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Legge 9 gennaio
1991, n. 10
(in
Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. n. 13, del 16 gennaio).
Norme
per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia.
Titolo
I
NORME
IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL'ENERGIA,
DI RISPARMIO ENERGETICO E DI SVILUPPO
DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
Art.
1
Finalità
ed ambito di applicazione.
1.
Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia,
di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di
compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di
servizio reso e di qualità della vita, le norme del presente titolo
favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica energetica
della Comunità economica europea, l'uso razionale dell’energia,
il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell’utilizzo
di manufatti, l’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia,
la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi,
una più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori
a più elevata intensità energetica, anche attraverso il coordinamento
tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di
produzione industriale.
2.
La politica di uso razionale dell’energia e di uso razionale delle
materie prime energetiche definisce un complesso di azioni organiche
dirette alla promozione del risparmio energetico, all’uso appropriato
delle fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento dei
processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia, allo
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, alla sostituzione delle
materie prime energetiche di importazione.
3.
Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili
di energia o assimilate: il sole, il vento, l’energia idraulica,
le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione
dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono
considerate altresì fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili
di energia: la cogenerazione, intesa come produzione combinata di
energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile
nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici
e da processi industriali, nonché le altre forme di energia recuperabile
in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di
energia conseguibili nella climatizzazione e nell’illuminazione
degli edifici con interventi sull’involucro edilizio e sugli impianti.
Per i rifiuti organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina
ed in particolare la normativa di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni
ed integrazioni, al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al decreto-legge
9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni, dalla legge
9 novembre 1988, n. 475.
4.
L’utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata
di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative
sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai
fini dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.
Art.
2
Coordinamento
degli interventi.
1.
Per la coordinata attuazione del piano energetico nazionale e al
fine di raggiungere gli obiettivi di cui all’art. 1, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta
del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti
il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, il Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro dei lavori
pubblici, il Ministro dei trasporti, il Ministro dell’ambiente,
il Ministro delle partecipazioni statali, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente
con cadenza almeno triennale, direttive per il coordinato impiego
degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione della
promozione, della ricerca, dello sviluppo tecnologico, nei settori
della produzione, del recupero e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili
di energia e del contenimento dei consumi energetici.
Art.
3
Accordo
di programma.
1.
Per lo sviluppo di attività aventi le finalità di cui all’art. 1,
il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato provvede
a stipulare con l’ENEA un accordo di programma, con validità triennale,
ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni
di spesa dei progetti relativi al programma medesimo per un ammontare
complessivo non superiore al 10 per cento degli stanziamenti previsti
dalla presente legge.
Art.
4
Norme
attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive.
1.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l’ENEA, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate
norme che, anche nel quadro delle indicazioni e delle priorità della
legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni,
definiscono i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie
per l’edilizia sovvenzionata e convenzionata nonché per l’edilizia
pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici
esistenti, che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui
all’art. 1 e al titolo II. Tali norme sono aggiornate, secondo la
medesima procedura, ogni due anni.
2.
Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli
obiettivi di cui all’art. 1, emana con decreto la normativa tecnica
al cui rispetto è condizionato il rilascio delle autorizzazioni
e la concessione e l’erogazione di finanziamenti e contributi per
la realizzazione di opere pubbliche.
3.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’agricoltura e
delle foreste, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, sentiti il CNR, l’ENEA, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme per definire
i criteri generali per la costruzione o la ristrutturazione degli
impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale che facilitino
il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 1.
4.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, gli enti energetici,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché
le associazioni di categoria interessate e le associazioni di istituti
nazionali operanti per l'uso razionale dell'energia, sono emanate
le norme per il contenimento dei consumi di energia, riguardanti
in particolare progettazione, installazione, esercizio e manutenzione
degli impianti termici, e i seguenti aspetti: determinazione delle
zone climatiche; durata giornaliera di attivazione nonché periodi
di accensione degli impianti termici; temperatura massima dell'aria
negli ambienti degli edifici durante il funzionamento degli impianti
termici; rete di distribuzione e adeguamento delle infrastrutture
di trasporto, di ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia
al fine di favorirne l'utilizzazione da parte degli operatori pubblici
e privati per le finalità di cui all'art. 1.
5.
Per le finalità di cui all'art. 1, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa
con il Ministro dei trasporti, sono emanate norme per il contenimento
dei consumi energetici in materia di reti e di infrastrutture relative
ai trasporti nonché ai mezzi di trasporto terrestre ed aereo pubblico
e privato.
6.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti
i Ministri interessati, può emanare norme specifiche, efficaci anche
solo per periodi limitati, dirette ad assicurare il contenimento
dei consumi energetici.
7.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono emanate norme idonee a rendere apprezzabile il conseguimento
dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e dell'utilizzo di
fonti rinnovabili di energia nei criteri di aggiudicazione delle
gare di appalto economicamente rilevanti per la fornitura di beni
o servizi per conto della pubblica amministrazione, degli enti territoriali
e delle relative aziende, degli istituti di previdenza e di assicurazione.
Tale normativa è inserita di diritto nella normativa che disciplina
le gare dí appalto e nei capitoli relativi.
(Omissis)
Art.
31
Esercizio
e manutenzione degli impianti.
1.
Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un
terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure
necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di
rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
2.
Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità,
è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni
di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni
della vigente normativa UNI e CEI.
3.
I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante
parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano
con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al
rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni
aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.
4.
I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione
degli impianti di cui alla presente legge, contenenti clausole in
contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole
difformi si applica l'art. 1339 del codice civile.
(Omissis) |