nido;

d) agli edifici rientranti nella categoria E.1, adibiti ad

alberghi, pensioni ed attività assimilabili;

e) agli edifici rientranti nella categoria E.6, adibiti a

piscine saune e assimilabili;

f) agli edifici rientranti nella categoria E.8, nei casi in

cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non si applicano,

limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione degli

impianti termici per il riscaldamento degli edifici, nei

seguenti casi:

a) edifici rientranti nella categoria E.2 ed E.5,

limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione

giornaliera delle attività;

b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da

centrali di cogenerazione con produzione combinata di

elettricità e calore;

c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento

di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;

d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati

di circuito primario, al solo fine di alimentare gli edifici di

cui alle deroghe previste al comma 5, di produrre acqua calda

per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la

temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore

necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari

nei tempi previsti;

e) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza,

dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori

minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i

generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del

presente regolamento e dotati di gruppo termoregolatore pilotato

da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con

programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli

della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi

impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il

programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il

raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16 C +2

C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera

di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;

f) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza,

dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori

minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i

generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del

presente regolamento e nei quali sia installato e funzionante,

in ogni singola unità immobiliare, un sistema di

contabilizzazione del calore ed un sistema di termoregolazione

della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato

di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due

livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;

g) impianti termici per singole unità immobiliari dotati di

apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di

rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di

calore installati dopo l'entrata in vigore del presente

regolamento e dotati di un sistema di termoregolazione della

temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta

la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli

nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di

calore sulla base delle necessità dell'utente;

h) impianti termici condotti mediante contratti di servizio

energia i cui corrispettivi siano essenzialmente correlati al

raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal

presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di

fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dal

comma 2 ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti

indicati alla lettera e);

7. In caso di fabbricato in condominio ciascun condomino o

locatario può richiedere che, a cura delle Autorità competenti

di cui all'art. 31 comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10

e a proprie spese, venga verificata l'osservanza delle

disposizioni del presente regolamento.

8. In tutti gli edifici di cui all'art. 3 l'amministratore e,

dove questo manchi, il proprietario o i proprietari sono tenuti

ad esporre, presso ogni impianto termico centralizzato al

servizio di una pluralità di utenti, una tabella concernente:

a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio

dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera

prescelto nei limiti di quanto disposto al presente articolo;

b) le generalità e il domicilio del soggetto responsabile

dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.

Articolo 10

Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di

esercizio degli impianti termici

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 9, i sindaci, su

conforme delibera immediatamente esecutiva della giunta

comunale, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i

periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di

attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati,

sia per i singoli immobili.

2. I sindaci assicurano l'immediata informazione della

popolazione relativamente ai provvedimenti adottati ai sensi del

comma 1.

Articolo 11

Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli

relativi

1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono

affidati al proprietario, definito come alla lettera j)

dell'art. 1 comma 1, o per esso a un terzo, avente i requisiti

definiti alla lettera o) dell'art. 1, comma 1, che se ne assume

la responsabilità.

2. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici

individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo,

dell'unità immobiliare stessa subentra per la durata

dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di

adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e

nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla

manutenzione dell'impianto termico ed alle verifiche periodiche

di cui al comma 12.

3. Nel caso di impianti termici centralizzati con potenza

nominale superiore a 350 kW ed in ogni caso qualora gli impianti

termici siano destinati esclusivamente ad edifici di proprietà

pubblica od esclusivamente ad edifici adibiti ad uso pubblico,

il possesso dei requisiti richiesti al terzo responsabile

dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico è

dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla

pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad

esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e

manutenzione degli impianti termici di ventilazione e di

condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi

equivalenti delle Comunità Europee, oppure mediante

accreditamento del soggetto ai sensi delle norme UNI EN 29.000.

4. Le operazioni di manutenzione dell'impianto termico devono

essere eseguite secondo le prescrizioni delle vigenti normative

UNI e CEI e devono essere effettuate almeno una volta l'anno

salvo indicazioni più restrittive delle suddette normative.

5. Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della

manutenzione degli impianti termici deve essere riportato in

evidenza sul libretto di centrale o sul libretto di impianto

prescritto dal comma 9.

6. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione

dell'impianto termico appone la firma sul libretto di centrale

o sul libretto d'impianto di cui al comma 9 per accettazione

della funzione che lo impegna, tra l'altro, quale soggetto delle

sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'articolo 34

della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

7. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli

impianti termici è tra l'altro tenuto:

-- al rispetto del periodo annuale di esercizio;

-- all'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della

durata giornaliera di attivazione consentita dall'art. 9;

-- al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti

consentiti dalle disposizioni di cui all'art. 4.

8. Nel caso di impianti termici individuali è fatto obbligo

all'occupante l'unità immobiliare di affidare la manutenzione

dell'impianto a persona fisica o giuridica che risponda ai

requisiti di cui alla lettera o) dell'art. 1, qualora non

possegga esso stesso i requisiti ivi richiesti. Tali requisiti,

nel caso specifico di impianti termici individuali, si intende

sussistano, tra l'altro, per i soggetti abilitati alla

manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1,

lettera c), della legge 5 marzo 1990, n. 46. La figura del

responsabile dell'esercizio e della manutenzione si identifica

con l'occupante o, su delega di questo, con il soggetto cui è

affidata la manutenzione dell'impianto, fermo restando che

l'occupante stesso assume in maniera esclusiva le responsabilità

di cui al comma 7. Al termine dell'occupazione è fatto obbligo

all'occupante di consegnare al proprietario o al subentrante il

libretto di impianto prescritto al comma 9.

9. Gli impianti termici con potenza nominale superiore o

uguale a 35 kW devono essere muniti di un libretto di centrale

conforme all'allegato F al presente regolamento; gli impianti

termici con potenza nominale inferiore a 35 kW devono essere

muniti di un libretto di impianto conforme all'allegato G al

presente regolamento.

10. I modelli dei libretti di centrale e dei libretti

d'impianto di cui al comma 9 possono essere aggiornati dal

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con

proprio decreto.

11. La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti

termici di nuova installazione o da ristrutturare e, per

impianti termici individuali anche in caso di sostituzione di

generatori di calore, deve essere effettuata da un installatore

che possegga i requisiti richiesti per l'installazione e

manutenzione degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera

c) della legge 5 marzo 1990, n. 46. La compilazione

iniziale del libretto per impianti esistenti all'atto

dell'entrata in vigore del presente regolamento nonché la

compilazione per le verifiche periodiche previste dal presente

regolamento è effettuata dal responsabile dell'esercizio e della

manutenzione dell'impianto termico.

12. Gli elementi da sottoporre a verifica periodica sono

quelli riportati sul libretto di centrale o sul libretto di

impianto di cui al comma 9.

Le suddette verifiche vanno effettuate almeno una volta

l'anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per

i generatori di calore con potenza nominale superiore o uguale a

35 kW e almeno con periodicità biennale per i generatori di

calore con potenza nominale inferiore, ferma restando la

periodicità almeno annuale delle operazioni di manutenzione

prescritte al comma 4.

13. Per le centrali termiche dotate di generatore di calore o

di generatori di calore con potenza termica nominale complessiva

maggiore o uguale a 350 kW è inoltre prescritta una seconda

determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare

normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.

14. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle

verifiche di cui ai commi 12 e 13, misurato al valore nominale

della potenza termica del focolare, in conformità a norme

tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e

recepite dal Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato entro i successivi trenta giorni, deve

risultare:

a) per i generatori di calore ad acqua calda installati

antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente

regolamento: non inferiore a quattro punti percentuali rispetto

al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza

nominale indicato al punto 1 dell'allegato E;

b) per i generatori di calore ad acqua calda installati dopo

l'entrata in vigore del presente regolamento: non inferiore a un

punto percentuale rispetto al valore minimo del rendimento

termico utile alla potenza nominale indicato al punto 1

dell'allegato E;

c) per generatori di calore ad aria calda installati

antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente

regolamento: non inferiore a sei punti percentuali rispetto al

valore minimo del rendimento di combustione alla potenza

nominale indicato al punto 2 dell'allegato E;

d) per generatori di calore ad aria calda installati dopo

l'entrata in vigore del presente regolamento: non inferiore a

tre punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento

di combustione alla potenza nominale indicato al punto 2

dell'allegato E.

15. Qualora i generatori di calore installati antecedentemente

alla data di entrata in vigore del presente regolamento non

possano essere ricondotti mediante operazioni di manutenzione ai

valori di rendimento di combustione indicati alle lettere a) e

c) del comma 14 è prescritta la loro sostituzione entro i

termini appresso indicati:

potenza nominale termini

350 kw e oltre entro il 30 settembre 1994

inferiore a 350 kw

per zone climatiche E, F entro il 30 settembre 1995

inferiore a 350 kw

per le restanti zone

climatiche entro il 30 settembre 1996

I generatori di calore installati successivamente alla data di

entrata in vigore del presente regolamento per i quali, durante

le operazioni di verifica in esercizio, siano stati rilevati

rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati alle

lettere b) e d) del comma 14, non riconducibili a tali valori

mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti

entro 300 giorni solari a partire dalla data della verifica.

16. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni

di verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di

combustione inferiori a quelli indicati alle lettere b) e d) del

comma 14, sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio

continuo prevista alle lettere e), f), g) ed h) del comma 6

dell'art. 9.

17. Gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione

invernale degli ambienti in tutto o in parte mediante l'adozione

di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, macchine

e sistemi quali ad esempio le pompe di calore, le centrali di

cogenerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori di

calore al servizio delle utenze degli impianti di

teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione invernale

mediante sistemi solari attivi, devono essere muniti di

libretto di centrale predisposto, secondo la specificità del

caso, dall'installatore dell'impianto ovvero, per gli impianti

esistenti, dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione;

detto libretto dovrà contenere oltre alla descrizione

dell'impianto stesso, l'elenco degli elementi da sottoporre a

verifica, i limiti di accettabilità di detti elementi in

conformità alle leggi vigenti, la periodicità prevista per le

verifiche; un apposito spazio dovrà inoltre essere riservato

all'annotazione degli interventi di manutenzione straordinaria.

Per la parte relativa ad eventuali generatori di calore il

libretto di centrale si atterrà alle relative disposizioni già

previste nel presente regolamento.

18. Ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge 10/1991, i

comuni con più di quarantamila abitanti e le provincie per la

restante parte del territorio effettuano, con cadenza almeno

biennale e con onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi

di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, i

controlli necessari ad accettare l'effettivo stato di

manutenzione e di esercizio dell'impianto termico. I risultati

dei controlli eseguiti sugli impianti termici con potenza

superiore o uguale a 35 kW devono essere segnati nel libretto di

centrale utilizzando gli spazi appositamente previsti.

19. In caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli

di cui al comma 18, i comuni e le province competenti dovranno

stipulare con detti organismi appositi convenzioni, previo

accertamento che gli stessi non svolgano nel contempo funzione

di responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli

impianti termici sottoposti a controllo. L'ENEA nell'ambito

dell'accordo di programma con il Ministero dell'Industria, del

Commercio e dell'Artigianato, fornisce agli Enti locali che ne

facciano richiesta assistenza per l'accertamento dell'idoneità

tecnica dei predetti organismi.

20. In una prima fase transitoria di applicazione del presente

regolamento, in alternativa alle procedure di controllo di cui

ai commi 18 e 19, gli Enti di cui al comma 18 possono, con

proprio provvedimento, reso noto alle popolazioni interessate,

al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e

all'ENEA, stabilire che i controlli ordinari biennali si

intendano effettuati nei casi in cui i proprietari degli

impianti termici o i terzi responsabili dell'esercizio e

manutenzione degli stessi trasmettano, entro termini stabiliti

dal provvedimento medesimo, apposita dichiarazione, con firma

autenticata e con connessa assunzione di responsabilità,

attestante il rispetto delle norme del presente regolamento, con

particolare riferimento ai risultati dell'ultima delle verifiche

periodiche di cui al comma 12. Gli Enti, qualora ricorrano a

tale forma di controllo, devono comunque effettuare verifiche a

campione ai fini del riscontro della veridicità delle

dichiarazioni pervenute, devono altresì provvedere per tutti gli

impianti termici per i quali risulti omessa la dichiarazione di

cui sopra a controlli nei termini previsti dal comma 18. La fase

transitoria di cui al presente comma non deve di norma superare

i due anni per gli impianti termici con potenza superiore o

uguale a 350 kW, i quattro anni per gli impianti termici

centralizzati di potenza inferiore a 350 kW ed i sei anni per

gli impianti termici per singole unità immobiliari.

Articolo 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, salvo quanto disposto al comma 2,

entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 11 hanno

effetto dal novantesimo giorno successivo a quello di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato di recepimento delle normative UNI previste

dall'articolo 5, comma 2, dall'articolo 8, comma 3,

dall'articolo 11, comma 14, e dall'allegato B e, in ogni caso, a

decorrere dal 1 agosto 1994.

(Gli allegati sono omessi)