Formazione Continua

Dal 1 gennaio 2014, la formazione continua è OBBLIGATORIA per tutti gli iscritti all’Albo Professionale.

Dal 1 gennaio 2014, la formazione continua è OBBLIGATORIA per tutti gli iscritti all’Albo Professionale.

Il regolamento per la Formazione Continua, in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 7.08.2012 n. 137, è stato approvato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati il 20.11.2013.

Chiarimenti dal CNPI
” Con riferimento a quanto in oggetto, e come anticipato nelle riunioni del 31 gennaio e 7 febbraio u.s. nelle quali sono state illustrate le nuove disposizioni per la formazione continua, di seguito riportiamo una linea d’indirizzo approvata dal Consiglio Nazionale relativa all’applicazione di taluni aspetti particolari disciplinati dal regolamento e dalle linee guida per la formazione continua attualmente in vigore.
Art. 7 FORMAZIONE A DISTANZA
Nella fase transitoria, in attesa dell’approvazione della specifica linea guida prevista all’art. 6 comma 18 delle linee guida, possono essere erogate attività formative con questa modalità con il rispetto di quanto stabilito al comma 3 dell’articolo 7.
Art. 8 IMPEGNO FORMATIVO
Il mancato rispetto dell’impegno minimo annuo, previsto al comma 1, non dà luogo all’azione disciplinare, che è invece intrapresa per l’inadempienza verificata al compimento del quinquennio, previa l’attivazione delle procedure previste all’ultimo comma dell’articolo 8. In ogni caso è buona cosa che alla fine di ogni anno solare venga segnalata all’iscritto la sua situazione di debito formativo. La riduzione dei crediti prevista dal comma 5 è concessa con atto espresso del Consiglio Territoriale (delibera), a seguito d’istanza accompagnata dalla dichiarazione dell’iscritto resa ai sensi dell’art.75 del DPR 445/2000. La riduzione viene autorizzata per coloro che non svolgono attività professionale così
come definita all’art.2 lettera “m”. Per il professionista con contratto di lavoro dipendente o di altra natura che svolga compiti tipici della professione, permane l’obbligo della formazione continua secondo quanto richiesto al comma uno dell’articolo 8.
Nella riunione di Consiglio Nazionale tenutasi in data 20 febbraio 2014 si è altresì convenuto che ogni Perito Industriale può usufruire della formazione erogata dagli Organismi Territoriali dell’Ordine senza limite territoriale, purché la formazione sia effettuata in ottemperanza di quanto previsto dal regolamento e dalle linee guida per la formazione continua. Vale a dire che gli iscritti possono partecipare anche ad eventi formativi accreditati da altri Collegi, oltre naturalmente al proprio. In questi casi si precisa che resta in capo al Collegio erogatore dell’attività formativa, l’onere di trasmettere al Collegio di appartenenza dell’iscritto, la comunicazione della partecipazione al corso ai fini dell’attribuzione del CFP. ”

Per quanto riguarda i corsi fatti negli anni precedenti, il Regolamento riconosce validi ai fini della Nuova formazione
SOLAMENTE I CORSI DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO effettuati NELL’ANNO 2013
Gli iscritti che hanno frequentato nel suddetto anno corsi di aggiornamento obbligatorio presso altri enti/Associazioni ecc.. sono tenuti a trasmettere l’attestazione al Collegio al fine di aggiornare la propria situazione.

FAQs – Chiarimenti Formazione Continua

Cosa succede se non si raggiungono i 15 CFP in un anno?
Il mancato rispetto dell’impegno minimo annuo non dà luogo all’azione disciplinare (pur costituendo una violazione regolamentare), che è invece intrapresa per l’inadempienza verificata al compimento del quinquennio (120 CFP).

Cosa succede se non si raggiungono i 120 CFP in 5 anni?
Il Consiglio territoriale dell’Ordine intraprende l’azione disciplinare (deferimento al Consiglio di Disciplina) solo dopo aver convocato l’iscritto inadempiente per definire un programma di attività da portare a termine entro 6 mesi dalla data di convocazione.

Se si è iscritti a due Ordini differenti si può chiedere l’esenzione dall’ obbligo di conseguire i CFP presso una delle due Categorie?
Si.

Un neo iscritto è obbligato a svolgere la formazione continua durante il primo anno di iscrizione?
No. Per i nuovi iscritti all’albo l’obbligo formativo annuale decorre dal primo gennaio dell’anno successivo a quello d’iscrizione. Tale previsione non è applicabile in caso di cancellazione e successiva reiscrizione (Art. 8, comma 4 del Regolamento sulla formazione continua).

Chi si reiscrive, e quindi è tenuto da subito all’obbligo della formazione, quanti CFP deve conseguire nell’anno di iscrizione?
In caso di reiscrizione si deve tener conto dell’intero debito formativo, indipendentemente dal momento della reiscrizione.

In caso di sospensione per morosità e successiva reintegrazione come bisogna comportarsi?
La sospensione per morosità e le successive reintegrazioni non incidono sul debito formativo che resta di 120 CFP in 5 anni.

I crediti maturati nel corso del 2013 sono validi?
Possono essere computati per la richiesta formativa del primo quinquennio solo i CFP attribuiti nel corso del 2013 relativi alla formazione di mantenimento delle abilitazioni speciali.

Un iscritto può ottenere crediti se frequenta un corso accreditato presso un altro Collegio?
Ogni Perito Industriale può usufruire della formazione erogata dagli Organismi Territoriali dell’Ordine senza limite territoriale, purché la formazione sia effettuata in ottemperanza di quanto previsto dal regolamento e dalle linee guida per la formazione continua. Vale a dire che gli iscritti possono partecipare anche ad eventi formativi accreditati da altri Collegi, oltre naturalmente al proprio. In questi casi si precisa che resta in capo al Collegio erogatore dell’attività formativa, l’onere di trasmettere al Collegio di appartenenza dell’iscritto, la comunicazione della partecipazione al corso ai fini dell’attribuzione del CFP.

Un Perito iscritto all’Albo dipendente deve conseguire CFP?
Un Perito iscritto all’Albo dipendente, sia pubblico che privato, deve conseguire i CFP anche se non firma ma comunque svolge attività professionale. La formazione del Perito Industriale in servizio presso Aziende o Enti può essere riconosciuta anche se eseguita da Ente formatore non accreditato. I CFP sono stabiliti dal Collegio di appartenenza del Perito Industriale contemperando l’attribuzione dei crediti dell’ente formatore al sistema di attribuzione previsto dalle Linee Guida.

Con quali modalità bisogna consegnare al Collegio competente la documentazione inerente la formazione svolta?
Secondo l’art.9, comma 2 del Regolamento sulla formazione continua “é obbligo del professionista di presentare all’organismo territoriale dell’ordine competente per territorio, tutta la documentazione inerente la formazione non oltre 90 giorni dal termine dell’evento di formazione. La documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia conforme. L’organismo territoriale dell’ordine può comunque richiedere eventuali integrazioni.” Per norma generale questo tipo di documentazione può essere anche autocertificata dall’interessato.

La partecipazione all’Assemblea degli iscritti del Collegio dà diritto all’acquisizione di CFP?
Si. Rientra nell’attività formativa riguardante “l’etica, la deontologia, la materia previdenziale e quant’altro costituisce aggiornamento della regolamentazione dell’Ordine” previsto nel 1° comma dell’art. 8 del Regolamento per la formazione continua, e vengono rilasciati un massimo di 3 CFP per un impegno non inferiore a 3 ore, e 5 CFP per un impegno non inferiore a 6 ore.

Fonte: Opificium


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Vedi anche: La Formazione in E-learning Per i professionisti di Unione Professionisti

UNIONE_PROFESSIONISTI_corsi accreditati

Ultimo aggiornamento

16 Marzo 2020, 16:33